martedì 17 gennaio 2012

Sent. Consiglio di Stato Sez. Quinta - 28.12.2011, n. 6914. Contaminazione della falda acquifera sottostante una discarica - Il Comune procede alla bonifica e non è pregiudiziale individuare il responsabile dell’ inquinamento

Il decreto di approvazione del piano di caratterizzazione prevede una serie di fasi precauzionali. Si devono dapprima realizzare carotaggi in aree lontane dalla discarica, con prelievi di campioni di acqua e relative analisi da valutare successivamente, quindi ulteriori carotaggi nell’area di confine della discarica medesima con puntualizzazione sull’intoccabilità delle impermeabilizzazioni. Solo successivamente possono intervenire fasi ulteriori per acquisire le informazioni basilari mancanti sulla situazione di inquinamento, a cui potranno seguire attività di escavazione vere e proprie con la messa in sicurezza dei rifiuti scavati e la possibilità di procedere alla bonifica vera e propria. Le stesse analisi potranno eventualmente rivelare le origini e la responsabilità dell’ inquinamento, ma ciò  non doveva essere necessariamente pregiudiziale all’eliminazione della situazione di pericolo riscontrata. La società appellante ha lamentato di non essere stata coinvolta da subito nella redazione del piano di caratterizzazione tuttavia, rileva il Consiglio,  non si può rilevare alcuna illegittimità trattandosi di un piano di iniziativa pubblica e avendo la società stessa, partecipato attivamente alla fase iniziale di predisposizione, che doveva essere seguita da quelle di valutazione e di approvazione in conferenza dei servizi, ovvero i passaggi determinanti cui la società appellante . L'assenza della società in una seduta, con successiva conoscenza del verbale di accesso agli atti, non può inficiare la legittimità dell’intero procedimento, non essendo stata provato che in tale seduta vi siano stati passaggi costitutivi per le determinazioni finali.

Per consultare la sentenza scarica il testo.

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