giovedì 26 gennaio 2012

DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2012, n. 2 Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.


Art. 1  Interventi urgenti in materia di rifiuti nella regione Campania 

  1. Il comma 1-bis dell'articolo 6-ter del decreto-legge  23  maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio 2008, n. 123, e' sostituito dal seguente: «1-bis. Per garantire la complementare dotazione  impiantistica  ai processi di lavorazione effettuati negli impianti  di  cui  al  comma 1, e'  autorizzata  la  realizzazione  di  impianti   di   digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti  nelle  aree di  pertinenza  dei  predetti  impianti,  ovvero,  in   presenza   di comprovati motivi  di  natura  tecnica,  in  altre  aree  confinanti, acquisite dal commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2 dell'articolo  1  del  decreto-legge  26  novembre  2010,   n.   196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1.». 
  2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010,  n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio  2011,  n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo  la  parola:  «dodici»  e'  sostituita  dalla seguente: «ventiquattro»; 
    b) al secondo periodo: 
      1)  dopo  le  parole:  «All'individuazione»  sono  inserite  le seguenti: «ed espropriazione»; 
      2) la parola: «delle» e' sostituita dalla seguente: «di»; 
      3) dopo le parole: «al patrimonio pubblico»  sono  inserite  le seguenti: «, nonche' alla conseguente attivazione ed allo svolgimento di tutte le attivita' finalizzate a tali compiti,»; 
      4) dopo le parole:  «carriera  prefettizia»  sono  inserite  le seguenti:  «anche  esercitando  in  via   sostitutiva   le   funzioni attribuite in materia ai predetti enti ed in  deroga  agli  strumenti urbanistici vigenti,  nonche'  operando  con  i  poteri  e  potendosi avvalere delle deroghe di cui agli articoli 2, commi 1, 2 e 3, e  18, del  decreto-legge  23  maggio   2008,   n.   90,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ferme restando  le procedure di aggiudicazione di cui  al  primo  periodo  del  presente
comma, con oneri a carico dell'aggiudicatario»; 
    c) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: «La  procedura per  il  rilascio  dell'autorizzazione   integrata   ambientale   per l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti di cui  alla presente disposizione e' coordinata nell'ambito del  procedimento  di VIA e il provvedimento  finale  fa  luogo  anche  dell'autorizzazione integrata.»; 
    d) al settimo periodo, le parole:  «A  tale  fine,  i  commissari predetti» sono sostituite dalle seguenti: «Tutti i commissari di  cui al presente comma». 
  3. Il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge  26 febbraio 2010, n. 26, e' differito al 31 dicembre 2013. 
  4. La regione Campania e' autorizzata ad utilizzare le risorse  del Fondo per lo sviluppo e  coesione  2007-2013  relative  al  Programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di  Acerra ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 195 del 2009. Le risorse necessarie vengono trasferite alla stessa Regione. 

Art. 2 Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per  asporto merci nel rispetto dell'ambiente 

  1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge  27 dicembre 2006,  n.  296,  come  modificato  dall'articolo  23,  comma 21-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto  merci,  e'  prorogato fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo limitatamente alla  commercializzazione  dei  sacchi  per  l'asporto  delle   merci conformi  alla  norma  armonizzata   UNI   EN   13432:2002,   secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, e  di  quelli  di spessore superiore, rispettivamente, ai 200 micron per i  sacchi  per l'asporto destinati all'uso alimentare e 100 micron per i sacchi  per l'asporto destinati  agli  altri  usi.  Con  decreto  di  natura  non regolamentare, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e  dal  Ministro  dello  sviluppo  economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e notificato  secondo il diritto dell'Unione europea, da adottarsi entro il 31 luglio 2012, sono individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche  dei sacchi  di  cui  al   precedente   periodo   ai   fini   della   loro commercializzazione e, in ogni caso, le modalita' di informazione  ai consumatori. In conformita' al principio «chi inquina  paga»  sancito dall'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato delle Unioni  europee  e degli  altri  principi  di  cui  all'articolo   3-ter   del   decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e  successive  modificazioni,  la commercializzazione dei sacchi per l'asporto diversi da quelli di cui al primo periodo puo' essere consentita alle condizioni stabilite con decreto  di  natura   non   regolamentare   adottato   dal   Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il  competente  Dipartimento  della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  A  decorrere  dal  31  luglio 2012, la commercializzazione dei  sacchi  non  conformi  al  presente comma  e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantita' ingenti di sacchi  per  l'  asporto  oppure  un  valore  della  merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.  689.  Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri  di  accertamento  degli ufficiali e degli agenti  di  polizia  giudiziaria  dall'articolo  13 della  predetta  legge  n.  689  del  1981,  all'accertamento   delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della  medesima legge n. 689  del  1981  e'  presentato  alla  Camera  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella  quale  e' stata accertata la violazione.


Art. 3 Materiali di riporto

  1.  Considerata   la   necessita'   di   favorire,   nel   rispetto dell'ambiente, la ripresa del  processo  di  infrastrutturazione  del Paese, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei  suoli contaminati, i riferimenti al  «suolo»  contenuti  all'articolo  185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti  anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del predetto decreto legislativo.
  2. All'articolo 39, comma 4, del  decreto  legislativo  3  dicembre 2010, n. 205, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Con  il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali  le  matrici materiali di riporto, di cui all'articolo 185, comma 4,  del  decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive  modificazioni, possono essere considerati sottoprodotti.».




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lo sviluppo sostenibile, lungi dall’essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto un processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali”.