domenica 21 luglio 2013


“Disastro ambientale”.

Il dlgs. 152/2006 non contiene fattispecie volte a incriminare le ipotesi più gravi di inquinamento ambientale, per cui per perseguire condotte illecite di eccezionale gravità (es. massiccia contaminazione di siti mediante accumulo sul territorio e sversamento nelle acque di ingenti quantitativi di rifiuti speciali altamente pericolosi, oppure nei casi più conosciuti quali la nube tossica di Seveso, inquinamento causato dal petrolchimico di Marghera, caso Ilva di taranto) si ricorre a disposizioni del codice penale, altrimenti tali condotte rimarrebbero prive di sanzioni. Tra le varie norme codicistiche ha trovato applicazione il disastro c.d. innominato, art. 434 e 449 c.p. nelle forme rispettivamente dolosa e colposa. L’art. 434 c.p. ha la funzione di norma complementare e di chiusura dei delitti contro la pubblica incolumità “dei delitti di comune pericolo mediante violenza” e incrimina “chiunque fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare i crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro…se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità”. La pena nell’ipotesi dolosa è della reclusione da uno a cinque anni, da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene. L’ipotesi colposa è punita con la reclusione da 1 a 5 anni.

Dottrina.

Una parte della dottrina non ritiene che il disastro ecologico abbia le caratteristiche strutturali del disastro innominato, infatti quest’ultimo richiederebbe una condotta violenta di carattere istantaneo e non sarebbe applicabile ad un bene quale l’ambiente a consistenza indeterminata e immateriale diverso dal bene della pubblica incolumità protetto dall’art. 434 c.p.  

Carlo Ruga Riva sostiene invece che la violenza, intesa come condotta non fraudolenta caratterizzata dall’impiego di energia fisica  è compatibile con talune modalità di disastro ecologico caratterizzate dalla reiterazione di condotte che a distanza di tempo concretino un inquinamento di dimensioni straordinarie (accumuli prolungati di rifiuti pericolosi con inquinamento della falda acquifera in zona abitata). Essendo “l’ambiente tutelato non in sé, ma nelle sue componenti (aria, acqua, suolo) spesso strumentale alla tutela della salute umana, nel reato in esame il referente offensivo dovrà essere ricercato nelle diverse definizioni di inquinamento e nei loro effetti sulla salute delle persone”.

Condotta ed evento, pur essendo gli elementi costitutivi di un unico fatto rilevante possono essere temporaneamente distanti come peraltro ribadito nella vicenda del Petrolchimico di Marghera. Il disastro innominato non comprende solo eventi di grande immediata evidenza che si verificano in un arco di tempo ristretto, ma anche quelli non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi i un arco di tempo molto prolungato e che pure producono effetti tali da poter affermare l’esistenza di una lesione della pubblica incolumità.

Giurisprudenza.

Luca Ramacci ritiene che la giurisprudenza di legittimità  abbia invece considerato in più occasioni la figura del disastro ambientale  non manifestando alcuna incertezza circa la sua astratta configurabilità.

Cass. Sez. I n. 40330/2006 illecito smaltimento di rifiuti effettuato con modalità tali da porre in pericolo la pubblica incolumità. Al fine della configurabilità del disastro ambientale colposo è necessario “un evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità straordinariamente grave e complesso, bastando che il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo collettivamente un numero indeterminato di persone e che l’eccezionalità della dimensione dell’evento desti un senso di allarme, senza che il fatto abbia direttamente prodotto la morte o lesioni di persone, ben potendo colpire anche le cose, purché dalla rovina di queste effettivamente insorga un pericolo grave per la salute collettiva. La Corte inoltre rileva come la nozione di disastro ambientale e di danno ambientale si identificano quando l’attività di contaminazione di siti destinati ad insediamenti abitativi o agricoli con sostanze pericolose per la salute umana assuma connotazioni di durata, ampiezza e intensità tale da risultare in concreto straordinariamente grave e complessa, mentre non è necessaria la prova di immediati effetti lesivi sull’uomo.

Cass. Sez. III n. 9418/1988  massiccia contaminazione di siti mediante accumulo sul territorio e sversamento nelle acque di ingenti quantitativi di rifiuti speciali altamente pericolosi. Il disastro ambientale “comporta un danno, o un pericolo di danno, ambientale di eccezionale gravità non necessariamente irreversibile, ma certamente no riparabile con le normali opere di bonifica. La tesi difensiva aveva escluso la sussistenza degli elementi materiali del reato di disastro innominato in ragione della mancata verifica dell’impossibilità di bonifica che avrebbe rappresentato l’elemento distintivo tra disastro e danno ambientale.    

Cass. Sez. n. 46189/2011 nel definire il delitto di disastro innominato come reato di pericolo a consumazione anticipata, che si perfeziona con la condotta di immutatio loci, idonea a mettere in pericolo l’ambiente, lo stesso si realizza “quando il pericolo concerne un danno ambientale di eccezionale gravità, seppure con effetti non necessariamente irreversibili qualora venga a verificarsi, in quanto il danno provocato potrebbe pur sempre essere riparabile con opere di bonifica”. L’esigenza di bonifica non potrà di per sé rappresentare prova del disastro, essendo conseguenza possibile di ogni contravvenzione in tema di acque, aria e rifiuti. L’assenza di inquinamento attuale idoneo a far scattare l’obbligo di bonifica sembra certificare una situazione non disastrosa. Comunque la reiterazione delle condotte ed una precedente condanna per il medesimo delitto sono state ritenute dimostrative della consapevolezza, in capo all’imputato, del pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla sua condotta, concretatasi nella reiterata, abusiva attività estrattiva da una cava con alterazione d corsi d’acqua, inondazioni, infiltrazioni, instabilità ambientale e pregiudizio per la dinamica costiera.

  

La Corte Costituzionale nella sent. 327/2008 fornisce una interpretazione che consente di salvare la fattispecie di disastro innominato da censure di illegittimità per contrasto con il principio di determinatezza pertanto i “veri” disastri ecologici sono assimilabili nella fattispecie di crollo di costruzione o ad altro disastro, a patto che si interpreti come accadimento di dimensioni straordinarie atto a produrre “effetti dannosi gravi, complessi ed estesi” idoneo a causare un pericolo per la vita o per l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone.  

La sentenza termina “è tuttavia auspicabile che talune delle fattispecie attualmente ricondotte, con soluzioni interpretative non sempre scevre da profili problematici, al paradigma punitivo del disastro innominato –e tra esse l’ipotesi del disastro ambientale ”formino oggetto di autonoma considerazione da parte del legislatore penale, anche nell’ottica dell’accresciuta attenzione alla tutela ambientale ed a quella dell’integrità fisica e della salute, nella cornice di più specifiche figure criminose”.


Rosanna Carbotti

martedì 7 maggio 2013

TARES: Circolare 29 aprile 2013

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha dato importanti chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni recate dall’art. 10 del D. L. n. 35 dell’8 aprile 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). 
per consultare la circolare clicca qui

martedì 30 aprile 2013

LA BUROCRAZIA DEI RIFIUTI SI AGGIORNA



Importanti novità in materia di rifiuti sono previste nel mese che volge al termine; precisamente sulla burocrazia dei rifiuti: scade il termine per la presentazione del MUD e entra  in vigore il Sistri.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Ambiente del 20 marzo 2013 che stabilisce le modalità per l’entrata in vigore del Sistri, il sistema per la tracciabilità dei rifiuti speciali e pericolosi. Il sistema entrerà in vigore in modo progressivo per consentire agli operatori di verificare i dati inseriti all’interno del sistema e di aggiornare i software di utilizzo, e al Ministero di introdurre le semplificazioni segnalate dalle associazioni di categoria e successivamente quelle che si renderanno necessarie sulla base della verifica di funzionamento del Sistri.
Sono quindi previste due fasi. Dal 30 aprile al 30 settembre 2013 i produttori di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti e gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi sono tenuti ad “allineare” i dati e le informazioni già inserite a sistema. Per questi operatori il sistema sarà  operativo a partire dal 1° ottobre 2013. Per gli altri operatori il periodo di “allineamento” è compreso tra il 1 ottobre 2013 ed il 2 marzo 2014.
A partire dal 3 marzo 2014 il sistema sarà pienamente operativo. In considerazione dell’esigenza di aggiornare i costi di funzionamento e di conseguenza gli oneri per le imprese, il decreto dispone la sospensione del pagamento dei contributi per il 2013.
Entro martedì 30 aprile 2013 invece, una buona parte di soggetti che producono e che gestiscono rifiuti speciali deve inviare il Mud alla Cciaa competente per territorio indicando i dati riferiti al 2012. Ai soggetti già obbligati si aggiungono i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.
L’obbligo compete anche a fabbricanti e venditori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee).
La nuova modulistica è prevista dal Dpcm 20 dicembre 2012 (che ha sostituito il Dpcm 23 dicembre 2011) e aggiunge la dichiarazione relativa ai rifiuti speciali e quella relativa alla alla dichiarazione Raee (rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche). Il Dpcm era stato emanato in seguito alla  sospensione del Sistri (articolo 52, legge 134/2012) e di tutti gli adempimenti connessi, ivi compresa la dichiarazione Sistri (“mudino”).
A seguito della sospensione del Sistri, l’obbligo di presentazione del Mud per i produttori e i gestori di rifiuti di cui all’articolo 189, Dlgs 152/2006 (“Codice ambientale”), rimane vigente. Tuttavia, il nuovo modello crea un unico testo di riferimento per tutti i soggetti e riunifica gli obblighi di dichiarazione Mud e “mudino”. Del nuovo Mud tornano a essere destinatari i trasportatori che il “mudino”, invece, aveva escluso. l Mud 2013 è articolato in 6 Comunicazioni (Rifiuti speciali, Veicoli fuori uso, Imballaggi, Raee, Rifiuti urbani, Produttori di Aee) che dovranno essere trasmesse alle autorità competenti esclusivamente in via telematica (con l’eccezione della comunicazione semplificata rifiuti speciali che deve essere spedita per posta).
Per chi viola l’obbligo di presentazione della denuncia ambientale annuale istituita dalla legge 70/1994, il Dlgs 152/2006 cd. “Codice ambientale” prevede il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie che possono andare da un minimo di 26 euro (presentazione ritardata del Mud entro il 29 giugno) a un massimo di 15.500 euro (omessa presentazione o presentazione incompleta del Mud).

domenica 21 aprile 2013

Disciplinare Ispra 5 aprile 2013 Materiali da scavo - Obbligo di comunicazione dei pareri sui piani di utilizzo ai sensi dall'articolo 13 del Dm 161/2012


L’Ispra ha predisposto il disciplinare e pubblicato sul web il relativo sistema informativo attraverso il quale tutte le P.a. potranno comunicare, in attuazione del Dm 161/2012, i pareri relativi ai piani di utilizzo.

Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dei dati relativi alla qualità ambientale del territorio nazionale, l’articolo 13 del Dm 161/2012 (regolamento che detta le condizioni per il riutilizzo come sottoprodotti dei materiali da scavo) stabilisce l’obbligo per tutte le autorità competenti di comunicare i pareri in merito ai piani di utilizzo all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra).

Lo stesso articolo affida all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) il compito di pubblicare un disciplinare sulle informazioni da trasmettere, gli standard e le modalità di trasmissione, adempimento assolto dall’Istituto il 5 aprile 2013 (con un ritardo di 5 mesi sui tempi stabiliti dal regolamento) con la pubblicazione del disciplinare e del relativo sistema informativo.

Dal 5 aprile 2013 tutte le P.a. interessate possono così autenticarsi e effettuare le comunicazioni previste collegandosi al portale Ispra www.terrerocce.isprambiente.it.


lunedì 15 aprile 2013

Aggiornamento normativo del 15 aprile 2013.


Aggiornamento normativo del 15 Aprile 2013.

Decisione 2013/163/UE pubblicata il 9 aprile sulle BAT (migliori tecniche disponibili) per le industrie produttrici di cemento, calce e ossido di magnesio.

Dlgs 13 marzo 2013 n. 30 entrato in vigore il 5 aprile scorso sul sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas effetto serra (Emission trading), in sostituzione del dlgs 216/2006.

Nuova proposta direttiva della Commissione europea Com 2013/133 che punta sulla super pianificazione per migliorare la gestione delle zone costiere e dello spazio marittimo degli Stati membri.

Nuova circolare del MATTM sugli obblighi di gestione degli oli usati.

 

Corte di Giustizia  11 aprile 2013. Valutazione dell’ incidenza di un piano o di un progetto su un sito protetto.   

Corte Costituzionale n. 67 del 12 aprile 2013 Acque. Servizio idrico integrato e approvazione tariffe. Illegittimità costituzionale. Norme della regione veneto.

Sent. Tar Lazio del 6 marzo 2013 concernente le acque reflue urbane comprendenti il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie da agglomerato.

Sent. Consiglio di Stato del 04 marzo 2013 sui rifiuti e criteri di ubicazione delle discariche. Criteri nella ubicazione delle discariche è la distanza dai centri abitati e dagli impianti di trattamento. Il fatto che in una discarica per rifiuti non pericolosi siano potenzialmente abbancabili anche dei rifiuti inerti, è una eventualità che di per sé non modifica la tipologia della discarica.

Sent. Cass. Sez III n. 11820 del 13 marzo 2013 Urbanistica. Responsabilità comproprietario per opere su area in comunione.

Sent. Cass. Sez. III n. 11544 del 12 marzo 2013. Urbanistica. Carico urbanistico e consumazione del reato.    

 Sent. Consiglio di Stato Sez.III n. 690 del 05 marzo 2013. Elettrosmog. Inammissibilità distanze minime siti sensibili da impianti telefonia mobile in regolamento comunale.

Sent. Cass. Sez. III del 15 marzo 2013. Rifiuti. Natura di norma temporanea art. 186 dlgs.152/2006.

 

lunedì 8 aprile 2013

Sentenza della Corte Costituzionale n. 50 28 marzo 2013. Servizio idrico integrato

Servizio idrico integrato - Gestione delle risorse idriche - Piano d'ambito - Istituzione delle Assemblee provinciali dei sindaci (ASSI) e attribuzione alle stesse del potere di esprimere pareri obbligatori e vincolanti per l'Ente Regionale per il Servizio Idrico integrato (ERSI) - Contrasto con la disciplina sul Piano d'ambito prevista dal codice dell'ambiente; Controllo analogo sul gestore in house del servizio - Previsione che l'Ente Regionale per il Servizio Idrico integrato (ERSI) eserciti il controllo analogo sui gestori in house attraverso un parere sugli atti fondamentali degli stessi solo obbligatorio ma non vincolante, e nel rispetto della loro autonomia gestionale.

Si riporta il testo integrale della sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Luigi MAZZELLA; Giudici : Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 10, 11, primo periodo, 14 e 16, della legge della Regione Abruzzo 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 1° luglio 2011, ricevuto il successivo 6 luglio, depositato in cancelleria l’11 luglio, ed iscritto al n. 67 del registro ricorsi 2011.

Visto l’atto di costituzione della Regione Abruzzo;

udito nell’udienza pubblica del 13 marzo 2013 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

uditi l’avvocato dello Stato Giustina Noviello per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Federico Tedeschini per la Regione Abruzzo.



Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso spedito per la notifica il 1° luglio 2011, ricevuto il successivo 6 luglio e depositato l’11 luglio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 10, 11, primo periodo, 14 e 16, della legge della Regione Abruzzo 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo), per violazione dell’art. 117, primo e secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione. 

1.1.– Il ricorrente assume in premessa che la normativa impugnata sarebbe ascrivibile all’ambito materiale della gestione delle risorse idriche, rientrante nella competenza legislativa esclusiva statale in tema di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (ex art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.) e di tutela della concorrenza (ex art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.).

Da quanto appena detto discenderebbe la natura vincolante, nei confronti del legislatore regionale, delle norme recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), «che costituiscono standards minimi ed uniformi di tutela dell’ambiente validi sull’intero territorio nazionale». Siffatta ricostruzione avrebbe trovato conferma, da ultimo, nelle sentenze della Corte costituzionale n. 187 e n. 44 del 2011.

1.2.– Sulla base di tali premesse il ricorrente ritiene che debbano essere censurati i commi 11, 12 (recte: 10) e 14 dell’art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2011.

Il comma 10 stabilisce: «In ciascuna Provincia del territorio regionale è istituita l’assemblea dei sindaci – di seguito denominata ASSI – per l’esercizio delle competenze nelle materie assegnate agli enti locali dalla legislazione statale e regionale, in particolare i compiti di organizzazione del Servizio, di adozione del piano d’ambito provinciale, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all’utenza, di affidamento della gestione. L’assemblea dei sindaci si riunisce su base provinciale e si articola nei subambiti territoriali corrispondenti agli ambiti di competenza dei singoli soggetti gestori che operano nella Regione. La partecipazione ai lavori dell’assemblea è gratuita».

Il comma 11, primo periodo, dispone: «L’ASSI, nell’ambito delle competenze materiali e territoriali di cui al comma 10, esprime in via ordinaria pareri obbligatori e vincolanti all’ERSI».

Infine, il comma 14 prevede: «L’ERSI propone gli atti fondamentali di pianificazione e di programmazione del Servizio alle ASSI, che esprimono parere obbligatorio e vincolante. L’ERSI coordina ed unifica a livello regionale le deliberazioni delle ASSI al fine di mantenere l’uniformità di azione sull’intero territorio regionale, sentita la Commissione del Consiglio regionale competente, che deve esprimersi in via definitiva entro e non oltre i ventuno (21) giorni successivi alla richiesta da parte dell’ERSI. Il parere si intende reso in senso favorevole qualora la Commissione consiliare non si pronunci in via definitiva nel termine perentorio su indicato».

La richiamata normativa regionale si porrebbe in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., «per il tramite della normativa statale di riferimento in materia ambientale, da considerarsi quale disciplina interposta», ed in particolare dell’art. 149, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006.

L’art. 149 – posto nel Titolo II (dedicato al «Servizio idrico integrato») della Sezione III del citato d.lgs. n. 152 del 2006 – prevede che l’Autorità d’ambito provveda alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d’ambito, il quale è costituito, tra l’altro, dal «programma degli interventi». Ai sensi del citato art. 149, comma 3, secondo periodo, «il programma degli interventi, commisurato all’intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione».

Il ricorrente ritiene che le previsioni della legge regionale si pongano in contrasto con le anzidette norme statali, specie là dove la prima prevede (comma 10) l’istituzione in ciascuna Provincia di un’assemblea dei sindaci (ASSI), che si riunisce su base provinciale e si articola nei sub-ambiti territoriali corrispondenti agli ambiti di competenza dei singoli soggetti gestori che operano nella Regione.

Secondo la difesa statale, l’attribuzione all’assemblea dei sindaci della competenza ad adottare il piano d’ambito provinciale porrebbe l’assemblea stessa in una posizione di egemonia rispetto all’ente regionale per il servizio idrico integrato (ERSI), che costituisce il soggetto competente per l’ambito territoriale unico regionale (ATUR).

La denunciata egemonia discenderebbe, in particolare, dalla previsione di un parere, non solo obbligatorio, ma anche vincolante da parte delle ASSI all’ERSI, che renderebbe difficilmente realizzabile il ruolo di coordinamento a livello regionale delle deliberazioni delle ASSI, assegnato dalla legge reg. Abruzzo n. 9 del 2011 all’ERSI.

In sostanza, i commi censurati attribuirebbero all’ERSI il compito di «coordinare una somma di distinti Piani d’ambito provinciale, piuttosto che comporre la sintesi degli stessi, in modo pienamente coerente con quanto stabilito dal citato art. 149, comma 3, secondo periodo». Al riguardo, il ricorrente ritiene che sarebbe stato necessario demandare all’ERSI la funzione di redigere un autonomo e unitario piano d’ambito (su scala regionale) e di procedere alla sua adozione.

Sarebbe, pertanto, negata la necessaria prospettiva d’insieme che solo un piano d’ambito unitario potrebbe assicurare a tutela delle comunità locali e degli utenti.

Il ricorrente osserva che, mentre la normativa statale prevede un programma unitario di interventi ed obiettivi, ponendo in capo all’AATO (ed ora ai soggetti individuati dalle Regioni ai sensi dell’art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010») le funzioni di pianificazione, le norme regionali impugnate prevedono espressamente che «L’ERSI coordina ed unifica a livello regionale le deliberazioni delle ASSI al fine di mantenere l’uniformità di azione sull’intero territorio regionale». Di conseguenza, le esigenze di unitarietà sarebbe assicurate, nella normativa regionale, «solo dalla funzione di “coordinamento” e non dalla pianificazione stessa».

1.3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche il comma 16 dell’art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2011, secondo cui «In conformità alla normativa vigente, il controllo analogo sui gestori in house del Servizio è svolto dall’ERSI ovvero dal Commissario di cui al successivo comma 19. Il controllo analogo è esercitato, nel rispetto dell’autonomia gestionale del soggetto gestore, attraverso parere obbligatorio sugli atti fondamentali del soggetto gestore in house».

La difesa statale contesta la previsione secondo cui il «controllo analogo», svolto dall’ERSI sui gestori in house del Servizio idrico integrato, debba essere esercitato «solo mediante pareri obbligatori – ma non vincolanti – ed in più con l’obbligo di rispettare l’“autonomia gestionale” dei soggetti gestori».

La norma anzidetta, a parere del ricorrente, non sarebbe in linea con il diritto dell’Unione europea, come applicato dalla Corte di giustizia (è richiamata la sentenza 13 novembre 2008, in causa C-324/07), e quindi con l’art. 117, primo comma, Cost.; il censurato comma 16 si porrebbe, inoltre, in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

1.3.1.– Quanto alla violazione del diritto dell’Unione europea, la difesa statale sottolinea come l’in house providing costituisca un modello eccezionale, i cui requisiti devono essere interpretati con rigore, poiché costituiscono una deroga alle regole generali del diritto dell’Unione europea imperniate sul modello della competizione aperta.

Il ricorrente precisa, altresì, che la giurisprudenza europea e nazionale ha definito i caratteri essenziali del cosiddetto controllo analogo, richiedendo, a tal fine, un controllo strutturale, non limitato agli aspetti formali, ma effettivo e svincolato da qualsiasi condizione, futura ed eventuale. In particolare, la Corte di giustizia ha interpretato in maniera restrittiva l’affidamento dei servizi tramite in house providing, riconducendo il concetto di controllo da parte dell’amministrazione affidante alla possibilità di quest’ultima di esercitare un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni più importanti. Questo controllo non sarebbe assicurato dalla sola detenzione in mano pubblica dell’intero capitale sociale della società (è richiamata la sentenza 6 aprile 2006, in causa C-410/04).

In definitiva, la difesa statale ritiene che il requisito del «controllo analogo» postuli un rapporto tra gli organi della società affidataria e l’ente pubblico affidante, tale che «quest’ultimo sia in grado, con strumenti pubblicisti o con mezzi societari di derivazione privatistica, di indirizzare “tutta” l’attività sociale attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento». Al riguardo, è citata la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 7 aprile 2011, n. 2151, nella quale si afferma che «ad avviso delle istituzioni comunitarie per controllo analogo s’intende un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica; tale situazione si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell’ente pubblico sull’ente societario. In detta evenienza, pertanto, l’affidamento diretto della gestione del servizio è consentito senza ricorrere alle procedure di evidenza pubblica prescritte dalle disposizioni comunitarie».

Il ricorrente evidenzia, altresì, come sia stata affermata la necessità che il consiglio di amministrazione della società affidataria in house non sia titolare di rilevanti poteri gestionali e che l’ente pubblico affidante eserciti, pur se con moduli societari su base statutaria, poteri di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, caratterizzati da un margine di rilevante autonomia della governance rispetto alla maggioranza azionaria (è citata la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 3 aprile 2007, n. 1514). Ne deriva un modello di gestione in cui le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell’ente affidante o, in caso di “in house frazionato”, della totalità degli enti pubblici soci.

La difesa statale ritiene, pertanto, che la norma regionale impugnata, prevedendo solo un parere obbligatorio ma non vincolante da parte dell’ente pubblico affidante sulle scelte del gestore in house del servizio ed imponendo il rispetto dell’autonomia gestionale del soggetto affidatario, configuri «un sistema che svuota di contenuto il c.d. controllo analogo e, quindi, aggira il divieto di affidamento del servizio “in house” solo in via eccezionale e […] i principi generali del diritto comunitario, tra cui la non discriminazione, la parità di trattamento, la trasparenza». Da quanto appena detto discenderebbe la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.

1.3.2.– In riferimento al parametro costituzionale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., il ricorrente sostiene che la violazione delle regole della concorrenza derivi dalla mancata previsione di un controllo effettivo e strutturale sui soggetti in house da parte dell’ente pubblico locale. La norma regionale impugnata, infatti, consentirebbe a soggetti svincolati da un controllo stringente dell’ente pubblico locale la gestione in house del servizio idrico.

2.– La Regione Abruzzo si è costituita in giudizio chiedendo che le questioni prospettate siano dichiarate inammissibili o infondate.

2.1.– In via preliminare, la resistente contesta l’ascrivibilità delle norme impugnate alle materie della tutela dell’ambiente e della tutela della concorrenza, evidenziando le differenze esistenti fra le norme in esame e quelle oggetto dei giudizi decisi con le sentenze della Corte costituzionale n. 187 e n. 44 del 2011.

Le norme regionali sottoposte all’odierno scrutinio riguarderebbero, piuttosto, la materia dell’organizzazione del servizio idrico integrato sul territorio regionale e l’allocazione delle funzioni amministrative di cui erano titolari le soppresse autorità d’ambito. Al riguardo, la Regione Abruzzo avrebbe «correttamente esercitato la delega assegnatale dall’art. 2, comma 186-bis, della legge n. 191 del 2009», secondo cui «entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza».

La difesa regionale fa altresì notare che già l’art. 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e, successivamente, l’art. 148 del d.lgs. n. 152 del 2006 attribuivano alle Regioni il potere di disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Entrambe le disposizioni da ultimo citate sono state abrogate, ma il citato comma 186-bis dell’art. 2 della legge n. 191 del 2009 avrebbe nuovamente assegnato alle Regioni il compito di organizzare il servizio sul proprio territorio; compito che la Regione Abruzzo avrebbe assolto con la legge impugnata.

2.2.– In ordine alle impugnative proposte nei confronti dei commi 10, 11 e 14 dell’art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2011, la resistente eccepisce, in via preliminare, la genericità delle censure.

Nel merito, la resistente, dopo aver richiamato il disposto dell’art. 142 del d.lgs. n. 152 del 2006 e del comma 186-bis dell’art. 2 della legge n. 191 del 2009, precisa che la finalità delle norme impugnate è quella di realizzare un modello di gestione «in grado di far convergere tutto il sistema delle autonomie locali nel nuovo soggetto d’ambito e di assicurare la presenza di tutti i livelli di governo presenti sul territorio regionale».

In particolare, la partecipazione della Regione sarebbe assicurata attraverso l’autorità d’ambito regionale, rappresentata dall’ERSI; la partecipazione delle Province si realizzerebbe riconoscendo loro un ruolo di coordinamento degli enti locali, mediante la presidenza e la direzione delle ASSI, formate su base provinciale; infine, la partecipazione dei Comuni sarebbe garantita dalla loro presenza in seno alle ASSI e dall’attribuzione del potere di esprimere pareri obbligatori e vincolanti. Infine, le Province, attraverso i loro presidenti, e quattro sindaci, in rappresentanza degli enti locali, sono componenti del Consiglio di amministrazione dell’ERSI.

La resistente richiama, altresì, la sentenza della Corte costituzionale n. 128 del 2011, nella quale si precisa che il comma 186-bis dell’art. 2 della legge n. 191 del 2009 «riserva al legislatore regionale un’ampia sfera di discrezionalità, consentendogli di scegliere i moduli organizzativi più adeguati a garantire l’efficienza del servizio idrico integrato e del servizio di gestione ugualmente integrato dei rifiuti urbani, nonché forme di cooperazione fra i diversi enti territoriali interessati».

La legge regionale impugnata avrebbe realizzato l’unitarietà della gestione del servizio idrico integrato, attraverso la costituzione di un unico ambito territoriale ottimale (ATUR), ed al contempo avrebbe migliorato il sistema di controllo sulle gestioni «collocandolo presso un soggetto altamente specializzato e competente». La scelta della Regione sarebbe, del resto, in linea con le competenze riconosciute alla stessa dalla Costituzione, dall’art. 142, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 e dall’art. 2, comma 186-bis, della legge n. 191 del 2009. Queste disposizioni, infatti, avrebbero sancito «in maniera indiscutibile un obbligo di coinvolgimento degli enti locali nei processi di organizzazione, indirizzo e controllo del servizio idrico integrato».

La difesa regionale conclude sul punto rilevando come all’ERSI spetti non solo «proporre» alle ASSI gli atti fondamentali di pianificazione e di programmazione del servizio, ma anche «unificare i documenti di pianificazione e garantire l’uniformità di indirizzo e di azione sull’intero territorio regionale» (art. 1, comma 14, della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2011).

In ordine all’asserita violazione dell’art. 149, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, la resistente ritiene che dalla lettura sistematica dell’intera legge regionale, recante le norme censurate, si evinca la natura autonoma e unitaria del piano d’ambito regionale, che non sarebbe costituito dalla mera «somma di distinti piani d’ambito provinciali» ma deriverebbe dall’attività di coordinamento e di unificazione svolta dall’ERSI su scala regionale.

2.3.– Quanto all’impugnativa proposta nei confronti del comma 16 dell’art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2011, la resistente, dopo aver precisato che la predetta disposizione reca nell’incipit l’obbligo a conformarsi «alla normativa vigente», evidenzia come il legislatore regionale abbia «inteso declinare il potere di direzione dell’ERSI sui soggetti affidatari in house del servizio idrico integrato con la previsione di pareri obbligatori su tutti gli atti fondamentali di gestione, ai quali gli affidatari medesimi sono tenuti ad adeguarsi, nel quadro delle proprie scelte gestionali». In questo modo sarebbe stata configurata quella situazione di «effettivo controllo e di orientamento dell’attività della società controllata», richiesta dalla normativa e dalla giurisprudenza dell’Unione europea per giustificare l’affidamento diretto.

L’art. 1, comma 16, inoltre, risulterebbe in linea con la normativa statale in materia, «almeno con quella vigente al momento della sua entrata in vigore». È richiamato, al riguardo, l’art. 15, comma 1-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 20 novembre 2009, n. 166, il quale stabilisce che «tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato […] devono avvenire nel rispetto dei principi di autonomia gestionale del soggetto gestore». La norma da ultimo citata sarebbe volta a garantire che l’ingerenza e il controllo sugli atti fondamentali delle società che gestiscono il servizio non comprimano, in modo assoluto, quel minimo di autonomia imprescindibilmente connessa alla loro natura di soggetti che svolgono un’attività di carattere industriale.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la resistente ritiene che il censurato comma 16 non si ponga in contrasto né con il diritto dell’Unione europea né con le norme poste dal legislatore nazionale a tutela della concorrenza.



Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 10, 11, primo periodo, 14 e 16, della legge della Regione Abruzzo 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo), per violazione dell’art. 117, primo e secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione.

2.– Il ricorrente impugna, innanzitutto, i commi 10, 11 e 14 dell’art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2011 per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., «per il tramite della normativa statale di riferimento in materia ambientale, da considerarsi quale disciplina interposta», ed in particolare dell’art. 149, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

I commi censurati, prevedendo un parere, non solo obbligatorio, ma anche vincolante da parte delle ASSI (Assemblee dei sindaci) all’ERSI (Ente regionale per il servizio idrico integrato), attribuirebbero a quest’ultimo il compito di «coordinare una somma di distinti Piani d’ambito provinciale, piuttosto che comporre la sintesi degli stessi, in modo pienamente coerente con quanto stabilito dal citato art. 149, comma 3, secondo periodo».

Sarebbe, pertanto, negata la necessaria prospettiva d’insieme che solo un piano d’ambito unitario potrebbe assicurare a tutela delle comunità locali e degli utenti.

3.– Preliminarmente, si deve rilevare che, nel periodo intercorso tra l’impugnazione e la discussione delle questioni in esame, i commi 10 e 14 sono stati modificati dalla legge della Regione Abruzzo 17 luglio 2012, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 recante: “Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche”, integrazione alla legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 recante: “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo – legge finanziaria regionale 2003”, modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 recante “Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo” e modifica all’art. 63 della L.R. n. 1/2012 recante: Legge finanziaria regionale 2012).

In particolare, nel comma 10 sono stati inseriti due nuovi periodi, i quali prevedono che «L’Assemblea dei Sindaci è integrata dai Sindaci dei Comuni di altre province che sono soci del soggetto gestore che opera prevalentemente nella provincia. Le maggioranze e le presenze previste nel comma 11 e nei regolamenti di cui al comma 12 sono determinate tenendo conto di tale integrazione».

Nel secondo periodo del comma 14, invece, sono state inserite, dopo le parole «deliberazioni delle ASSI», le seguenti «superando eventuali contrasti».

Si tratta di modifiche che non incidono sulla sostanza normativa oggetto dell’impugnativa statale; pertanto, le questioni promosse mantengono inalterata la loro attualità e devono intendersi trasferite sul testo oggi vigente delle disposizioni censurate.

4.– La questione di legittimità costituzionale dei commi 10, 11 e 14 è parzialmente fondata, nei termini di seguito precisati.

4.1.– Il servizio idrico integrato è stato qualificato da questa Corte come «servizio pubblico locale di rilevanza economica» (sentenza n. 187 del 2011), pur nel rilievo che tale espressione non è mai utilizzata in ambito comunitario (sentenza n. 325 del 2010). La giurisprudenza costituzionale è inoltre univoca nel ritenere che la disciplina normativa di tale servizio ricade nelle materie della «tutela della concorrenza» e della «tutela dell’ambiente», entrambe di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Di conseguenza, la potestà legislativa regionale deve contenersi nei limiti, negativi e positivi, tracciati dalla legislazione statale.

4.2.– Per quanto riguarda le Autorità d’ambito, preposte alla programmazione ed alla gestione del servizio idrico integrato nel territorio delle Regioni, l’art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), nel sopprimere le Autorità d’ambito territoriale, di cui agli artt. 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ha stabilito che «le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza».

Con la modifica del 2009, la legislazione statale ha inteso realizzare, mediante l’attuazione dei principi di cui sopra, una razionalizzazione nella programmazione e nella gestione del servizio idrico integrato, superando la precedente frammentazione. Perché ciò avvenga, è innanzitutto necessario che i soggetti cui sono affidate le funzioni abbiano una consistenza territoriale adeguata, ma è anche indispensabile che i piani d’ambito abbiano natura integrata e unitaria, in modo da realizzare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità del servizio.

5.– La Regione Abruzzo, avvalendosi degli spazi di autonomia ad essa riconosciuti dalla legge statale (art. 2, comma 186-bis, della legge n. 191 del 2009) e dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 128 del 2011), ha previsto (art. 1, comma 5, della legge reg. n. 9 del 2011), per il servizio idrico integrato, un ambito territoriale unico regionale (ATUR), coincidente con l’intero territorio regionale, ed un unico soggetto d’ambito competente (ente regionale per il servizio idrico – ERSI), al quale sono attribuite tutte le funzioni già assegnate alle soppresse Autorità d’ambito.

L’art. 1, comma 10, della stessa legge regionale istituisce l’assemblea dei sindaci (ASSI) in ciascuna Provincia della Regione, «per l’esercizio delle competenze nelle materie assegnate agli enti locali dalla legislazione statale e regionale». L’ASSI, «nell’ambito delle competenze materiali e territoriali di cui al comma 10, esprime in via ordinaria pareri obbligatori e vincolanti all’ERSI» (art. 1, comma 11). Inoltre, «l’ERSI propone gli atti fondamentali di pianificazione e di programmazione del Servizio alle ASSI, che esprimono parere obbligatorio e vincolante» (art. 1, comma 14).

5.1.– Si deve al riguardo osservare che il rispetto dei principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza, richiamati dal sopra citato art. 2, comma 186-bis, della legge n. 191 del 2009, implica che non possa essere trascurato, nella prefigurazione normativa regionale della struttura e delle funzioni dei soggetti attributari dei servizi, il ruolo degli enti locali e che debba essere prevista la loro cooperazione in vista del raggiungimento di fini unitari nello spazio territoriale che il legislatore regionale reputa ottimale. Si deve ritenere, pertanto, che un organismo come l’assemblea dei sindaci (ASSI) ben si inserisca nell’organizzazione dell’ente regionale unitario, allo scopo di mantenere un costante rapporto tra programmazione e gestione del servizio su scala regionale ed esigenze dei singoli territori compresi nell’ambito complessivo dell’ERSI.

Per tale ragione, la questione di legittimità costituzionale del comma 10 dell’art. 1 della legge della Regione Abruzzo n. 9 del 2011 non è fondata.

5.2.– La presenza attiva dei Comuni nell’organizzazione e nell’esercizio delle funzioni dell’ente regionale non può tuttavia privare quest’ultimo della potestà di decidere in via definitiva, operando una sintesi delle diverse istanze e dei concorrenti, e in ipotesi divergenti, interessi delle singole comunità territoriali sub-regionali. La stessa legge regionale impugnata, dopo la modifica introdotta nel comma 14 dell’art. 1, prevede che il coordinamento e l’unificazione, a livello regionale, delle deliberazioni delle ASSI avvenga «superando eventuali contrasti». Ciò in coerenza con l’art. 149, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006 – evocato dal ricorrente come norma interposta ai fini del presente giudizio – che così stabilisce: «Il programma degli interventi, commisurato all’intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione».

Emerge dalla disposizione statale sopra citata – nel suo complesso ed anche al di là dell’inciso sopra riportato – la natura necessariamente unitaria del piano d’ambito affidato alla competenza dell’ente regionale. Tale unitarietà si pone tuttavia in contrasto con l’effetto vincolante attribuito dalle norme regionali impugnate ai pareri espressi dall’Assemblea dei sindaci, portatori di istanze potenzialmente frammentarie, di cui si deve tener conto nella redazione del piano regionale, ma che non possono condizionare in modo insuperabile l’attività programmatoria e pianificatoria dell’ente regionale attributario del servizio. La natura vincolante del parere dell’ASSI finisce per vanificare di fatto, nel territorio della Regione Abruzzo, l’intento razionalizzatore ed efficientistico della riforma statale, con cui sono state soppresse le preesistenti Autorità d’ambito.

Per i motivi sopra specificati, si deve dichiarare l’illegittimità costituzionale dei commi 11 e 14 dell’art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2011, limitatamente alle parole «e vincolanti» nel comma 11 e alle parole «e vincolante» nel comma 14, per contrasto con l’art. 149 del d.lgs. n. 152 del 2006, quale norma interposta, rispetto all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

5.3.– Per le ragioni evidenziate nel paragrafo precedente, deve essere dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 15, della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2011, limitatamente alle parole «e vincolante».

6.– Il ricorrente impugna, inoltre, l’art. 1, comma 16, secondo periodo, della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2011, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in quanto la previsione di un parere obbligatorio ma non vincolante da parte dell’ente pubblico affidante sul gestore in house del servizio, e del rispetto dell’autonomia gestionale del soggetto affidatario, delineerebbe «un sistema che svuota di contenuto il c.d. controllo analogo e, quindi, aggira il divieto di affidamento del servizio “in house” solo in via eccezionale e […] i principi generali del diritto comunitario, tra cui la non discriminazione, la parità di trattamento, la trasparenza».

Il comma 16, secondo periodo, è impugnato anche per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto la mancata previsione di un controllo effettivo e strutturale sui soggetti in house da parte dell’ente pubblico locale determinerebbe la violazione delle regole della concorrenza. La norma regionale, infatti, consentirebbe a soggetti svincolati da un controllo stringente dell’ente pubblico locale la gestione in house del servizio idrico.

6.1.– Preliminarmente, deve essere rilevato che il censurato secondo periodo del comma 16 è stato abrogato dalla legge reg. Abruzzo n. 34 del 2012, con la conseguenza che la norma impugnata è stata in vigore dal 5 maggio 2011 (data dell’entrata in vigore della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2011) al 26 luglio 2012 (data dell’entrata in vigore della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2012).

La norma in esame prevede, al primo periodo, non impugnato, che il controllo analogo sui gestori in house sia svolto dall’ERSI o dal Commissario di cui al successivo comma 19 della medesima legge reg. Abruzzo n. 9 del 2011. Il secondo periodo indica le modalità di esercizio del controllo analogo che sono ritenute illegittime dal Presidente del Consiglio dei ministri nell’odierno giudizio di costituzionalità.

Nonostante l’integrale abrogazione del censurato secondo periodo del comma 16, non è possibile escludere che la norma ivi prevista abbia avuto applicazione nel periodo di vigenza. Infatti, mentre l’ERSI non risulta ancora istituito, il Commissario di cui al comma 19 è stato nominato prima dell’abrogazione della norma impugnata, con la conseguenza che il controllo analogo sui gestori in house ben potrebbe essere stato esercitato secondo le modalità qui censurate.

Pertanto, questa Corte è tenuta ad esaminare il merito delle questioni promosse.

6.2.– La Corte di giustizia dell’Unione europea ha riconosciuto che rientra nel potere organizzativo delle autorità pubbliche degli Stati membri “autoprodurre” beni, servizi o lavori, mediante il ricorso a soggetti che, ancorché giuridicamente distinti dall’ente conferente, siano legati a quest’ultimo da una “relazione organica” (cosiddetto affidamento in house). Allo scopo di evitare che l’affidamento diretto a soggetti in house si risolva in una violazione dei principi del libero mercato e quindi delle regole concorrenziali, che impongono sia garantito il pari trattamento tra imprese pubbliche e private, la stessa Corte ha affermato che è possibile non osservare le regole della concorrenza a due condizioni. La prima è che l’ente pubblico svolga sulla società in house un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; la seconda è che il soggetto affidatario realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente pubblico (sentenza 18 novembre 1999, in causa C-107/98, Teckal). Tale impostazione è costantemente richiamata dalla giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenza n. 439 del 2008).

6.3.– La norma regionale impugnata prevede che il controllo analogo sia esercitato – dall’ERSI ovvero dal Commissario unico straordinario (CUS) – sugli affidatari in house del servizio idrico integrato «nel rispetto dell’autonomia gestionale del soggetto gestore», attraverso «parere obbligatorio» sugli atti fondamentali di quest’ultimo.

Si deve in proposito ricordare che l’art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 20 novembre 2009, n. 166, novellando l’art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, stabiliva: «Tutte le forme di affidamento del servizio idrico integrato, di cui all’articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 […] devono avvenire nel rispetto dei principi di autonomia gestionale del soggetto gestore […]».

A seguito dell’esito positivo della consultazione referendaria ammessa con sentenza n. 24 del 2011 di questa Corte, l’art. 23-bis del d.l. n. 112 è stato abrogato, mentre l’art. 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, sostanzialmente riproduttivo della norma abrogata, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 199 del 2012, per violazione del divieto di ripristino di normativa abrogata a seguito di referendum, e quindi dell’art. 75 Cost.

La conseguenza delle vicende legislative e referendarie brevemente richiamate è che, attualmente, si deve ritenere applicabile la normativa e la giurisprudenza comunitarie in materia, senza alcun riferimento a leggi interne.

6.4.– Alla luce di quanto sinora esposto, il comma 16 dell’art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2011 deve ritenersi costituzionalmente illegittimo sia per la previsione del rispetto dell’autonomia gestionale del soggetto affidatario in house, sia per la prescrizione di pareri obbligatori, ma non vincolanti, sugli atti fondamentali del soggetto gestore.

Per il primo profilo, si deve ricordare che la Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato che sul soggetto concessionario deve essere esercitato «un controllo che consente all’autorità pubblica concedente di influenzarne le decisioni. Deve trattarsi di una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti» (sentenza 13 ottobre 2005, in causa C-458/03, Parking Brixen). Ciò non significa che siano annullati tutti i poteri gestionali dell’affidatario in house, ma che la «possibilità di influenza determinante» è incompatibile con il rispetto dell’autonomia gestionale, senza distinguere – in coerenza con la giurisprudenza comunitaria – tra decisioni importanti e ordinaria amministrazione.

Anche con riferimento al secondo profilo, è appena il caso di osservare che il condizionamento stretto, richiesto dalla giurisprudenza comunitaria, non può essere assicurato da pareri obbligatori, ma non vincolanti, resi peraltro – come esplicitamente prevede la norma impugnata – «sugli atti fondamentali del soggetto gestore in house».

Pertanto, l’intero secondo periodo del comma 16 dell’art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2011 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.

7.– Si devono ritenere assorbite le altre censure di legittimità costituzionale prospettate dal ricorrente.



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 11, primo periodo, della legge della Regione Abruzzo 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo), limitatamente alle parole «e vincolanti»;

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 14, della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2011, limitatamente alle parole «e vincolante»;

3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 15, della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2011, limitatamente alle parole «e vincolante»;

4) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 16, secondo periodo, della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2011, nel testo vigente prima della sua abrogazione;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 10, della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2011, promossa, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 2013.



F.to:

Luigi MAZZELLA, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

giovedì 4 aprile 2013

Serre fotovoltaiche, annullata norma del IV Conto Energia

tratto da Rinnovabili.it

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso contro l’art. 14, comma 2 del DM 5 maggio 2011, dove si stabilisce che il rapporto tra proiezione al suolo dei moduli e della superficie totale della copertura non debba superare il 50%

Finalmente, dopo tanto tempo, una bella notizia per il fotovoltaico e più precisamente per le serre fotovoltaiche. Il tar Lazio accogliendo i ricorsi di diversi operatori con una sentenza pubblicata il 26 marzo, ha annullato art. 14 comma 2 del decreto ministeriale 5 maggio 2011 (Quarto Conto Energia), nella parte in cui stabilisce che “ai fini di garantire la coltivazione sottostante, le serre a seguito dell’intervento devono presentare un rapporto tra proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%”. Il Tribunale amministrativo ha sottolineato che il quarto conto energia è intervenuto su un presupposto della tariffa la cui determinazione è stata riservata al potere discrezionale del Ministero dello Sviluppo economico, che, come indicato nell’art. 14, comma 2, al fine di garantire la coltivazione sottostante, ha ritenuto necessario che le serre, dopo l’intervento di collocazione dei moduli fotovoltaici, presentino l’ivi indicato rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa, in misura che non deve superare il 50% di tale rapporto.

Tuttavia la scelta di caratteristiche tecniche per l’accesso agli incentivi, pur rientranti nella produzione agricola, costituisce attività discrezionale ma non si sottrae al sindacato giurisdizionale soprattutto in relazione alla congruità della motivazione e all’accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni; conseguentemente il Tar Lazio, riconoscendo la coerenza della disposizione con il progressivo irrigidimento degli incentivi in aree agricole, ha ritenuto che la determinazione della misura massima di copertura non sfugge comunque alla censura sotto il profilo della illogicità e contraddittorietà della motivazione, non essendo di per sé sufficiente l’enunciata esigenza di garantire le coltivazioni in serra a sorreggere idoneamente la scelta in concreto operata.

L’Avvocatura ha invece sostenuto che l’installazione di pannelli fotovoltaici sulle serre può ritenersi compatibile con la funzione cui le stesse sono deputate ( creazione del c. d. “effetto serra”, attraverso la cattura e trattenimento il più a lungo possibile della radiazione solare) solo se questa sia comunque in grado di consentire la sufficiente penetrazione della luce solare per il processo di fotosintesi e la formazione dell’effetto serra; pertanto, la disposizione censurata costituirebbe un deterrente all’impiego eccessivo di moduli fotovoltaici tale da rendere le serre inservibili allo scopo originario.
Proprio in relazione a quanto affermato dall’Avvocatura il Tar ha ritenuto fondati i dubbi di legittimità rappresentati dalla parte ricorrente, se non altro perché tale limitazione è stata determinata in misura uguale per tutto il territorio nazionale, senza tenere conto che “al fine di garantire la coltivazione sottostante” (come recita il comma 2 dell’art. 14 DM) sia la luminosità che il calore da accumulare per ottenere l’effetto serra, sono assai diversi nelle varie zone del Paese.


Dunque, se il fine è quello di garantire la coltivazione sottostante (ed evitare abusi al solo scopo di ottenere le tariffe incentivanti) la disposizione appare priva di ogni supporto istruttorio adeguato, oltre che in relazione alla idonea considerazione di tutti i parametri sopra indicati che pure devono concorrere tra loro, anche in relazione ai differenti tipi di coltivazione che si intenderebbe preservare. Sarebbe necessario, per svelare eventuali abusi, verificare caso per caso l’idoneità della copertura a garantire la coltivazione sottostante in relazione ai vari possibili tipi di coltivazione, oltre che alle diversità morfologiche e climatiche ove queste sono effettuate.
Pertanto, conclude il Tar Lazio, la norma impugnata “deve essere annullata nella parte de qua, rimanendo, peraltro, riservata al Ministero dello sviluppo economico la successiva attività provvedimentale emendata dal rilevato vizio, ove il Ministero medesimo ritenga opportuno di confermare la necessità di ricondurre l’erogazione delle tariffe incentivanti di cui al primo periodo del comma 2, art. 14 DM, solo in relazione a determinate tipologie di serre”.




domenica 24 marzo 2013

Aggiornamento normativo del 24.03.2013


  • Il 19 marzo il Ministro dell'ambiente ha annunciato di aver firmato il decreto bioshopper, che ora passa  al vaglio della Commissione Ue.


  • Il 20 marzo il Ministero dell'Ambiente ha  comunicato ufficialmente di aver approvato il nuovo decreto per la "riattivazione" del Sistri. Il sistema di controllo informatico dovrebbe partire dal 1° ottobre prossimo per i produttori e i gestori di rifiuti pericolosi, e dal 1° marzo 2014 per tutti gli altri soggetti obbligati.




  • La decisione 2013/135/Ue  proroga la validità degli attuali criteri relativi a saponi, shampoo e pompe di calore elettriche e a gas, e la rettifica della Commissione ai criteri attualmente in vigore per i rivestimenti del suolo in legno per l'ottenimento del marchio Ecolabel.


  • Il Parlamento europeo ha creato la Road Map in campo energetico che l'Ue intende intraprendere da qui al 2050. Il punto (scontato) di partenza è rappresentato dagli obiettivi che l'Europa si è data per il 2020 (cosiddetto "pacchetto 20-20-20").


  • Il 22 marzo il GSE ha pubblicato una nota di chiarimento in merito alle maggiorazioni per i biocarburanti, previste dall’art. 33 comma 4 del DLgs 28/2011. Nella nota del GSE si precisa quale documentazione vada presentata per dimostrare la provenienza europea della materia prima e il luogo di produzione europeo dei biocarburanti.


  • Ufficializzata la decisione della Commissione europea di deferire l'Italia alla Corte di Giustizia dell'Ue per la gestione dei rifiuti nel Lazio.

Non chiamateli rifiuti!



tratto da Rinnovabili.it

Il 29 marzo 2013 entreranno in vigore le norme contenute nel DM n. 22 del 14 febbraio 2013, composto da 17 articoli e quattro allegati tecnici, che detta le condizioni alle quali alcune tipologie di combustibile solido secondario (CSS) come definito dall’art. 183 comma 1 lettera cc) del d.lgs. 152/2006 cessano di essere rifiuti e sono da considerare, a tutti gli effetti, un prodotto (cosiddetta “end of waste” ex direttiva 2008/98/Ce in materia di rifiuti).
Il regolamento stabilisce le procedure e le modalità affinché le fasi di produzione e utilizzo del CSS-combustibile, ivi comprese le fasi propedeutiche alle stesse avvengano senza pericolo per la salute dell’uomo e senza pregiudizio per l’ambiente, in particolare senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente. Verrà  applicato alla produzione del CSS-Combustibile come definito dall’art. 3 comma 1 lettera a) e all’utilizzo dello stesso come combustibile negli impianti definiti dall’art. 3 comma 1 lettera b) e c) (“cementificio” e centrale termoelettrica) rispettivamente ai fini della  produzione di energia elettrica o termica.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 184 ter del dlgs. 152/2006 un sottolotto di combustibile solido secondario cessa di essere qualificato come rifiuto con l’emissione della dichiarazione di conformità nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 comma 2 del regolamento, qualora dovesse venire meno la conformità alle caratteristiche di classificazione di cui all’allegato 1, tabella 1 comporta per il detentore l’obbligo di gestire il sottolotto come un rifiuto ai sensi della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
Il CSS-combustibile è prodotto solo in impianti autorizzati in procedura ordinaria, e comunque dotati di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI En 15358 o in alternativa viene richiesta l’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema di comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
Per la produzione del CSS-Combustibile sono utilizzabili solamente i rifiuti urbani e i rifiuti speciali purché non pericolosi. Possono essere utilizzati anche materiali non classificati come rifiuto purché non pericolosi.
La produzione avviene secondo processi e tecniche di produzione elencate nel successivo allegato 3, e tutte le fasi di produzione sono soggette alle disposizioni della Parte Quarta del d.Lgs.152/2006.

Il nucleo centrale del regolamento è contenuto nell’art. 8 che dispone sulle dichiarazioni di conformità e delle verifiche che il produttore deve effettuare.
L’art. 9 tratta sistemi di gestione per la qualità del processo di produzione del CSS-combustibile, tramite procedimenti documentati che il produttore deve adottare finalizzato al monitoraggio e controllo. Il titolo III detta le disposizioni concernenti il deposito e la movimentazione del CSS-combustibile presso il produttore all’impianto di utilizzo e presso l’utilizzatore per evitare spandimenti accidentali e contaminazione di aria, acqua, suolo, evitare fenomeni di autocombustione o di formazione di miscele esplosive, prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori.

Vengono definite nel titolo IV  le condizioni di utilizzo del CSS-combustibile negli impianti di cui all’art. 3 comma 1 lettere b) e c)ai fini della produzione, rispettivamente, di energia termica o di energia elettrica. Facendo poi salve le disposizioni più restrittive contenute nella rispettiva autorizzazione integrata ambientale, per garantire un elevato grado di tutela ambientale e della salute umana l’utilizzo del CSS-combustibile negli impianti di cui all’art. 3 comma 1, lettere b) e c) è soggetto al rispetto delle pertinenti disposizioni del d.Lgs. 11 maggio 2005 n. 133 (decreto di recepimento della direttiva sull’incenerimento dei rifiuti 2000/76/CE)
Il titolo V contiene le disposizioni finali e fissa le norme da seguire circa la comunicazione annuale che entro il 30 aprile di ogni anno il produttore deve trasmettere, istituisce il Comitato di vigilanza e controllo istituito presso il MATTM composto da 9 membri (due dal MATTM, uno dal MISE, 4 dalle imprenditoriali maggiormente rappresentative dei gestori degli impianti di produzione e di utilizzatori del CSS-combustibile, uno delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, uno del Comitato termotecnico italiano), successivamente le disposizioni transitorie, finali e del riconoscimento reciproco.

I quattro allegati tecnici riguardano:
1) tipologie di CSS-combustibile
2) rifiuti non pericolosi non ammessi per la produzione del CSS-combustibile (es. rifiuti contrassegnati dal codice 99)
3) processi e tecniche di produzione del CSS-combustibile
4) dichiarazione di conformità

lunedì 18 marzo 2013

Aggiornamento normativo del 18.03.2013


Aggiornamento normativo del 18.03.2013.

La delibera dell’11 Marzo del Consiglio dei Ministri si occupa nuovamente della nave Costa Concordia naufragata al largo dell’Isola del Giglio, che viene considerata rifiuto e deve essere portata nel sito più vicino per essere bonificata e smaltita.

Il CIPE (comitato interministeriale per la programmazione economica) ha licenziato la nuova delibera di aggiornamento del Piano di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, che prevede una drastica riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2020.

Approvata dal MISE la nuova Strategia energetica nazionale, che punta a superare gli obiettivi ambientali europei del pacchetto 20-20-20 e ridurre la dipendenza energetica dall’estero.

Con il DM 11 gennaio 2013 pubblicato in gazzetta il 12 marzo diciotto siti di bonifica di interesse nazionale (SIC) non rispondenti ai nuovi requisiti introdotti nell’art. 252 del D.lgs 152/2006 vengono trasferiti sotto competenza regionale.   

Sentenze da segnalare Corte di Giustizia UE (causa C 358/2011) del 7 marzo 2013 sulla nozione di cessazione qualifica rifiuto (end of waste) e rapporto con utilizzo di sostanze chimiche pericolose, introdotte attraverso il regolamento UE  “Reach”.

Corte di Cassazione in materia di gestione di rifiuti su reati di trasporto non autorizzato occasionale (Sent. 9187/2013) deposito temporaneo (6295/2013), nozione di sottoprodotto (28609/2012), acque provenienti da frantoio (9011/2013). Tar Toscana Sez. II n. 216/2013 Bonifica dei SIN e imposizione misure di sicurezza). Trib. Chieti ord. 18 dicembre 2012 Impianti fotovoltaici e procedura autorizzatoria.  

sabato 16 marzo 2013

Ancora su rifiuti di Roma. Il Consiglio di Stato salva il decreto Clini


Il Consiglio di Stato ha dato ragione al ministro Corrado Clini, dopo che il Tar aveva fermato il suo piano in seguito ai ricorsi presentati dagli amministratori di Frosinone e Albano. Parte dei rifiuti prodotti a Roma potranno essere portati negli impianti di Albano, Colfelice (Frosinone) e Viterbo per il trattamento. 
Il Tar del Lazio aveva sospeso il decreto del ministro dell’Ambiente Clini che ha permesso al commissario per l’emergenza rifiuti di individuare quattro impianti dove destinare la spazzatura di Roma. Gli impianti che secondo il piano dovevano ricevere i rifiuti della Capitale, evitando così l’emergenza nella capitale, sono quelli di Albano Laziale (Roma), Viterbo, Colfelice e Castelforte (Latina). In ottemperanza al decreto del ministro Clini il 15 gennaio scorso il commissario Goffredo Sottile aveva individuato i quattro impianti per trattare i rifiuti indifferenziati di Roma, Fiumicino, Ciampino e Stato del Vaticano.
Accogliendo la richiesta presentata da Comune di Albano, Provincia di Frosinone e Saf (società che gestisce il Tmb di Colfelice), la sezione II bis del tribunale amministrativo, presieduta dal giudice Eduardo Pugliese, aveva emesso un’ordinanza di sospensiva del decreto fissando per 6 giugno 2012 la decisione sul merito dei ricorsi. 
Il decreto del ministero dell’Ambiente impone il trattamento di una parte dei rifiuti della capitale negli impianti delle altre province del Lazio. 
I singoli provvedimenti e il decreto ministeriale sul tema dei rifiuti “risultano essere stati adottati – scriveva il Tar – sul presupposto di una ritenuta grave criticità circa l’intero ciclo di gestione dei rifiuti nella Capitale, ma non sembrano contemplare quella vera e propria situazione di emergenza ambientale che è stata invece invocata in giudizio dalla difesa dell’Amministrazione al fine di giustificare la loro adozione”. I giudici sottolineano anche l’esistenza di “carenze e contraddittorietà” nel decreto del ministro e del Commissario per l’emergenza rifiuti “che non consentono, allo stato, di individuare profili di coerenza, utilità e ragionevolezza delle misure adottate in relazione all’interesse pubblico dichiaratamente perseguito”. Il passaggio finale è che i giudici hanno bloccato i decreti sollecitando un “successivo riesame dell’intera questione da parte degli organi competenti”.
La sesta sezione del Consiglio di Stato, ha stabilito lo stop alla sospensiva concessa dalla sezione II bis del Tar Lazio al decreto ministeriale del gennaio scorso in seguito ai ricorsi del Comune di Albano, della Provincia di Frosinone, della Saf e del Comune di Roccasecca. Il decreto Clini quindi, continua a essere in vigore.
Nelle ordinanze del Consiglio di Stato si legge: 
Rilevata la particolare delicatezza delle questioni sollevate dalle parti, in quanto concernenti aspetti di determinante rilievo per il rispetto delle fondamentali esigenze della qualità della vita e di salvaguardia della salute delle popolazioni prese in considerazione nei provvedimenti impugnati in primo grado;
Preso atto del contenuto delle disposizioni recentemente emanate in materia dal legislatore ;
Considerato che le impugnate statuizioni emesse dal T.A.R. del Lazio – pur mirando a salvaguardare interessi di rilievo costituzionale inerenti la qualità della vita e il diritto alla salute di coloro che abitano in prossimità dei siti presso i quali è prevista la giacenza dei rifiuti – se confermate comporterebbero presumibilmente l’insorgenza di ulteriori e ancor più gravi situazioni di emergenza, che l’autorità amministrativa competente per legge ha inteso affrontare a seguito di un’istruttoria comunque articolata;
Considerato che, in attesa che la sentenza di primo grado approfondisca le delicate questioni sollevate dalle parti, emergono elementi tali da indurre a consentire l’esecuzione degli atti impugnati in primo grado, affinché la situazione – come rappresentato dalle Autorità competenti – non si aggravi, con possibili emergenze di carattere sanitario e di ordine pubblico”.
 

per consultare il testo dell'ordinanza


Italia deferita alla Corte di Giustizia europea per questione rifiuti Roma.


La commissione europea ha deciso di rinviare l'Italia alla Corte europea di giustizia temendo che il trattamento dei rifiuti di Roma continui ad essere carente, in vista anche della chiusura prevista per fine giugno della discarica di Malagrotta. La comunicazione sul sito del Ministero dell'Ambiente:


"La Commissione europea ha fatto presente oggi che la situazione del trattamento dei rifiuti nella Regione Lazio - anche alla luce delle iniziative contro l'applicazione del decreto del ministro dell'Ambiente del 3 gennaio 2013 sui rifiuti del Lazio - costringe la Commissione a deferire l'Italia alla Corte europea di giustizia.

In particolare, il commissario europeo Janez Potocnik, pur apprezzando l'impegno del ministro dell'Ambiente, ha rilevato che sono a rischio la chiusura della discarica di Malagrotta e il trattamento dei rifiuti, oggetto della procedura d'infrazione aperta nel 2011.

Il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, considera il deferimento alla Corte europea di giustizia "il risultato inevitabile della situazione che si è venuta a creare in seguito alle opposizioni al decreto del 3 gennaio, opposizioni che in vario modo convergono verso l'unica "abituale conclusione per Roma" a vantaggio del conferimento in discarica".

Il ministro Clini in particolare ricordato "l'incredibile situazione degli impianti regionali di Tmb (trattamento meccanico biologico) e per la produzione di combustibile derivato dai rifiuti che, nonostante le disposizioni del decreto e l'intervento del Nucleo operativo ecologico dei carabinieri, continuano a essere utilizzati meno del 50% della loro capacità".

Al tempo stesso "resta a livelli insoddisfacenti la raccolta differenziata, e in particolare la selezione della frazione umida, la quale potrebbe essere valorizzata con la produzione di compost".

Il ministro ha convocato per il 20 marzo Ama e le imprese individuate dal decreto del 3 gennaio, "per definire un piano di azione vincolante - spiega Clini - anche utilizzando i poteri straordinari che sono stati attribuitio al ministro dalla Legge di stabilità 2013".

Inoltre, il ministro ha scritto al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, al sindaco di Roma Gianni Alemanno e al commissario della Provincia, Umberto Postiglione, per sbloccare le procedure di autorizzazione, ferme da tempo, degli impianti di trattamento e recupero "che potrebbero dare - conclude - una svolta definitiva alla gestione dei rifiuti di Roma".

Nello stesso tempo il ministro ha confermato con una lettera al commissario europeo Potocnik l'impegno dell'Italia, "anche grazie alla collaborazione con la nuova amministrazione della Regione e con il Comune di Roma, a completare il programma per allineare la capitale d'Italia agli standards previsti dalle direttive europee e dalle leggi nazionali entro i tempi previsti e comunque prima che la Corte assuma la sua decisione".

domenica 10 marzo 2013

Aggiornamento normativo e giurisprudenziale 10.03.2013


Aggiornamento normativo e giurisprudenziale  10.03.2013

-          È entrato in vigore il 06 marzo DM sviluppo economico che definisce la premialità cui hanno diritto i produttori di biocarburanti prodotti da filiera europea.

 

-          Decisione 2013/107/UE che formalizza l’approvazione dell’accordo quinquennale USA-Unione europea sull’etichettatura energetica delle apparecchiature per ufficio (Energy Star).

 

-          Elenco dei consorzi o sistemi sul sito del GSE a cui i produttori di moduli fotovoltaici possono aderire per garantirne il riciclo a fine vita.

 

-          Nuova modulistica sul sito del MATTM per i principali atti amministrativi che i proponenti devono richiedere nelle procedure di Valutazione di impatto ambientale e Valutazione ambientale strategica.

 

-           In attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dopo essere stati approvati dal Governo i provvedimenti i materia ambientale: bioshopper, autorizzazione unica, CSS, trattamento fanghi, certificatori energetici, ispezione di impianti termici.

 

-          Approvato in Consiglio dei Ministri il decreto sulla strategia energetica nazionale.

 

-          In data 05.03.2013 il presidente del Tar del Lazio sezione prima ter,  Linda Sandulli, con decreto monocratico n. 01028/2013 si è pronunciata sul ricorso presentato dal Comune di Albano contro Regione Lazio nei confronti di Consorzio Ecologico Massimetta (COEMA) Soc. Pontina Ambiente S.r.l. in merito all’annullamento  dei lavori di realizzazione e messa in esercizio della centrale elettrica alimentata da gas di sintesi derivato dal CDR in località Cecchina e di ogni altro atto indicato nel ricorso, accogliendo l’istanza di misure cautelari provvisorie monocratiche, proposto dal ricorrente ai sensi dell’art. 56 cod.proc.amm.   fissando per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 28.03.2013.

 

-          Il Consiglio di Stato con le ordinanze 792, 793, 794 e 795 si è pronunciato sugli appelli proposti dall’Avvocatura Capitolina e dall’Avvocatura dello stato ed ha confermato i decreti adottati lo scorso 28 febbraio che consentono il trattamento dei rifiuti in impianti localizzati in altri Comuni della Regione. La decisione del Consiglio di Stato è motivata dalla necessità di evitare gravi situazioni di emergenza per la città di Roma e permette di procedere con il Piano rifiuti elaborato dal Commissario straordinario Goffredo Sottile. Dall’11 Aprile Mala grotta non può più accogliere rifiuti non trattati.

 

-          Il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla nozione di servizio pubblico locale, in cui rientra anche la sola raccolta dei rifiuti.

 

-          La Cassazione ha stabilito che nel sistema di responsabilità (anche ambientale) ex Dlgs 231/2001 la sanzione si applica anche se manca il profitto del reato.      
lo sviluppo sostenibile, lungi dall’essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto un processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali”.