lunedì 30 aprile 2012

DISCARICHE DI RIFIUTI

Mal viste dai più e necessarie per i commissari delle emergenze rifiuti, le discariche continuano a riempire le pagine della cronaca nazionale: proteste delle popolazioni interessate da una possibile collocazione, gerarchia del trattamento dei rifiuti (prevenzione;preparazione per il riutilizzo; riciclaggio;recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; smaltimento) che prevede lo smaltimento come ultima azione attuabile, crescente numero di discariche abusive.
La discarica di rifiuti è un luogo dove vengono depositati in modo non selezionato i rifiuti solidi urbani e tutti i rifiuti provenienti dalle attività umane (detriti di costruzioni, scarti industriali, eccetera) che non si è voluto o potuto riciclare, inviare al trattamento meccanico-biologico (TMB) eventualmente per produrre energia tramite bio-ossidazione a freddo, gassificare o, in ultima ratio, bruciare ed utilizzare come combustibile negli inceneritori (inceneritori con recupero energetico o termovalorizzatori).
Le norme in materia di gestione delle discariche sono state recepite dal d.lgs 36/2003 recante "attuazione della Direttiva 99/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"
Il   decreto suddetto ha delineato gli adempimenti sia per le imprese produttrici di rifiuti sia per i gestori delle discariche e ha introdotto (artt. 4 e 7) una classificazione delle discariche: 
- per rifiuti inerti (rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. tali rifiuti non si dissolvono, non bruciano nè sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante devono essere trascurabili e, in particolare non danneggiare la qualità delle acque superficiali e sotterranee). 
- per rifiuti non pericolosi (tra i quali gli RSU-Rifiuti Solidi Urbani, rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e dalle attività commerciali previste nel Decreto Ronchi).
- per rifiuti pericolosi.
La normativa definisce anche il piano di sorveglianza e controllo con i necessari parametri chimici, chimico-fisici, idrogeologici, meteoclimatici e topografici da determinare periodicamente con una stabilita frequenza delle misurazioni.
L'Unione europea con la direttiva sopra citata (99/31/CE) ha stabilito che in discarica devono finire solo materiali a basso contenuto di carbonio organico e materiali non riciclabili: in altre parole, dando priorità al recupero di materia, la direttiva prevede il compostaggio ed il riciclo quali strategie primarie per lo smaltimento dei rifiuti.
Infatti, i residui di molti rifiuti, soprattutto di RSU organici, restano attivi per oltre 30 anni e, attraverso i naturali processi di decomposizione anaerobica, producono biogas e numerosi liquami (percolato) altamente contaminanti per il terreno e le falde acquifere per cui il conferimento senza preventivo trattamento di compostaggio è da evitarsi. Dati gli enormi tempi di degradabilità dei materiali normalmente conferiti in discarica (come le plastiche e ancor peggio i rifiuti pericolosi) è ragionevole stimare la possibilità di rilevare tracce di queste sostanze dopo la chiusura di una discarica per un periodo che va fra i 300 e i 1000 anni, per cui andrebbero trattati differentemente.
Attualmente lo smaltimento in discarica in Italia è il principale metodo di eliminazione dei rifiuti, in quanto è semplice ed economico. Dati relativi al 2004 indicano che il 51,9% dei rifiuti totali prodotti è stato smaltito in discarica. L'uso della discarica è molto intenso nei paesi poco sviluppati, mentre la tendenza generale è volta a limitare il conferimento in discarica applicando attivamente politiche di riduzione, riuso e riciclo, e sfruttando tecnologie quali il compostaggio e l'incenerimento per i residui.
Dal punto di vista dell'emissione in atmosfera di gas responsabili dei cambiamenti climatici, le discariche per rifiuti non pericolosi e quelle per rifiuti pericolosi risultano nocive se il rifiuto non viene preventivamente trattato e/o differenziato (come spesso capita). È infatti scientificamente provato dall'organizzazione internazionale sui cambiamenti climatici, IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) che i rifiuti in discarica causano emissioni ad alto contenuto di metano e di anidride carbonica, due gas serra molto attivi; una moderna discarica deve pertanto prevedere sistemi di captazione di tali gas (in particolare il metano, che può essere usato anziché disperso in atmosfera).
Tornando alla normativa nazionale, la costruzione e l'esercizio di una discarica è soggetta ad una procedura di autorizzazione (oggi contenuta nell'art. 208 D.Lgs 152/06).
I passaggi istituzionali sono i seguenti:
1) Acquisizione della domanda completa di documentazione (domanda alla Regione competente; progetto definitivo dell'impianto; documentazione tecnica prevista dalle disposizioni in materia di urbanistica, tutela ambientale, salute e sicurezza dei lavoratori, igiene pubblica; comunicazione del progetto all'Autoità competente per la VIA, qualora l'impianto debba essere sottoposto a tale procedura).
2) Istruttoria tecnica della domanda. Entro 30 gg dal ricevimento della domanda: nomina da parte della Regione del responsabile del procedimento, convocazione di apposita conferenza di servizi (alla quale è invitato a partecipare anche il richiedente) a cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti, i rappresentanti degli Enti locali interessati.
3) Conferenza. Entro 90 gg dalla convocazione la Conferenza procede alla valutazione dei progetti,;acquisizione e valutazione di tutti gli elementi relativi alla compatibilità ambientale e territoriale del progetto; acquisizione, ove previsto della VIA; trasmissione delle conclusioni e degli atti alla Regione.
4) Approvazione del progetto da parte della Regione. Entro 30 gg dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza e sulla base delle risultanze, la Regione, in caso di valutazione positiva: approva il progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto.
L'art. 9 del D.lgs 36/2003 prevede che la costruzione e la realizzazione della discarica sono sottoposte ad alcune condizioni (tra le quali: il progetto soddisfi tutte le prescrizioni del decreto, la gestione operativa della discarica sia affidata a persone tecnicamente competenti; il piano di sorveglianza contenga le misure necessarie a prevenire incidenti e limitarne le conseguenze; la prestazione di garanzie finanziarie; un progetto di discarica coerente con il piano regionale di gestione dei rifiuti; il progetto deve prevedere il ripristino ambientale dopo la chiusura; l'impegno del richiedente ad eseguire preliminarmente una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee).
Le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica trovano attuazione tecnica nel D.M. 3 agosto 2005.
L'art. 11 del d.lgs 36/03 pone a carico del detentore del rifiuto (ovvero del produttore iniziale o di colui che ha il possesso dei rifiuti) l'obbligo di fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica. In previsione, o in occasione del conferimento dei rifiuti, ed ai fini dell'ammissione degli stessi in discarica, il detentore dovrà presentare la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità previsti dalle disposizioni tecniche del D.M. 3 agosto 2005, nel quale si specifica che la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuto conferita in discarica è onere del produttore dei rifiuti stessi. Detta caratterizzazione deve essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato sui rifiuti; deve quindi avvenire in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo, e comunque almeno una volta l'anno.
Il gestore della discarica ha in sintesi i seguenti compiti: controllare la documentazione relativa ai rifiuti; verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti ai criteri di ammissibilità; effettuare l'ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima e dopo lo scarico.
Un ultimo cenno alla differenza tra discarica abusiva e abbandono di rifiuti. Capita spesso di vedere ai bordi delle strade un accumulo di rifiuti, che sicuramente non può essere classificato come discarica ai sensi della normativa vigente. Ma quando questo accumulo è reato?
L'art. 256 c. 3 del Codice dell'ambiente sanziona l'illecito della gestione o realizzazione della c.d "discarica abusiva", ovvero della discarica effettuata e gestita in assenza dell'autorizzazione prescritta dalla legge. Secondo quanto statuito dalla Cassazione (sentenza 19221/08), si ha discarica abusiva tutte le volte in cui per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area trasformata di fatto in deposito di rifiuti con tendenziale carattere di definitività. La discarica abusiva quindi presuppone un'attività sistematica e organizzata.
Maria Giovanna Laurenzana

martedì 3 aprile 2012

Vogliamo davvero le eco-energie?

tratto da Rinnovabili.it


Ma le rinnovabili le vogliamo davvero? È questa domanda, sicuramente provocatoria, del Prof. Cerulli Irelli che più di ogni altra accademica affermazione racchiude quanto emerso dalla Conferenza sul diritto dell’energia organizzata dal GSE che si è tenuta a Roma giovedì e venerdì. Una domanda che nasce dall’analisi dello stato dell’arte delle fonti rinnovabili e soprattutto della normativa vigente.

Tutti i relatori presenti alla conferenza concordano nell’individuazione dei problemi legati allo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, vale a dire: confusione nel riparto di competenze, confusione normativa, mancanza di pianificazione.

La confusione nel riparto di competenze tra Stato e Regioni sarebbe dovuta all’inserimento tra le materie concorrenti ex art. 117 Costituzione, quella relativa a produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, di conseguenza lo Stato dovrebbe dettare i principi generali cui le Regioni devono attenersi nel legiferare in materia di energia. Il primo dubbio sorge dalla parola nazionale contenuta dall’art. 117 della Costituzione. Inoltre le Regioni sono vincolate dalle linee guida che formalmente non sono un atto legislativo o regolamentare, ma mera norma tecnica. In tale quadro è intervenuta più volte la Corte Costituzionale che ha dichiarato l’incostituzionalità di tutte le leggi regionali che hanno tentato di dettare norme in materia di energia da fonti rinnovabili prima (ma anche dopo) dell’emanazione delle linee guida. In quest’ottica la Consulta ha dichiarato la natura sostanzialmente regolamentare delle linee guida sebbene formalmente non lo sia.

Riguardo alla confusione normativa basti pensare che le linee guida previste dal D.lgs 387 del 2003 sono state emanate solo nel 2010, confondendo anche le Regioni che intendevano sistemare la situazione energetica nel proprio territorio. Altro elemento distorsivo è la c.d. autorizzazione unica che di fatto prevede 19 procedimenti diversi in relazione agli interessi coinvolti e che in realtà non semplifica assolutamente l’iter di autorizzazione per la realizzazione di impianti da energie rinnovabili. È stato introdotto anche per le autorizzazioni in materia di FER, lo strumento della conferenza di servizi nella quale si esprimono tutti i soggetti interessati; ma come faceva notare il Prof Cerulli Irelli, alla conferenza si applicano le norme di cui alla legge sul procedimento amministrativo (L.241/90) nelle quali si prevede che alcuni interessi pubblici (es. ambiente, salute) sono preminenti rispetto ad altri e se i portatori di questi interessi esprimono un diniego espresso in sede di conferenza, il diniego non può essere mediato. In tali casi si richiede l’intervento del Consiglio dei Ministri; ma ciò è mai successo? Pertanto, se un procedimento di autorizzazione per la realizzazione di un impianto da fonti rinnovabili implicasse il coinvolgimento di uno di quegli interessi, il procedimento rischierebbe di fermarsi definitivamente.

Un altro aspetto problematico, ormai noto, è quello della mancanza di pianificazione. A differenza di altri paesi europei (come Francia, Spagna, Germania) l’Italia non ha una programmazione energetica nazionale. Il nostro ordinamento riconosce solo piani di settore; il PAN (Piano d’azione nazionale per le energie rinnovabili) è soltanto una ricognizione dell’esistente ed ha il compito di fissare degli obiettivi in conformità a quanto stabilito dal “pacchetto Clima energia” in merito allo sviluppo delle fonti rinnovabili.

Come affermato dal Prof De Leonardis l’idea di una programmazione energetica nazionale era più diffusa e condivisa negli anni ’70 legata anche all’idea di sviluppo di centrali di produzione di energia nucleare. Quando è venuta meno la produzione di energia da centrali nucleari è venuto meno anche l’interesse ad una programmazione.

Concetto diametralmente opposto alla programmazione è quello di liberalizzazione: l’idea di un mercato energetico concorrenziale contrasterebbe, secondo i sostenitori della liberalizzazione, con un sistema programmato che implicherebbe maggiore burocrazia. Si è cominciato quindi a parlare di “Strategia”; infatti si è creata nel 2008 la “Strategia Energetica Nazionale” con lo scopo di diversificare le fonti di energia, realizzare nuovamente impianti di energia nucleare e incrementare la sostenibilità degli impianti. Con l’esito referendario di giugno scorso questa strategia è venuta meno. Attualmente esistono soltanto piani di settore (es. Programma rete gas, Ripartizione del carico di energia tra le Regioni), ma manca un linguaggio comune a tutte le tipologie di produzione energetica che eviterebbe la Babele dell’energia.

È evidente quindi che la scelta di un Paese di convertirsi all’energia verde è una scelta politica e che gli strumenti tecnici e regolamentari per farlo non sono impossibili da applicare.

Maria Giovanna Laurenzana
lo sviluppo sostenibile, lungi dall’essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto un processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali”.