venerdì 27 gennaio 2012

Sent. TAR Campania-Napoli, 17 gennaio 2012 n.218. IL PROPRIETARIO INCOLPEVOLE DEL FONDO NON HA L'OBBLIGO DI ATTIVARSI PER LA BONIFICA DEL TERRENO


In caso di rinvenimento di rifiuti da parte di terzi ignoti, il proprietario o comunque il titolare in uso di fatto del terreno non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene individuato a suo carico l’elemento soggettivo del dolo o della colpa, per cui lo stesso soggetto non può essere destinatario di ordinanza sindacale di rimozione e rimessione in pristino” (Cfr: T.A.R. Campania, Sez. I; 19 marzo 2004, n. 3042, T.A.R. Toscana, 12 maggio 2003, n. 1548, C. di S., IV Sez. 20 gennaio 2003, n. 168). Tanto perché l’art. 14 D.L. vo 5 febbraio 1997, n. 22, in tema di divieto di abbandono incontrollato sul suolo e nel suolo, oltre a chiamare a rispondere dell’illecito ambientale l’eventuale “responsabile dell’inquinamento”, accolla in solido anche al proprietario dell’area la rimozione, l’avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi, ma ciò solo nel caso in cui la violazione fosse imputabile a titolo di dolo o di colpa (Cfr: T.A.R. Lombardia, Sez. I, 26 gennaio 2000, n. 292 e T.A.R. Umbria 10 marzo 2000, n. 253). Questo è quanto afferma il Tribunale amministrativo della regione Campania, a seguito dell’impugnazione di un provvedimento con il quale si ordinava ad un  Istituto Diocesano  proprietario di un terreno sito in Casal di Principe, di presentare alle Autorità competenti il piano di caratterizzazione, ai sensi dell’art. 242 del D.L. vo n. 152/2006 e successive modifiche e la rimozione successiva dei rifiuti e la totale bonifica dell’area.
Il suddetto provvedimento era nato all’esito di un accertamento della Polizia da cui è emerso che: “a seguito di uno scavo all’interno della proprietà sopradescritta, si riscontrava che, sotto uno strato di brecciame, alto circa 50-90 cm, risultavano sversati, per una profondità di circa 6-7 m. e comunque fino alla prima falda acquifera e per l’intera area, rifiuti speciali per circa 50.000 metri cubi, la cui pericolosità è in corso di accertamento”.
La decisione in esame è motivata dal fatto che il terreno in oggetto era stato ceduto in conduzione agricola già dal 1979, e soltanto in fase di esecuzione di scioglimento del contratto agrario si è scoperto che il fondo oggetto dell’esecuzione era stato interessato da provvedimento di sequestro risalente al 2009 emanato dal Tribunale penale di Napoli nell’ambito di procedimento per reati di camorra; tanto determinava l’Ufficiale Giudiziario a sollevare incidente di esecuzione ed a rimettere gli atti al Giudice dell’esecuzione.
Il terreno venne poi dissequestrato, con provvedimento del Tribunale di Santa Maria C.V. del 22 aprile 2010, con il quale è stata ordinata la restituzione al legittimo proprietario, il quale, tuttavia, ne rientrava in possesso soltanto in data 16 marzo 2011. Dunque, l’assenza di possesso del terreno ed il mancato utilizzo da parte dei proprietari del terreno per lungo tempo ne ha escluso la presenza dell’elemento soggettivo, anche nella forma della culpa in vigilando, nella creazione della discarica abusiva. Il ricorso dell’Istituto diocesano è stato accolto ed il TAR Campania ha riconosciuto la violazione dell’art. 242, commi 3 e 4 del D.L. vo n. 152/2006 e di eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione.
Cerchiamo quindi di fare un analisi, anche se superficiale dell’art. 242 del codice dell’ambiente. Esso si trova nell’area dedicata alla bonifica dei siti contaminati e descrive le procedure amministrative ed operative che devono essere eseguite in caso di un evento che sia in grado di contaminare il sito o del rinvenimento di una contaminazione storica che possa comportare rischio di aggravamento della situazione di contaminazione. Oltre a descrivere i tempi e le modalità entro cui il responsabile dell’inquinamento deve seguire nelle diverse fasi dell’istruttoria sono fissati i tempi entro cui l’autorità competente deve approvare i documenti presentati. Il procedimento si svolge sia sul piano della tempestiva informazione da parte del responsabile dell’inquinamento e da parte del proprietario o del gestore del sito; sia sul piano dell’adozione di misure urgenti e della predisposizione di indagini e di programmi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati, anche attraverso specifici accordi di programma, definiti dall’art. 246, con le amministrazioni competenti, da parte del responsabile dell’inquinamento.
Il primo comma non solo introduce il concetto di inquinamento potenziale ma pone a carico del responsabile della contaminazione una serie di attività (attuare misure necessarie preventive e obbligo di comunicazione dell’evento al Comune, alla Provincia, alla Regione oltre al Prefetto della Provincia che a sua volta deve informare il Ministero dell’Ambiente). Rispetto al decreto Ronchi, che a proposito del responsabile dell’inquinamento prevedeva una sorta di responsabilità oggettiva, il comma secondo dell’articolo 242 si discosta da tale orientamento considerando il concetto di responsabilità ancorato a condotte dolose o colpose del soggetto persona fisica o giuridica; con il Codice dell’ambiente la responsabilità dell’inquinatore è stata ricondotta nell’ alveo della responsabilità extracontrattuale soggettiva, con esclusione di qualsiasi forma di responsabilità oggettiva. La norma infatti, non contiene alcun riferimento ad eventi meramente accidentali.
Altro aspetto essenziale della nuova disciplina è il riferimento al c.d. inquinamento potenziale che fa abbandonare il precedente regime basato sul pericolo concreto ed attuale che viene, secondo parte della dottrina, ad essere implicitamente contenuto in questo.
Quanto detto sembra confermare la sentenza del TAR Campania, anche se i precedenti giurisprudenziali da esso richiamati sono antecedenti rispetto all’attuale disciplina; tuttavia si richiamano alcune pronunce giurisprudenziali che prevedono un onere di attivazione da parte del proprietario del fondo. 
Secondo una giurisprudenza non proprio minoritaria, “il proprietario, ove non sia responsabile dell’inquinamento, ha non tanto l’obbligo quanto piuttosto l’onere di provvedere agli interventi di bonifica, se intende evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sull’area come reale e privilegio speciale immobiliare” (Cons di Stato 4525/2005, Tar Campania 20141/2005). “Il proprietario, qualora non coincida con il responsabile dell’inquinamento e questi non sia identificabile finisce comunque per essere il soggetto gravato dal punto di vista economico, poiché l’Ente pubblico che ha provveduto all’esecuzione dell’intervento può recuperare le spese sostenute nei limiti del valore dell’area bonificata, anche in suo pregiudizio” (Tar Lombardia 291/2006).
Si richiama inoltre una sentenza del TAR Campania ove sostanzialmente si sostiene quanto asserito dalla sentenza in esame, ma si sofferma anche sulla rilevanza di un comportamento negligente ed inerte del proprietario del fondo il quale, laddove ne abbia la possibilità, non eviti o limiti lo smaltimento illecito dei rifiuti sul suo fondo. “Va censurato (ex multis, TAR CAMPANIA, 15.12.2010, n.27375; 15.12.2009, n.8739; 9.6.2009, n.3159; 5.8.2008, nn. 9796 e 9795; 14.2.2008, n.841; 23.5.2007, n.5606; 16.4.2007, n.3727; 7.3.2007, n.1407; ma anche, T.A.R. Lombardia, Brescia, 15.5.2009, n.1038; Cons. Stato, V, 3.2.2006, n.439; 8.3.2005, n.935) l’operato dell’Amministrazione ogni qualvolta essa ometta di dedurre in concreto profili di responsabilità a titolo di dolo o colpa in capo al soggetto sanzionato, che sono necessari per l’imposizione dell’obbligo di rimozione dei rifiuti dal momento che non è sufficiente una generica “culpa in vigilando”; la stessa condizione di colpa che, ai sensi dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006, rende corresponsabile il proprietario di un fondo con gli autori materiali dell’abbandono non autorizzato di rifiuti, consentendo al Comune di ingiungergli di provvedere al loro smaltimento sotto pena di esecuzione in danno, consiste per lo più nella negligenza dimostrata da una sua prolungata inerzia, incombendo allo stesso l'obbligo di adoperarsi, attraverso misure efficaci e non meramente simboliche, affinché siffatti episodi non vengano posti in essere e, comunque, abbiano a cessare (Cons. Stato, V, 25.1.2005, n.136; T.A.R. Friuli V.G., 29.9.2000, n. 692) (Nella specie, non è stata ritenuta sussistente la colpa del proprietario di un’area che, per le sue caratteristiche anche in termini di estensione e modalità di uso, era oggetto di una utilizzazione generale e diretta da parte di terzi, il che limitava in concreto la possibilità di custodia e vigilanza). (TAR Campania n. 1481/2011). 

giovedì 26 gennaio 2012

LE CONSEGUENZE DELLA SOPPRESSIONE DELL'AGENZIA DI VIGILANZA PER LE RISORSE IDRICHE


Nell’ambito degli interventi di riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità indipendenti previsti dal decreto 201/2011, il c.d. “Decreto Monti”, è stata prevista la soppressione dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, istituita con il D.L. 70/2011. 
Il decreto suddetto prevede il trasferimento all’Aeeg delle “funzioni attinenti alla regolazione e alla vigilanza della tariffa relativa ai servizi idrici” da individuare “con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. Elementi di criticità sorgono nel momento in cui si devono riassegnare le altre funzioni dell’Agenzia. Questa era prevista per assicurare una adeguata disciplina sia dal punto di vista strettamente economico (regolazione delle tariffe), sia dal punto di vista organizzativo del servizio (infatti l’Agenzia doveva essere garante dell’efficienza del servizio idrico in collaborazione con gli enti locali, le regioni o qualsiasi ente pubblico o privato interessato al servizio), sia dal punto di vista puramente ambientale. Attualmente, con la sola previsione del trasferimento delle funzioni di regolazione e vigilanza della tariffa all’Aeeg, a meno che non venga prevista una proroga del CONVIRI (soppressa dallo stesso decreto 201) o una vigilanza dall’alto del Ministero dell’Ambiente (di difficile attuazione), si creerebbe un vuoto non solo normativo ma anche di tutela giuridica della risorsa idrica e degli utenti del servizio e delle pubbliche amministrazioni interessate. 
Resta anche il problema delle Linee Guida previste dall'art. 10 del D.L. 70/2011 e tanto attese dagli enti locali per la predisposizione delle tariffe.
Maria Giovanna Laurenzana

DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2012, n. 2 Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.


Art. 1  Interventi urgenti in materia di rifiuti nella regione Campania 

  1. Il comma 1-bis dell'articolo 6-ter del decreto-legge  23  maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio 2008, n. 123, e' sostituito dal seguente: «1-bis. Per garantire la complementare dotazione  impiantistica  ai processi di lavorazione effettuati negli impianti  di  cui  al  comma 1, e'  autorizzata  la  realizzazione  di  impianti   di   digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti  nelle  aree di  pertinenza  dei  predetti  impianti,  ovvero,  in   presenza   di comprovati motivi  di  natura  tecnica,  in  altre  aree  confinanti, acquisite dal commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2 dell'articolo  1  del  decreto-legge  26  novembre  2010,   n.   196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1.». 
  2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010,  n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio  2011,  n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo  la  parola:  «dodici»  e'  sostituita  dalla seguente: «ventiquattro»; 
    b) al secondo periodo: 
      1)  dopo  le  parole:  «All'individuazione»  sono  inserite  le seguenti: «ed espropriazione»; 
      2) la parola: «delle» e' sostituita dalla seguente: «di»; 
      3) dopo le parole: «al patrimonio pubblico»  sono  inserite  le seguenti: «, nonche' alla conseguente attivazione ed allo svolgimento di tutte le attivita' finalizzate a tali compiti,»; 
      4) dopo le parole:  «carriera  prefettizia»  sono  inserite  le seguenti:  «anche  esercitando  in  via   sostitutiva   le   funzioni attribuite in materia ai predetti enti ed in  deroga  agli  strumenti urbanistici vigenti,  nonche'  operando  con  i  poteri  e  potendosi avvalere delle deroghe di cui agli articoli 2, commi 1, 2 e 3, e  18, del  decreto-legge  23  maggio   2008,   n.   90,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ferme restando  le procedure di aggiudicazione di cui  al  primo  periodo  del  presente
comma, con oneri a carico dell'aggiudicatario»; 
    c) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: «La  procedura per  il  rilascio  dell'autorizzazione   integrata   ambientale   per l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti di cui  alla presente disposizione e' coordinata nell'ambito del  procedimento  di VIA e il provvedimento  finale  fa  luogo  anche  dell'autorizzazione integrata.»; 
    d) al settimo periodo, le parole:  «A  tale  fine,  i  commissari predetti» sono sostituite dalle seguenti: «Tutti i commissari di  cui al presente comma». 
  3. Il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge  26 febbraio 2010, n. 26, e' differito al 31 dicembre 2013. 
  4. La regione Campania e' autorizzata ad utilizzare le risorse  del Fondo per lo sviluppo e  coesione  2007-2013  relative  al  Programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di  Acerra ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 195 del 2009. Le risorse necessarie vengono trasferite alla stessa Regione. 

Art. 2 Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per  asporto merci nel rispetto dell'ambiente 

  1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge  27 dicembre 2006,  n.  296,  come  modificato  dall'articolo  23,  comma 21-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto  merci,  e'  prorogato fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo limitatamente alla  commercializzazione  dei  sacchi  per  l'asporto  delle   merci conformi  alla  norma  armonizzata   UNI   EN   13432:2002,   secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, e  di  quelli  di spessore superiore, rispettivamente, ai 200 micron per i  sacchi  per l'asporto destinati all'uso alimentare e 100 micron per i sacchi  per l'asporto destinati  agli  altri  usi.  Con  decreto  di  natura  non regolamentare, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e  dal  Ministro  dello  sviluppo  economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e notificato  secondo il diritto dell'Unione europea, da adottarsi entro il 31 luglio 2012, sono individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche  dei sacchi  di  cui  al   precedente   periodo   ai   fini   della   loro commercializzazione e, in ogni caso, le modalita' di informazione  ai consumatori. In conformita' al principio «chi inquina  paga»  sancito dall'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato delle Unioni  europee  e degli  altri  principi  di  cui  all'articolo   3-ter   del   decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e  successive  modificazioni,  la commercializzazione dei sacchi per l'asporto diversi da quelli di cui al primo periodo puo' essere consentita alle condizioni stabilite con decreto  di  natura   non   regolamentare   adottato   dal   Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il  competente  Dipartimento  della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  A  decorrere  dal  31  luglio 2012, la commercializzazione dei  sacchi  non  conformi  al  presente comma  e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantita' ingenti di sacchi  per  l'  asporto  oppure  un  valore  della  merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.  689.  Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri  di  accertamento  degli ufficiali e degli agenti  di  polizia  giudiziaria  dall'articolo  13 della  predetta  legge  n.  689  del  1981,  all'accertamento   delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della  medesima legge n. 689  del  1981  e'  presentato  alla  Camera  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella  quale  e' stata accertata la violazione.


Art. 3 Materiali di riporto

  1.  Considerata   la   necessita'   di   favorire,   nel   rispetto dell'ambiente, la ripresa del  processo  di  infrastrutturazione  del Paese, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei  suoli contaminati, i riferimenti al  «suolo»  contenuti  all'articolo  185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti  anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del predetto decreto legislativo.
  2. All'articolo 39, comma 4, del  decreto  legislativo  3  dicembre 2010, n. 205, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Con  il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali  le  matrici materiali di riporto, di cui all'articolo 185, comma 4,  del  decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive  modificazioni, possono essere considerati sottoprodotti.».




lunedì 23 gennaio 2012

RICERCA,PROSPEZIONE E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI NEL DECRETO LIBERALIZZAZIONI

Si tratta dell'argomento che nei giorni precedenti al Consiglio dei Ministri del 20 dicembre, ha appassionato di più gli operatori del diritto ambientale e gli ambientalisti in generale. L'articolo della bozza di decreto in esame va a modificare una norma fondamentale per la tutela delle aree marine protette e del patrimonio costiero italiano, inserita nel codice dell'ambiente soltanto nel 2010. l'art. 6 comma 17 del d.lgs 152/2006 stabilisce che all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonchè di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi in mare. Lo scopo è la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, anche per le zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per isoli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Al di fuori delle medesime aree, le suddette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di VIA, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività sopra menzionate.
Ecco il testo della bozza di decreto che modificherebbe l'art. 6 c. 17 del codice dell'ambiente: 
"1. L'articolo 6, comma 17, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «Ai fini della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, da svolgersi all'interno delle acque delimitate dal perimetro delle aree protette individuate con decreto del ministero del l'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'elenco viene aggiornato con cadenza annuale; nel caso di istituzione di nuova area protetta restano efficaci i titoli abilitativi già rilasciati.».
2. All'articolo 6, comma 17, sesto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo le parole «stessa data» sono aggiunte le seguenti parole «in base ai quali possono essere rilasciati i provvedimenti conseguenti o comunque connessi ai titoli stessi, comprese le proroghe e il rilascio 
delle concessioni conseguenti a un rinvenimento in un permesso di ricerca già rilasciato".
Viene ribadito il divieto di svolgere attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi all'interno di aree marine protette che dovranno essere individuate con decreto del Ministero dell'Ambiente da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto sulle liberalizzazioni. Tale elenco verrebbe aggiornato annualmente. Si sottolineano due aspetti: l'ultima parte della norma in esame specifica che in caso di istituzione di una nuova area marina protetta, le concessioni già rilasciate non perdono efficacia. In altri termini, se precedentemente, in un'area marina dichiarata protetta per le particolari caratteristiche biologiche, ittiche e paesaggistiche, erano state permesse attività di ricerca, di prospezione e coltivazione di idrocarburi, queste attività continueranno ad essere eseguite. 
Inoltre, aver cancellato il riferimento alle leggi regionali comporterà che non qualunque area che la Regione riterrà meritevole di tutela sarà necessariamente interessata dal divieto. È il Ministro dell’ambiente che lo deciderà. E lo farà entro 90 giorni dall’avvenuta conversione in legge del decreto-legge da parte del Parlamento.
Manca peraltro il riferimento alle aree costiere, per cui la tutela sarebbe limitata solo alle acque interne alle aree marine protette.
Infine, analizziamo il secondo comma dell’art. 17. La modifica al Codice dell’ambiente, introdotta nel 2010, stabiliva che i divieti previsti dall’art. 6 si applicassero anche ai procedimenti in corso. Ciò, tuttavia, non avrebbe interessato i titoli abilitativi già rilasciati alla data di entrata in vigore della modifica stessa. Ora invece si aggiunge che anche i provvedimenti conseguenti o comunque connessi ai titoli già rilasciati – proroghe comprese non saranno interessati dal divieto. Così come non lo saranno le concessioni conseguenti ad un permesso di ricerca di idrocarburi già rilasciato.
Per cui  si evidenzia la potenziale pericolosità di una norma siffatta; quello che ci si sente di dire è che proteggere il patrimonio ambientale del Paese non è una scelta perdente per l'economia.
Maria Giovanna Laurenzana

domenica 22 gennaio 2012

LO SMANTELLAMENTO DEGLI IMPIANTI NUCLEARI NEL DECRETO LIBERALIZZAZIONI


Nel testo del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 gennaio compare "a sorpresa" una norma sullo smantellamento delle centrali nucleari, vi proponiamo il testo dell'art. 25 accompagnato, laddove ritenuto necessario da brevi commenti. 

1. I pareri riguardanti i progetti di disattivazione di impianti nucleari, per i quali sia stata richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 da almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle amministrazioni competenti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, il termine di cui al periodo precedente può essere prorogato dall'amministrazione procedente di ulteriori sessanta giorni.
2. Qualora le amministrazioni competenti non rilascino i pareri entro il termine previsto al comma 1, il ministero dello Sviluppo economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni.
Si tratta di disposizioni che tendono ad accelerare le operazioni di decomissioning delle centrali nucleari; la particolarità sta nel comma 2 che attribuirebbe al Ministero dello sviluppo economico un potere di attivazione(convocando una conferenza di servizi) che sostituisce l'inerzia delle autorità competenti. Ma chi sono queste autorità competenti? sono i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, la regione o provincia autonoma interessata e l'ANPA, che devono fornire un parere in merito alle operazioni di smantellamento dell'impianto (si veda nel dettaglio l'art. 55 d.lgs 230/1995).
3. Al fine di ridurre i tempi e i costi nella realizzazione delle operazioni di smantellamento degli impianti nucleari e di garantire nel modo più efficace la radioprotezione nei siti interessati, fermo restando le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito nazionale e del Parco tecnologico di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modifiche e integrazioni, la Sogin Spa, segnala entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al ministero dello Sviluppo economico e alle autorità competenti, nell'ambito delle attività richieste ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860 e dell'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le operazioni e gli interventi per i quali risulta prioritaria l'acquisizione delle relative autorizzazioni, in attesa dell'ottenimento dell'autorizzazione alla disattivazione. Il ministero dello Sviluppo economico convoca la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni.
La norma prevede che la Sogin, nell'ambito di operazioni e interventi, attinenti alla disattivazione, atti a garantire la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione, segnali al Ministero dello Sviluppo economico quali di queste operazioni risultino prioritarie prima dell'autorizzazione allo smantellamento dell'impianto. Ciò potrebbe essere compreso nell'ottica della riduzione dei tempi di smantellamento, ma non se ne comprende la ragione economica; ciò che invece desta perplessità è il possibile utilizzo di questa norma da parte della Sogin per realizzare operazioni che non hanno nulla a che vedere con la radioprotezione dei lavoratori o della popolazione. Basti pensare che non di rado l'art. 6 della legge 1860/1962, che all'ultimo comma disciplina l'autorizzazione per la modifica di impianti, è stato utilizzato per la creazione di depositi temporanei di rifiuti radioattivi. 
4. Fatte salve le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito nazionale e del Parco tecnologico richiamate al comma 3, l'autorizzazione alla realizzazione dei progetti di disattivazione rilasciata ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230 nonché le autorizzazioni di cui all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, e all'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, valgono anche quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti costituendo titolo alla esecuzione delle opere. Per il rilascio dell'autorizzazione è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del Comune e della Regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al presente comma, fatta salva l'esecuzione della Valutazione d'impatto ambientale ove prevista. La Regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al presente comma, per individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Una volta ottenuta, l'autorizzazione alla realizzazione dei progetti di disattivazione dell'impianto acquisirebbe una valenza giuridica rilevante; costituirebbe titolo alla esecuzione delle opere; sostituirebbe ogni altro provvedimento amministrativo previsto dalle norme vigenti interessanti l'attività e l'area in cui si trova la centrale; in altri termini l'autorizzazione varrebbe quale autorizzazione,concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso.
5. La componente tariffaria di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive modifiche e integrazione è quella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Detta componente tariffaria è impiegata, a titolo definitivo, esclusivamente per il finanziamento della realizzazione e gestione del Deposito nazionale e delle strutture tecnologiche di supporto, limitatamente alle attività funzionali allo smantellamento delle centrali elettronucleari e degli impianti nucleari dismessi, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti. Per le altre attività, il finanziamento è erogato a titolo di acconto e sarà successivamente recuperato attraverso il corrispettivo per l'utilizzo delle strutture del Parco tecnologico e del Deposito nazionale, secondo modalità stabilite dal ministro dello Sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia e il gas
6. Il comma 104 della legge 23 agosto 2004, n. 239 è sostituito dal seguente comma: «I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni dell'Unione europea, tali rifiuti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio al Deposito nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31. I tempi e le modalità tecniche del conferimento sono definiti con decreto del ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.».
Il testo che si intende modificare è il seguente: " I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi di cui al comma 100 conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni dell'Unione europea, tali rifiuti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio al deposito di cui al comma 100 o a quello di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, a seconda della categoria di appartenenza. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono definiti i tempi e le modalità tecniche del conferimento".
Maria Giovanna Laurenzana

martedì 17 gennaio 2012

Sent.Corte di Cassazione Sez. Terza Pen. -14.12.2011, n. 46332. Discarica abusiva di rifiuti - Condannato il Sindaco


Nella pronuncia in esame viene analizzata una sentenza del Tribunale di Tivoli che aveva condannato il Sindaco di un Comune del reato di cui all’art. 51 c. 2 del d.lgs 22 del 97, per avere nella qualità di sindaco,in assenza di autorizzazione, realizzato un’attività di deposito di rifiuti, costituiti prevalentemente da elettrodomestici, materassi e masserizie varie, su un’area di circa 1500 mq gestita dal comune. La responsabilità del sindaco è stata affermata perché il primo cittadino non aveva fatto rimuovere quei rifiuti abbandonati da terzi, sebbene in passato avesse periodicamente a tanto provveduto. Il sindaco assumeva che quell’area non era stata adibita a discarica e che soltanto periodicamente, a scadenza di alcuni mesi, l’Ufficio tecnico predisponeva una proposta di spesa per la rimozione dei rifiuti abbandonati in quell’area da terzi. In ogni caso l’operazione di bonifica era di competenza del responsabile del settore.
La Suprema Corte sostiene che anche in presenza di un dirigente amministrativo permane in capo al Sindaco il potere di programmazione e controllo. Tuttavia, la Corte precisa che, se il reato non fosse prescritto, la pronuncia del Tribunale, avrebbe dovuto essere annullata con rinvio, poiché, pur essendo la censura infondata, la sentenza del Tribunale non spiega perché, avuto riguardo al fatto che in presenza di un dirigente amministrativo responsabile, non si sono indicate le ragioni per le quali il fatto dovrebbe essere addebitato al solo sindaco nonché alla circostanza che, mentre nel capo d’imputazione si è addebitato al sindaco di avere realizzato un deposito di rifiuti senza autorizzazione, nella sentenza è stata affermata la responsabilità per non avere rimosso i rifiuti abbandonati da altri. Ma, che il Sindaco abbia realizzato la discarica o che non abbia provveduto alla rimozione dei rifiuti, che esista un responsabile del settore, resta il fatto indubitabile che il primo cittadino del Comune non può ignorare una discarica abusiva nel proprio territorio.

Sent. Consiglio di Stato Sez. Quinta - 28.12.2011, n. 6914. Contaminazione della falda acquifera sottostante una discarica - Il Comune procede alla bonifica e non è pregiudiziale individuare il responsabile dell’ inquinamento

Il decreto di approvazione del piano di caratterizzazione prevede una serie di fasi precauzionali. Si devono dapprima realizzare carotaggi in aree lontane dalla discarica, con prelievi di campioni di acqua e relative analisi da valutare successivamente, quindi ulteriori carotaggi nell’area di confine della discarica medesima con puntualizzazione sull’intoccabilità delle impermeabilizzazioni. Solo successivamente possono intervenire fasi ulteriori per acquisire le informazioni basilari mancanti sulla situazione di inquinamento, a cui potranno seguire attività di escavazione vere e proprie con la messa in sicurezza dei rifiuti scavati e la possibilità di procedere alla bonifica vera e propria. Le stesse analisi potranno eventualmente rivelare le origini e la responsabilità dell’ inquinamento, ma ciò  non doveva essere necessariamente pregiudiziale all’eliminazione della situazione di pericolo riscontrata. La società appellante ha lamentato di non essere stata coinvolta da subito nella redazione del piano di caratterizzazione tuttavia, rileva il Consiglio,  non si può rilevare alcuna illegittimità trattandosi di un piano di iniziativa pubblica e avendo la società stessa, partecipato attivamente alla fase iniziale di predisposizione, che doveva essere seguita da quelle di valutazione e di approvazione in conferenza dei servizi, ovvero i passaggi determinanti cui la società appellante . L'assenza della società in una seduta, con successiva conoscenza del verbale di accesso agli atti, non può inficiare la legittimità dell’intero procedimento, non essendo stata provato che in tale seduta vi siano stati passaggi costitutivi per le determinazioni finali.

Per consultare la sentenza scarica il testo.

domenica 15 gennaio 2012

CASS. PENALE, SEZ. III, 10 GENNAIO 2012 N. 192.Sequestro preventivo dei mezzi di trasporto dei rifiuti

In tema di trasporto di rifiuti, è legittimo il sequestro preventivo dei mezzi utilizzati, con finalizzazione al provvedimento di confisca degli stessi, alla stregua della previsione normativa dell'obbligatoria confisca dei mezzi in caso di condanna per trasporto illecito dei rifiuti.
Conseguentemente, la revoca del sequestro preventivo in relazione a fattispecie di reato per le quali è prevista la confisca obbligatoria è possibile soltanto nell'ipotesi in cui vengono a mancare gli elementi costituenti il fimus commissi delicti e non per il venire meno delle esigenze cautelari, atteso che in tali ipotesi la pericolosità della res non è suscettibile di valutazioni discrezionali,ma è presunta dalla legge.

venerdì 13 gennaio 2012

DEPOSITI TEMPORANEI DI RIFIUTI RADIOATTIVI:QUALE DISCIPLINA?





Si rivolge l’attenzione alla disciplina applicabile al rilascio del nulla osta per le installazioni di depositi “temporanei” di rifiuti radioattivi.
Per rifiuti radioattivi si intendono:
- in ambito internazionale
"... qualsiasi materiale che contiene o é contaminato da radionuclidi a concentrazioni o livelli di radioattività superiori alle "quantità esenti" stabilite dalle Autorità Competenti, e per i quali non è previsto alcun uso ..."
(Dal Glossario IAEA)
"... materiale radioattivo in forma solida, liquida o gassosa per il quale non é previsto alcun ulteriore uso e che é tenuto sotto controllo come rifiuto radioattivo dall'Organismo Nazionale a ciò preposto secondo le norme e le leggi nazionali"
(Art. 2 punto "h" della Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management")
- secondo la legge italiana
"... qualsiasi materia radioattiva, ancorchè contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, di cui non è previsto il riciclo o la riutilizzazione ..."
(Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 230 modificato dall' Art. 4, comma 3/i del Decreto Legislativo 241/00).
L’art. 4 del d.lgs 230/95 definisce le nozione di gestione, smaltimento e di smaltimento nell’ambiente dei rifiuti radioattivi come:
♦ gestione: “insieme delle attivita'  concernenti  i rifiuti: raccolta, cernita, trattamento e condizionamento,  deposito, trasporto, allontanamento e smaltimento nell'ambiente”
 ♦ smaltimento: “collocazione  dei  rifiuti,  secondo  modalita' idonee, in un deposito, o in un determinato sito, senza intenzione di recuperarli” 
♦ smaltimento nell’ambiente:  “immissione pianificata  di  rifiuti radioattivi nell'ambiente in  condizioni  controllate,  entro  limiti autorizzati o stabiliti dal presente decreto”.
L’impiego del materiale radioattivo, tra cui i rifiuti, è disciplinato dall’art. 27 del decreto legislativo sopra citato, il quale al primo comma dispone: “Gli impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici, laboratori, adibiti ad attività comportanti, a qualsiasi titolo, la  detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie  radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie, il trattamento, il deposito e l'eventuale smaltimento nell'ambiente di  rifiuti nonché l'utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, debbono essere muniti di nulla osta preventivo secondo quanto stabilito nel presente capo”; mentre il deposito e lo smaltimento sono disciplinati dall’art. 33 del medesimo decreto 230/95, il quale prevede che “la costruzione,  o comunque  la  costituzione,  e l'esercizio delle installazioni per il deposito  o  lo  smaltimento  nell'ambiente, nonche' di quelle per il trattamento  e  successivo  deposito  o smaltimento nell'ambiente, di rifiuti   radioattivi   provenienti  da  altre  installazioni,  anche proprie,   sono  soggette  a  nulla  osta  preventivo  del  Ministero dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministeri  dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale  e  della sanita', sentite la regione o la provincia autonoma interessata e l'ANPA”. Il decreto previsto dal secondo comma dovrebbe stabilire i livelli di radioattivita'  o  di  concentrazione ed i tipi di rifiuti per cui si applicano   le   disposizioni   di cui all’art. 33,  nonche'  le disposizioni  procedurali per il rilascio dl nulla osta, in relazione alle  diverse  tipologie  di  installazione. Ad oggi tale decreto non è stato ancora adottato, per cui la disciplina attualmente applicata da parte del Ministero dello Sviluppo economico, per i depositi temporanei di rifiuti radioattivi, è quella prevista dagli art. 27 e 28 del medesimo decreto. Se così stanno le cose, il nulla osta per il deposito temporaneo di rifiuti radioattivi non è soggetto a nessun criterio normativo che imponga limiti di radioattività e concentrazione dei rifiuti, né a procedure controllate che assicurino la sicurezza del luogo ove verrà ubicato il deposito. Sono fatte salve le norme sulla valutazione di impatto ambientale, che garantiscono un controllo sull’adeguatezza del deposito rispetto all’ambiente circostante, ma attualmente non esiste nessuna norma che disciplina i siti adatti ad ospitare un deposito temporaneo di rifiuti radioattivi, come invece fa la regolametazione IAEA, né che definisca in modo preciso quali siano i rifiuti radioattivi e quale sia il livello di pericolosità.
È chiaro che l’attenzione generale è rivolta ai rifiuti provenienti dalle centrali atomiche in decommissioning presenti in Italia, collocati in depositi temporanei, spesso presenti nella stessa centrale dimessa, senza alcun criterio normativo. Basta pensare che secondo la regolamentazione IAEA, i depositi i non possono essere collocati vicino a sorgenti d’acqua a causa delle possibili infiltrazioni, mentre le centrali atomiche sono sempre adiacenti ad una sorgente d’acqua.
Ma rifiuti radioattivi sono anche provenienti da attività ospedaliere e sono numerosi, per cui una maggiore chiarezza sulla loro collocazione sarebbe auspicabile. Ciò sarebbe possibile con l’adozione del decreto ministeriale di cui all’art. 33 del d.lgs 230/1995 o con il recepimento della direttiva Euratom 2011/70.
Maria Giovanna Laurenzana


IL CASO RIFIUTI DI NAPOLI AGLI OCCHI DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO


Essere costretti a vivere in mezzo ai rifiuti costituisce una violazione del diritto alla salvaguardia della vita privata e familiare del cittadino.
Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell'uomo, chiamata a giudicare la vicenda di 18 persone, 13 delle quali residenti a Somma Vesuviana.
Tra l'11 febbraio 1994 e il 31 dicembre 2009, i cittadini campani in questione hanno vissuto in piena emergenza rifiuti e sono stati obbligati, a causa della mancanza di provvedimenti efficaci da parte del Governo italiano, ad abitare in condizioni disagiate, circondati dall'immondizia. I giudici di Strasburgo hanno condannato duramente lo Stato italiano: i cittadini non possono essere costretti a vivere in mezzo ai rifiuti senza negare loro il diritto alla salvaguardia della vita familiare e privata. Il Governo dello Stivale, secondo la delibera della Corte europea dei diritti dell'uomo, è stato incapace di gestire la situazione: i giudici hanno rilevato un atteggiamento di immobilità e inettitudine delle istituzioni in questo ambito, elementi che hanno condotto alla violazione dell'articolo 8 della Convenzione.
La Corte ha così accolto parzialmente il ricorso avanzato  nel 2008 dai 18 cittadini, sottolineando la grave situazione determinata dall'incapacità “prolungata delle autorità italiane ad assicurare il funzionamento regolare del servizio di raccolta, trattamento e eliminazione dei rifiuti”. Il Governo, inoltre, non ha dato ai richiedenti la possibilità di ricorrere in tribunale contro la situazione. I ricorrenti, i quali a Strasburgo hanno sostenuto le colpe dello Stato italiano, affermando che esso aveva lasciato che l'emergenza rifiuti degenerasse senza prendere le adeguate misure, sono stati soddisfatti dalla pronuncia solo in parte. I cittadini campani, infatti, chiedevano che venisse riconosciuto il fatto che il Governo avesse anche mancato di avvisare i residenti in merito ai possibili danni alla salute conseguenti all'esposizione diretta e prolungata ai cumuli di rifiuti. La seconda sezione di Strasburgo, tuttavia, non ha rilevato assenza o occultamento di informazioni da parte del Governo; nessuno dei ricorrenti, oltretutto, ha riportato danni personali alla salute legati all'esposizione ai rifiuti e, ha chiarito la Corte, anche gli studi scientifici presentati dalle parti sono discordanti. Con queste motivazioni ai cittadini è stato negato l'indennizzo di 15mila euro richiesto per risarcire i danni morali, ma i giudici hanno stabilito che lo Stato italiano dovrà rimborsare almeno le spese legali sostenute dai ricorrenti. La pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo non è definitiva: entro tre mesi i ricorrenti potranno decidere di presentare ricorso in appello alla Grand Chambre.
Maria Giovanna Laurenzana

LA NUOVA TARIFFA RIFIUTI



Tra le novità ambientali del decreto decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201cosiddetto “Monti”,  si rinviene l’art.14, “Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi”.
La complessità giuridica del quadro vigente era stata peraltro generata dalla difficoltà di inquadramento della natura dei corrispettivi economici (dapprima Tarsu, poi TIA1, infine TIA2) a fronte del servizio di gestione dei rifiuti, tanto da indurre dapprima la Corte Costituzionale, e successivamente lo stesso legislatore, a chiarire la natura tariffaria e non tributaria della TIA2.
A seguito del ricco dibattito dottrinario, giurisprudenziale e politico sulla c.d. tariffa sui rifiuti, che ha creato non pochi problemi agli enti locali, un tentativo di rielaborazione della tariffa stessa si è avuto recentemente con la RES, in sostituzione della tariffa integrata ambientale  (TIA) di cui all’art. 238 del D.Lgs. 152/2006, nonché delle previgenti, ove ancora applicate, tariffa di igiene ambientale prevista dall’art. 49 del D.Lgs 22/1997 e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al capo III del D.Lgs. 507/1993. Un tributo pensato nell’attuazione del federalismo fiscale municipale (art.14, comma 7 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23), che riguardava non solo i rifiuti, ma anche i servizi indivisibili (illuminazione, manutenzione, pulizia delle strade, etc.), quindi anch’esso legata alla detenzione, occupazione, possesso (a qualsiasi titolo) di un locale o aree presuntive di produzione di rifiuti secondo quantità e qualità medie ordinarie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Rimanevano possibili le ipotesi di esenzioni e riduzioni tramite previsione regolamentare dei Comuni. Le realtà che avevano avviato sistemi di misurazione cosiddetti “puntuali” potevano applicare una tariffa avente natura corrispettiva. Un elemento nuovo riguardava una sorta di esonero per situazioni di particolare disagio economico e sociale.
Ora, nel testo del decreto legge n. 210/2011 si è elaborata una fattispecie tariffaria che cerca di recuperare le innovazioni emerse con la RES e la previgente disciplina.
Di seguito il testo dell’art. 14 in esame, accompagnato, laddove si è ritenuto necessario, da un breve commento nel quale si cercano di individuare, senza pretese di esaustività, le questioni rilevanti e le problematiche riscontrabili in sede di attuazione della norma.

 “1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni”.
La norma in esame farebbe rientrare nel regime di privativa dei comuni solo l’attività di smaltimento dei rifiuti, riconoscendo la gestione privata dei servizi indivisibili.
Quanto disposto segue l’attuale tendenza legislativa (salvo che per il settore idrico) che muove verso la privatizzazione non solo dei soggetti, ma anche delle attività svolte dalle società pubbliche.
Mentre il sistema pubblico appare tradizionalmente organizzato e strutturato in modo tale da fronteggiare le problematiche igienico-sanitarie connesse allo smaltimento dei rifiuti pubblici, l’attività di recupero dei rifiuti risulta più confacente e ambita dalle logiche del mercato.  
Ciò non elimina il possibile insorgere di dubbi e controversie sul significato di “servizi indivisibili”, che non equivarrebbero al solo recupero dei rifiuti.

“2. Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo”.

“3. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”.
Sostanzialmente,  la disposizione ricalca la disciplina della Tarsu, tuttavia, il termine suscettibilità presenta elementi di criticità e necessita di chiarimenti. Ciò che appare emergere dalla norma è una sorta di presunzione legata alla produzione dei rifiuti. Nella disciplina della Tarsu, l’art.62 (presupposto della tassa ed esclusioni) del D.Lgs. n. 507/1993, al comma 2 stabiliva: “Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno”. Una norma di tal genere manca nell’attuale disciplina tariffaria.
Si veda però anche il comma 9 della disposizione in esame, nel quale la commisurazione del nuovo tributo (per la parte rifiuti) avviene per le quantità –qualità medie ordinarie prodotti.
Forse si deve intendere che la suscettibilità sia riferita a situazioni (come locali detenuti ma non abitati, però arredati e allacciati alle utenze elettriche,acqua, etc.) per le quali comunque l’utente è tenuto al pagamento del tributo (in base alla superficie), quantomeno per una certa quota (vi è poi, la possibilità di introdurre esenzioni e riduzioni in sede regolamentare da parte del Comune), mentre la tariffa ordinariamente viene calcolata su rifiuti prodotti (non presuntivamente prodotti per il solo mero disporre di una superficie rientrante nella fattispecie di assoggettamento).

“4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”.

“5. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie”.

“7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo”.

“8. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria”.

“9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile”.

“10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”.

Il comportamento del produttore (come quello del detentore) di rifiuti speciali per uno scorretto trattamento dei propri rifiuti è già sanzionato dal Codice Ambientale.

“11. La tariffa e' composta da una  quota  determinata  in  relazione alle componenti essenziali del costo del  servizio  di  gestione  dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata  alle  quantita'  di rifiuti conferiti, al servizio fornito e  all'entita'  dei  costi  di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di  investimento  e  di  esercizio.   La   tariffa   e'   determinata ricomprendendo anche i costi  di  cui  all'articolo  15  del  decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
 E’ chiaro che sarà sempre il Regolamento del comma 12 a dettagliare per bene questi aspetti.

“12. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai sensi del primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall’anno successivo alla data della sua entrata in vigore. Si applicano comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l’applicazione del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158

“13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell’immobile e della zona ove è ubicato.

“13-bis. A decorrere dall'anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 del presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo”.

E’ chiaro che il maggior gettito comunale rinveniente dall’applicazione dello 0,30/mq troverà decurtazione dal gettito statale (quindi lo Stato qui considera delle riduzioni di stanziamenti di bilancio per gli anni futuri, ma ciò evidentemente è dovuto solo al fatto che queste somme vengono spostate dalla fiscalità statale a quella comunale, dove la redistribuzione del tributo segue un criterio patrimoniale (della superficie connessa alla articolazione da darsi alle categorie catastali, agli usi, ecc).
Maria Giovanna Laurenzana
lo sviluppo sostenibile, lungi dall’essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto un processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali”.