giovedì 21 febbraio 2013

Cementifici e CSS. Esame delle norme contenute nello schema di DPR n. 529.


Cementifici e CSS.
Esame delle norme contenute nello schema di DPR n. 529 approvato dal CDM lo scorso 26 ottobre 2012 e bloccato il 12 febbraio dalla Commissione Ambiente della Camera: provvedimento, concernente regolamento recante disciplina dell’utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS) in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali in cementifici soggetti al regime dell’autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell’art. 214, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.
Il regolamento è composto da 6 articoli.
L’art. 1 definisce al comma 1, in linea con quanto previsto dal comma 11 dell’art. 214 del dlgs 152/2006 il capo di applicazione dello schema di decreto che riguarda l’utiizzo di CSS come definiti dall’art. 183 comma 1 lettera cc) in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali, negli impianti di produzione di cemento a ciclo completo, con capacità produttiva superiore a 500 t giornaliere di clinker, soggetti al regime di cui al titolo III bis della Parte II del medesimo decreto e dotati di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero di registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sul’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (emas) di cui al regolamento (CE) n. 1221/2009.
L’art. 2 opera un rinvio dinamico alle successive modificazioni e integrazioni della normativa europea e statale citata nel regolamento .
L’art. 3 individua le condizioni di utilizzo dei CSS in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali e costituisce “modifica non sostanziale”di cui all’art. 5 comma 1 lettere I) ed I-bis del dlgs 152/2006 se sussistono determinati requisiti che garantiscano un miglioramento della situazione ambientale e l’utilizzo dei CSS abbia come effetto di ridurre le emissioni inquinanti, ivi incluse quelle di gas serra, di incrementare l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili mediante un utilizzo sostenibile della biomassa a scopi energetici , di risparmiare risorse naturali, di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili non rinnovabili, di raggiungere un più elevato livello di recupero dei rifiuti nel rispetto della gerarchia di trattamento dei rifiuti, di ridurre le quantità della frazione biodegradabile dei rifiuti smaltiti i discarica.
Altri requisiti sono che il CSS sia prodotto in impianti autorizzati in procedura ordinaria di cui all’art. 208 del dlgs 152/2006 che riguarda l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, oppure dotati di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN 15358 o registrati EMAS. La norma UNI EN 15538 specifica i requisiti dei sistemi di gestione per la qualità nella produzione e commercializzazione di combustibili solidi secondari dalla raccolta fino alla consegna.
Nell’impianto siano utilizzate le migliori tecniche disponibili, individuate ai sensi del Titolo III bis della Parte II del dlgs 152/2006, tenendo conto, in particolare dei documenti BREF (BAT reference documents) pubblicati dalla Commissione europea  e delle informazioni di cui rispettivamente, al’art. 29 bis ed all’art. 29 terdecies del medesimo decreto.
Nell’impianto siano applicati le prescrizioni, le condizioni di esercizio, le norme tecniche e i valori limiti di emissione fissati conformemente al dlgs 133/2005 fatti salvi prescrizioni e parametri più restrittivi dettati dall’AIA. Si ricorda che l’art. 29 decies dispone una serie di controlli sull’osservanza delle prescrizioni dell’AIA ed in caso di inosservanza, prevede (al comma 9) una serie di sanzioni che vanno dalla diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine assegnato, fino alla revoca dell’AIA.
Il quantitativo giornaliero di CSS utilizzato nell’impianto sia inferiore a 100 t. con riferimento alla predetta soglia, si ricorda che ai sensi dell’Allegato I n. 10 della direttiva 2011/92/Ue e della lettera n) dell’allegato III alla parte seconda del dlgs 152/2006 sono sottoposti a via regionale i progetti relativi ad impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno mediante operazioni di incenerimento e trattamento.
Le eventuali operazioni edilizie connesse e strumentali, ivi incluse quelle per lo stoccaggio e l’alimentazione del CSS siano realizzate nel perimetro dello stabilimento in cui è situato l’impianto. La norma fa salvo il disposto dell’art. 8, comma 1 del dlgs 133/2005 secondo cui nell’esercizio dell’impianto di incenerimento e coincenerimento devono essere adottate tutte le misure affinché le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonché per la movimentazione o lo stoccaggio dei residui prodotti, siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni e gli odori, secondo i criteri della migliore tecnologia disponibile.
Il comma 2 dispone che l’uilizzo del CSS è soggetto ad autorizzazione in conformità al procedimento di cui all’art. 5.
Il comma 3 prevede che, anche nel caso in cui determinate tipologie di CSS dovessero cessare di essere un rifiuto in forza dell’art. 184 ter del dlgs 152/2006 (end of waste) in ogni caso rimane ferma l’osservanza delle condizioni e dei valori limite previsti dal dlgs 133/2005 sull’incenerimento dei rifiuti.
L’art. 4 concerne la comunicazione di avvio del procedimento unico di aggiornamento dell’AIA che il gestore dell’impianto che intende utilizzare CSS è tenuto ad inoltrare. L’autorità competente è l’autorita competente al rilascio dell’AIA. Ai sensi del combinato disposto del numero 3.1 dell’allegato VIII e dell’allegato XII alla parte seconda del dlgs 152/2006 gli impianti rientranti nel campo di applicazione dello schema in commento sono soggetti ad AIA regionale, per cui l’autorità competente è la regione. La comunicazione è corredata da una relazione tecnica, da una sintesi non tecnica destinata al pubblico.  
L’art. 5 disciplina l’iter procedimentale e gli effetti del provvedimento di aggiornamento dell’AIA.
Importante il comma 2 che disciplina la fase di pubblicità e partecipazione. Viene in particolare prevista la pubblicazione integrale della comunicazione sui siti web del comune e dell’autorità competente e data la possibilità, a chiunque vi abbia interesse, di far pervenire osservazione scritte nel termine di 30 giorni, anche per via telematica. L’autorità competente verificata la sussistenza delle prescrizioni e tenuto conto delle osservazioni, provvede ad aggiornare l’AIA entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione o dell’eventuale documentazione integrativa. L’autorità può anche disporre misure integrative necessarie al rispetto del dlgs. 133/2005 in materia di incenerimento. Sono fatte salve le prescrizioni, anche più restrittive contenute nell’AIA. Qualora l’autorità competente non si pronunci entro il prescritto termine, ferma restando l’applicazione delle conseguenze sfavorevoli di cui agli artt. 2, commi da 9 a 9 quinquies e 2-bis della l 241/1990 è previsto l’esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 8 della L.131/2003. Previsto quindi il risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
Il provvedimento di aggiornamento dell’AIA, oltre a produrre il consueto effetto sostitutivo delle autorizzazioni ambientali settoriali di cui all’Allegato IX alla Parte II del codice ambientale (art. 29-quater, comma 11) sostituisce ogni ato di assenso (ambientale e non) eventualmente presupposto o comunque necessario, ivi inclusi quelli previsti dalla medesima parte II del dlgs 152/2006 e i titoli edilizi.  
L’art. 6 reca le disposizioni transitorie e finali, rivolte a consentire l’applicazione delle disposizioni dello schema di regolamento anche ai procedimenti in itinere, procedimenti in corso relativi al rilascio dell’AIA o alla verifica (di cui all’art. 20 del dlgs 152/2006) di assoggettabilità a VIA.
Il comma 5 opera un rinvio alle disposizioni relative a controlli e sanzioni in materia di AIA dettate dal Titolo II-bis della Parte II del dlsgs 152/2006 nonché alle norme in materia di gestione dei CSS dettate dalla parte IV del decreto, ed in particolare alle norme attuative dell’art. 184-ter. Su tale punto il comma 2 dell’art. 184-ter del dlgs 152/2006 prevede l’emanazione di uno o più decreti del Ministro dell’Ambiente volti ad adottare, in conformità alle disposizioni dell’UE i criteri specifici che devono essere rispettati, per specifiche tipologie di rifiuto, onde dichiararne l’end of waste. Il comma 3 dell’art. 184-ter ha individuato le norme vigenti che continuano ad applicarsi nelle more dell’adozione di tali decreti tra questi si ricorda il DM Ambiente 5 febbraio 1998.
Nel medesimo articolo si precisa che l’utilizzo dei combustibili solidi secondari (CSS) concorre al raggiungimento degli obiettivi nazionali di promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (17% dei consumi lordi nazionali) in misura proporzionale alla biomassa contenuta.
Si prevedono accordi e contratti di programma, stipulati ai sensi dell’art. 206, commi 1, lettera f) 2 e 3 del dlgs 152/2006 sia possibile stabilire, nel rispetto della normativa dell’UE, ulteriori forme di semplificazione amministrativa.     

Rosanna Carbotti
lo sviluppo sostenibile, lungi dall’essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto un processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali”.