lunedì 23 gennaio 2012

RICERCA,PROSPEZIONE E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI NEL DECRETO LIBERALIZZAZIONI

Si tratta dell'argomento che nei giorni precedenti al Consiglio dei Ministri del 20 dicembre, ha appassionato di più gli operatori del diritto ambientale e gli ambientalisti in generale. L'articolo della bozza di decreto in esame va a modificare una norma fondamentale per la tutela delle aree marine protette e del patrimonio costiero italiano, inserita nel codice dell'ambiente soltanto nel 2010. l'art. 6 comma 17 del d.lgs 152/2006 stabilisce che all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonchè di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi in mare. Lo scopo è la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, anche per le zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per isoli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Al di fuori delle medesime aree, le suddette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di VIA, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività sopra menzionate.
Ecco il testo della bozza di decreto che modificherebbe l'art. 6 c. 17 del codice dell'ambiente: 
"1. L'articolo 6, comma 17, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «Ai fini della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, da svolgersi all'interno delle acque delimitate dal perimetro delle aree protette individuate con decreto del ministero del l'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'elenco viene aggiornato con cadenza annuale; nel caso di istituzione di nuova area protetta restano efficaci i titoli abilitativi già rilasciati.».
2. All'articolo 6, comma 17, sesto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo le parole «stessa data» sono aggiunte le seguenti parole «in base ai quali possono essere rilasciati i provvedimenti conseguenti o comunque connessi ai titoli stessi, comprese le proroghe e il rilascio 
delle concessioni conseguenti a un rinvenimento in un permesso di ricerca già rilasciato".
Viene ribadito il divieto di svolgere attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi all'interno di aree marine protette che dovranno essere individuate con decreto del Ministero dell'Ambiente da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto sulle liberalizzazioni. Tale elenco verrebbe aggiornato annualmente. Si sottolineano due aspetti: l'ultima parte della norma in esame specifica che in caso di istituzione di una nuova area marina protetta, le concessioni già rilasciate non perdono efficacia. In altri termini, se precedentemente, in un'area marina dichiarata protetta per le particolari caratteristiche biologiche, ittiche e paesaggistiche, erano state permesse attività di ricerca, di prospezione e coltivazione di idrocarburi, queste attività continueranno ad essere eseguite. 
Inoltre, aver cancellato il riferimento alle leggi regionali comporterà che non qualunque area che la Regione riterrà meritevole di tutela sarà necessariamente interessata dal divieto. È il Ministro dell’ambiente che lo deciderà. E lo farà entro 90 giorni dall’avvenuta conversione in legge del decreto-legge da parte del Parlamento.
Manca peraltro il riferimento alle aree costiere, per cui la tutela sarebbe limitata solo alle acque interne alle aree marine protette.
Infine, analizziamo il secondo comma dell’art. 17. La modifica al Codice dell’ambiente, introdotta nel 2010, stabiliva che i divieti previsti dall’art. 6 si applicassero anche ai procedimenti in corso. Ciò, tuttavia, non avrebbe interessato i titoli abilitativi già rilasciati alla data di entrata in vigore della modifica stessa. Ora invece si aggiunge che anche i provvedimenti conseguenti o comunque connessi ai titoli già rilasciati – proroghe comprese non saranno interessati dal divieto. Così come non lo saranno le concessioni conseguenti ad un permesso di ricerca di idrocarburi già rilasciato.
Per cui  si evidenzia la potenziale pericolosità di una norma siffatta; quello che ci si sente di dire è che proteggere il patrimonio ambientale del Paese non è una scelta perdente per l'economia.
Maria Giovanna Laurenzana

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