martedì 17 gennaio 2012

Sent.Corte di Cassazione Sez. Terza Pen. -14.12.2011, n. 46332. Discarica abusiva di rifiuti - Condannato il Sindaco


Nella pronuncia in esame viene analizzata una sentenza del Tribunale di Tivoli che aveva condannato il Sindaco di un Comune del reato di cui all’art. 51 c. 2 del d.lgs 22 del 97, per avere nella qualità di sindaco,in assenza di autorizzazione, realizzato un’attività di deposito di rifiuti, costituiti prevalentemente da elettrodomestici, materassi e masserizie varie, su un’area di circa 1500 mq gestita dal comune. La responsabilità del sindaco è stata affermata perché il primo cittadino non aveva fatto rimuovere quei rifiuti abbandonati da terzi, sebbene in passato avesse periodicamente a tanto provveduto. Il sindaco assumeva che quell’area non era stata adibita a discarica e che soltanto periodicamente, a scadenza di alcuni mesi, l’Ufficio tecnico predisponeva una proposta di spesa per la rimozione dei rifiuti abbandonati in quell’area da terzi. In ogni caso l’operazione di bonifica era di competenza del responsabile del settore.
La Suprema Corte sostiene che anche in presenza di un dirigente amministrativo permane in capo al Sindaco il potere di programmazione e controllo. Tuttavia, la Corte precisa che, se il reato non fosse prescritto, la pronuncia del Tribunale, avrebbe dovuto essere annullata con rinvio, poiché, pur essendo la censura infondata, la sentenza del Tribunale non spiega perché, avuto riguardo al fatto che in presenza di un dirigente amministrativo responsabile, non si sono indicate le ragioni per le quali il fatto dovrebbe essere addebitato al solo sindaco nonché alla circostanza che, mentre nel capo d’imputazione si è addebitato al sindaco di avere realizzato un deposito di rifiuti senza autorizzazione, nella sentenza è stata affermata la responsabilità per non avere rimosso i rifiuti abbandonati da altri. Ma, che il Sindaco abbia realizzato la discarica o che non abbia provveduto alla rimozione dei rifiuti, che esista un responsabile del settore, resta il fatto indubitabile che il primo cittadino del Comune non può ignorare una discarica abusiva nel proprio territorio.

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