mercoledì 9 maggio 2012

IL TRASPORTO DEI RIFIUTI AGRICOLI. LE MODIFICHE DEL DECRETO LIBERALIZZAZIONI


Visti gli ultimi aggiornamenti normativi (D.Lgs. 3 dicembre 2010, n.205, DM 11 novembre 2011, n.219 e D.Lgs. 9 febbraio 2012, n.5) pare opportuno un approfondimento nel campo dei rifiuti agricoli.
Secondo il D.Lgs. 152/06 e smi i rifiuti sono classificati secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi.
In particolare i rifiuti provenienti da abitazioni rurali sono normalmente classificati come urbani e quindi gestiti a tutti gli effetti come tali; mentre i rifiuti provenienti dall’esercizio delle attività agricole sono definiti rifiuti speciali.

Ai sensi dell,art. 185 comma 1 lett. c) non sono soggetti alla disciplina dei rifiuti contenuta nella parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi i seguenti rifiuti agricoli:
- le materie fecali, se non contemplate dal Regolamento (Ce) n.1774/2002, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana (art. 185, comma 1, lett. f);
-le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali, riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici anche dopo il trattamento in impianti aziendali che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni, dei materiali di partenza.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione dei rifiuti (parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi), in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (Ce) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio (art. 185, comma 2, lett. b);
- le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (Ce) n. 1774/2002 (art. 185, comma 2, lett. c).
Secondo il D.Lgs. 152/06 e smi (art. 183, comma 1), lettera bb)) per deposito temporaneo si deve intendere il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci.
Perché si profili come DEPOSITO TEMPORANEO devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- il 'deposito temporaneo' deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.
Se non è possibile rispettare le condizioni per il deposito temporaneo va richiesta l'autorizzazione allo stoccaggio nelle sue forme di deposito preliminare, se i rifiuti sono destinati allo smaltimento, o messa in riserva se possono essere oggetto di recupero.
nel caso di recupero dei rifiuti è da verificare la possibilità di accedere alle cosiddette procedure semplificate, ovvero di non procedere alla richiesta di autorizzazione ma inviare semplicemente una comunicazione di inizio attività alle sezioni regionali dell'albo gestori rifiuti.
E’ obbligatoria l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per tutte le Imprese che trasportano i propri rifiuti, pericolosi e non. L’iscrizione prevista con regime semplificato (art.212, c.8 del D.Lgs. 152/06) per mezzo di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante dell’organizzazione dell’Impresa da cui i rifiuti sono prodotti è riservata a:
- produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti;
- produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di 30 kg/l al giorno dei propri rifiuti.

Dal 10 febbraio 2012 (D.Lgs. 9 febbraio 2012, n.5) esiste una specifica deroga, dettata dall’articolo 28 che testualmente recita:

“1. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 è inserito il seguente: '9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

Tale nuova norma dispone l’inserimento di un nuovo  comma 9-bis nell’art. 183 D.Lgs. n. 152/06 che la suddetta movimentazione non si considera trasporto, a condizione che sia comprovato, da elementi oggettivi ed  univoci,  che  sia  finalizzata  unicamente  al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei  rifiuti  in  deposito temporaneo.

In funzione di tale deroga è ammesso il trasporto in assenza della prescritta iscrizione (art.212, c.8).
Per tutti gli altri l’iscrizione all’Albo segue la procedura ordinaria (categoria 1, 4 o 5).
Maria Giovanna Laurenzana

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