lunedì 5 novembre 2012

A.U., la Regione non può rimanere in silenzio


articolo tratto da Rinnovabili.it 
Il Consiglio di Stato dichiara illegittimo il comportamento silente tenuto delle amministrazioni sull’istanza di autorizzazione unica per la costruzione di un impianto fotovoltaico
Rispettando i principi comunitari di semplificazione dei procedimenti autorizzativi a favore degli impianti da fonti rinnovabili, con sentenza n. 5413 del 23 ottobre 2012, il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittimo il comportamento silente tenuto dalle Regioni che hanno l’obbligo di condurre il procedimento nel rispetto delle normative di settore, espressione dei principi di economicità e di efficacia dell’azione amministrativa, nonché dei principi dell’ordinamento comunitario, concludendo lo stesso nel termine tassativamente prescritto.

Nella specie, di fronte alla richiesta di autorizzazione unica per la costruzione di un impianto fotovoltaico la Regione (nel caso in esame, la Regione Puglia) deve comunque esprimersi (o in positivo o in negativo), entro un termine ben preciso (180 giorni). Tale termine di conclusione del procedimento è di natura perentoria.
In generale, la legge 241/90 sancisce l’obbligo per l’amministrazione di concludere ogni procedimento con provvedimento espresso entro un termine certo, che è quello generale (attualmente ridotto da 90 a 30 giorni) o quello indicato da specifiche disposizioni di legge, come la normativa speciale di cui al  Dlgs del 387/2003 (attuativo della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili).

Secondo tale disciplina gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti a una autorizzazione unica  rilasciata a seguito di un procedimento, anche questo unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate. Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire e a mettere in funzione l’impianto (in conformità al progetto approvato).
Il decreto statuisce che il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica si concluda nel termine massimo di 180 giorni dalla presentazione della richiesta. Tale termine, come chiarito dalla Corte Costituzionale, è di natura perentoria, in quanto costituisce principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia e risulta “ispirato alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo” (C. Cost. sent. 282/09).
Pertanto, afferma il Consiglio di Stato, la mancata adozione di un provvedimento espresso sulla richiesta autorizzazione unica è del tutto ingiustificata e configura un sostanziale inadempimento.
Maria Giovanna Laurenzana

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