martedì 12 giugno 2012

RIFIUTI ABBANDONATI NELLE PIAZZOLE DI SOSTA: IL COMUNE PUO' CHIEDERE ALL'ENTE PROPRIETARIO DEL TRATTO STRADALE DI RIMUOVERLI. Consiglio di Stato n.3256/2012

"Ai sensi dell'art. 14 del Codice della Strada spetta agli enti proprietari (e ai concessionari delle autostrade) provvedere alla loro manutenzione, gestione e pulizia, comprese le loro pertinenze e arredo, nonchè attrezzature, impianti e servizi e quindi, non  limitatamente alo solo manto stradale, ma anche alle piazzole di sosta, onde siano garantite la sicurezza e la fluidità della circolazione". 

Questo è quanto stabilito in una recente sentenza del Consiglio di Stato, il quale, richiamando la precedente giurisprudenza in materia, ha accolto l'appello del Comune di Morcone, che aveva emesso un'ordinanza nei confronti della provincia di Benevento per la rimozione di rifiuti (eternit mischiato a terriccio) abbandonati da ignoti su una piazzola di sosta situata su un tratto stradale provinciale.
Il Tribunale amministrativo della regione Campania, accogliendo il ricorso della Provincia, aveva annullato la predetta ordinanza rilevando che l'ordine di rimozione e lo smaltimento dei rifiuti non rientrerebbero nel generale obbligo di pulizia delle strade per la sicurezza e fluidità della circolazione. Il Tar inoltre specificava che il rapporto di genus a specie intercorrente tra il Codice della Strada e il Codice dell'ambiente, varrebbe solo ai fini della fluidità e sicurezza della circolazioni (che non interesserebbe il caso di specie).
Il Consiglio di Stato, smentendo quanto asserito nella sentenza di primo grato, afferma " è stato puntualmente osservato (Cass. S. U. 25 febbraio 2009 n.4472) che, seppure per un verso non può negarsi che l'art. 14 del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22, oggi sostituito dall'art. 192 del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152, preveda la corresponsabilità solidale del proprietario o del titolare di diritti personali o reali di godimento sull'area ove sono stati abusivamente abbandonati o depositati rifiuti, con il conseguente suo obbligo di provvedere allo smaltimento e al ripristino, solo in quanto la violazione sia imputabile a quei soggetti a titolo di dolo o colpa (in termini C.d.S sez V 26 gennaio 2012 n. 333; 22 marzo 2011 n.46 73; 16 luglio 2010 n.4614)per altro verso “esigenze di tutela ambientale sottese alla predetta norma rendono evidente che il riferimento è a chi è titolare di diritti reali o personali di godimento va inteso in senso lato, essendo destinato a comprendere qualunque soggetto si trovi con l’area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli - e per ciò stessa imporgli – di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l’area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell’ambiente”; è stato poi sottolineato che “…il requisito della colpa postulato da detta norma ben può consistere proprio nell’omissione degli accorgimenti e delle cautele che l’ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un’efficacia custodia e protezione dell’area, così impedendo che possano essere indebitamente depositati rifiuti nocivi”
Per quanto riguarda il tratto stradale in oggetto, il Consiglio di Stato ritiene che, non essendo stato contestata l’appartenenza all’Amministrazione Provinciale di Benevento della strada denominata “Circumlacuale” (che collega la S.P. Morcono – Cuffiano S.P. ex S.S. 625, espressamente classificata quale strada provinciale ai sensi del decreto dirigenziale n. 142 del 21 luglio 2009 della Regione Campania), sulla cui piazzola di sosta il Comune di Morcone ha accertato l’abbandono di materiale, precisamente eternit mischiato a terriccio, non può negarsi che la predetta Amministrazione provinciale avrebbe dovuto adottare tutte le misure e cautele opportune e necessarie quanto meno per eliminare tali rifiuti, di cui peraltro non può neppure negarsi la pericolosità oltre che per l’ambiente, anche per la stessa circolazione stradale, tale obbligo derivando direttamente dall’obbligo di custodia connesso alla proprietà/appartenenza della strada, oltre che dalla previsione dell’art. 14 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, secondo cui gli enti proprietari delle strade devono provvedere, tra l’altro, alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi.
Mentre con il richiamo all’articolo 14 del Codice della strada è stata indicata la norma violata e dunque il fondamento giuridico della contestazione oggetto dell’ordinanza impugnata, con il richiamo al Codice dell’ambiente è stato invece individuato il fondamento del potere e la legittimazione dell’organo che lo ha esercitato, nonché le procedure da adottare per l’attuazione dell’ordinanza stessa, non sussistendo così tra i due complessi normativi alcuna contraddizione e incompatibilità cui genericamente ha fatto riferimento l’amministrazione appellata; del resto, diversamente opinando non solo la norma dell’art. 14 del Codice della Strada sarebbe di fatto priva di sanzione, non essendo ivi indicata l’autorità preposta all’accertamento della violazione degli obblighi, per quanto nel caso di rifiuti abbandonati sulle aree stradale (e loro pertinenze) non troverebbero tutela alcuna né gli interessi ambientali, né quelli alla sicurezza della circolazione.
per consultare il testo della sentenza cliccare qui

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