giovedì 2 febbraio 2012

DIRETTIVA 2011/92/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione)


La direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (Via) di determinati progetti pubblici e privati - procedura che valuta preventivamente l'impatto sull'ambiente - risale al 1985, ma la direttiva nel corso degli anni ha subito diverse e sostanziali modificazioni. Quindi per motivi di chiarezza e di razionalizzazione l'UE ha deciso di procedere alla sua codificazione con la Direttiva 2011/92/UE pubblicata il 28 gennaio scorso .
La nuova direttiva sostituisce, incorpora e inoltre preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.
La direttiva entrerà in vigore dopo venti giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale europea senza pregiudicare gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive che hanno modificato quella del 1985 (ossia la 97/11/CE che prevede criteri più specifici per la Via; la 2003/35/CE che prevede la partecipazione al pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e inserisce nell'ambito della direttiva dell'85 le definizioni di pubblico e pubblico interessato; la 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio).
A norma dell’articolo 191 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea la politica dell’Unione nel settore dell’ambiente è fondata sui principi di precauzione e di azione preventiva, sul principio della correzione, anzi­tutto alla fonte, dei danni recati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga», per cui secondo la direttiva, in tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione si dovrebbe tener su­bito conto delle eventuali ripercussioni sull’ambiente.

La normativa dell'Unione in materia di ambiente contiene disposizioni che consentono alle autorità pubbliche e altri organismi di adottare delle decisioni che possono avere effetti significativi sull'ambiente oltre che sulla salute e sul benessere delle persone.
Quindi, stabilisce principi generali di valutazione dell'impatto ambientale allo scopo di completare e coordinare le procedure di autorizzazione dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente. Tale valutazione andrebbe fatta in base alle opportune informazioni fornite dal committente ed eventualmente completata dalle autorità e dal pubblico interessato dal progetto.
Però non tutti i progetti sono sottoposti a Via obbligatoriamente. Quelli appartenenti a determinate classi che hanno ripercussioni di rilievo sull'ambiente devono essere per principio sottoposti a una valutazione sistematica. Altri invece appartenenti ad altre classi che non hanno necessariamente ripercussioni di rilievo sull'ambiente in tutti i casi sono sottoposti a una valutazione qualora gli Stati membri ritengano che possano influire in modo rilevante sull'ambiente.
Quindi gli effetti di un progetto sull'ambiente dovrebbero essere valutati per tenere in conto l'esigenza di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita.
In tale contesto, l'effettiva partecipazione del pubblico - compresa quella di associazioni, organizzazioni e gruppi, e segnatamente di organizzazioni non governative - all'adozione di decisioni consente allo stesso di esprimere pareri e preoccupazioni che possono assumere rilievo per tali decisioni e che possono essere presi in considerazione da coloro che sono responsabili della loro adozione.l 25 giugno 1998 la Comunità europea ha sottoscritto la convenzione UN/ECE sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’ac­cesso alla giustizia in materia ambientale («convenzione di Aarhus»), ratificata il 17 febbraio 2005. Tra gli obiettivi della convenzione di Aarhus vi è il de­siderio di garantire il diritto di partecipazione del pub­blico alle attività decisionali in materia ambientale, per contribuire a tutelare il diritto di vivere in un ambiente adeguato ad assicurare la salute e il benessere delle per­sone.
Ciò accresce la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e favorisce la consapevolezza del pubblico sui problemi ambientali e il sostegno alle decisioni adottate. 
Negli allegati I e II la Direttiva in oggetto elenca i progetti che devono o potrebbero essere sottoposti a VIA. Tra i primo troviamo i progetti riguardanti raffinerie di petrolio, centrali termiche, centrali nucleari, impianti riguardanti diverse attività, tra cui lo smaltimento, del combustibile nucleare irradiato o dei rifiuti radioattivi, ecc. La direttiva prevede però che su tali progetti,gli Stati membri, in casi eccezio­nali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva. La normativa nazionale ha recepito alla lettera le precedenti direttive per cui non è difforme da quanto disposto la direttiva di codifica della disciplina di valutazione di impatto ambientale.Resta fermo però il dubbio sulla possibilità di derogare in casi eccezionali alla disciplina sulla VIA, poichè non sono chiari quali siano tali casi e in cosa consista la eccezionalità.

Per consultare il testo della Direttiva clicca qui

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