giovedì 1 marzo 2012

LE PROROGHE IN MATERIA AMBIENTALE DOPO LA CONVERSIONE DEL D.L. 216/2011

Nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2012 è stata pubblicata la Legge 24 febbraio 2012 n. 14 di conversione del decreto legge 216,  recante "Proroga di termini previsti da disposizioni normative". L'articolo del decreto che interessa la materia ambientale è il 13 il cui testo sarebbe il seguente:
                             
                  Art. 13 
 
 
              Proroga di termini in materia ambientale 
 
  1. Fino al 31 dicembre 2012, ai ((presidenti)) degli Enti parco  di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si  applica  il  comma  2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  ((1-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio 2011, n. 10, le parole: "30 settembre  2011"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2012")). 
  2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge  23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato  ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2,  del  decreto-legge  29  dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio 2011, n. 10,  e  dal  ((decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del mare,)) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo  2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012. 
  3. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del  decreto-legge  13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14 settembre 2011, n. 148, le parole: "9 febbraio 2012" sono  sostituite dalle seguenti: "((30 giugno 2012))." ((A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto, per la gestione del Sistema di  controllo  della  tracciabilita'  dei rifiuti (SISTRI), la competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' avvalersi dell'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale   per   lo svolgimento di tutte le attivita' diverse da quelle  individuate  dal contratto in essere avente  ad  oggetto  la  fornitura  del  relativo sistema informatico e la  gestione  del  relativo  sito  internet.  A decorrere  dal  medesimo  termine,  ogni   sei   mesi   il   Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere  una  relazione  sullo  stato  di  attuazione  del  SISTRI.  A quest'ultimo fine, per quanto attiene alla verifica del funzionamento tecnico del sistema,  la  competente  Direzione  del  Ministero  puo' avvalersi di DigitPA, secondo modalita'  stabilite  con  decreto  del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in vigore   della   legge   di   conversione   del   presente   decreto.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)). 
  ((3-bis.  All'articolo  6,  comma   2,   lettera   f-octies),   del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: "al  1º  giugno  2012" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 giugno 2012")). 
  4. All'articolo 39, comma 9, del  decreto  legislativo  3  dicembre 2010, n. 205, le parole "31  dicembre  2011"  sono  sostituite  dalle seguenti: "2 luglio 2012". 
  5. ((5. All'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2-ter, le parole: "31 dicembre 2011" sono  sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012"; 
    b) al comma 5-bis, le parole: "Per gli  anni  2010  e  2011",  le parole: "30 settembre 2011" e le parole: "per gli anni 2010 e  2011"» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Per gli anni 2010, 2011 e 2012", "30 settembre 2012" e "per gli anni 2010, 2011 e 2012"; 
    c) al comma 5-ter, le parole: "Per gli anni  2010  e  2011"  sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2010, 2011 e 2012"; 
    d) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente: 
    «5-quater. Fino al 31 dicembre 2012, nella regione  Campania,  le societa' provinciali, per l'esercizio delle funzioni di  accertamento e riscossione  della  TARSU  e  della  TIA,  potranno  continuare  ad avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5,  lettera  b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In ogni caso  i  soggetti  affidatari,  anche  disgiuntamente,  delle attivita' di accertamento e  riscossione  della  TARSU  e  della  TIA continuano a svolgere dette attivita' fino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilita' di proroga o rinnovo degli stessi")). 
  6. Il termine di cui all'articolo  6,  comma  1,  lettera  p),  del decreto  legislativo  13  gennaio   2003,   n.   36,   e   successive modificazioni, come da ultimo prorogato  ai  sensi  dell'articolo  1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,  convertito, con modificazioni, dalla  legge  26  febbraio  2011,  n.  10,  e  dal ((decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  25  marzo  2011, recante  ulteriore  proroga  di   termini   relativa   al   Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,))  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al  31dicembre 2012. 
  7.  Il  termine  di  cui  all'articolo  7,  comma  2,  del  decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive  modificazioni,  come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge  29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26 febbraio 2011, n. 10, e dal ((decreto del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011,  recante  ulteriore  proroga  di  termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e del mare,)) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74  del  31  marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012.

Come è evidente il c.d. Decreto Milleproroghe contiene un'ulteriore proroga per l'avvio dell'operatività del SISTRI. Infatti per le medie e grandi imprese la nuova data di avvio del sistema è fissata al 30 giugno 2012. Mentre per i piccoli produttori di rifiuti pericolosi (cioè quelli che hanno fino a 10 dipendenti) si dovrà attendere un apposito decreto ministeriale che ne fisserà l'avvio definitivo. Fino a tali date resta operativo per le imprese interessate, il regime documentale del registro di carico e scarico e FIR accanto agli adempimenti delle formalità del SISTRI. Pertanto in questa fase intermedia solamente la compilazione del registro di carico e scarico e del formulario garantiscono l'assolvimento degli obblighi di legge

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lo sviluppo sostenibile, lungi dall’essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto un processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali”.