Nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2012 è stata pubblicata la Legge 24 febbraio 2012 n. 14 di conversione del decreto legge 216, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni normative". L'articolo del decreto che interessa la materia ambientale è il 13 il cui testo sarebbe il seguente:
Art. 13
Proroga di termini in materia ambientale
1. Fino al 31 dicembre 2012, ai ((presidenti)) degli Enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applica il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
((1-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "30 settembre 2011" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2012")).
2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal ((decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,)) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012.
3. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "9 febbraio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "((30 giugno 2012))." ((A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la gestione del Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), la competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' avvalersi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per lo svolgimento di tutte le attivita' diverse da quelle individuate dal contratto in essere avente ad oggetto la fornitura del relativo sistema informatico e la gestione del relativo sito internet. A decorrere dal medesimo termine, ogni sei mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del SISTRI. A quest'ultimo fine, per quanto attiene alla verifica del funzionamento tecnico del sistema, la competente Direzione del Ministero puo' avvalersi di DigitPA, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)).
((3-bis. All'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: "al 1º giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 giugno 2012")).
4. All'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "2 luglio 2012".
5. ((5. All'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012";
b) al comma 5-bis, le parole: "Per gli anni 2010 e 2011", le parole: "30 settembre 2011" e le parole: "per gli anni 2010 e 2011"» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Per gli anni 2010, 2011 e 2012", "30 settembre 2012" e "per gli anni 2010, 2011 e 2012";
c) al comma 5-ter, le parole: "Per gli anni 2010 e 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2010, 2011 e 2012";
d) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente:
«5-quater. Fino al 31 dicembre 2012, nella regione Campania, le societa' provinciali, per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, potranno continuare ad avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In ogni caso i soggetti affidatari, anche disgiuntamente, delle attivita' di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA continuano a svolgere dette attivita' fino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilita' di proroga o rinnovo degli stessi")).
6. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal ((decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,)) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31dicembre 2012.
7. Il termine di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal ((decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,)) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012.
Come è evidente il c.d. Decreto Milleproroghe contiene un'ulteriore proroga per l'avvio dell'operatività del SISTRI. Infatti per le medie e grandi imprese la nuova data di avvio del sistema è fissata al 30 giugno 2012. Mentre per i piccoli produttori di rifiuti pericolosi (cioè quelli che hanno fino a 10 dipendenti) si dovrà attendere un apposito decreto ministeriale che ne fisserà l'avvio definitivo. Fino a tali date resta operativo per le imprese interessate, il regime documentale del registro di carico e scarico e FIR accanto agli adempimenti delle formalità del SISTRI. Pertanto in questa fase intermedia solamente la compilazione del registro di carico e scarico e del formulario garantiscono l'assolvimento degli obblighi di legge
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