mercoledì 28 marzo 2012

ETICHETTATURA DEI PRODOTTI CONNESSI ALL'ENERGIA: IL GOVERNO SI PREPARA A RECEPIRE LA DIRETTIVA 2010/30/UE


Il Consiglio dei Ministri di venerdì ha approvato su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, uno schema di decreto legislativo che  dà attuazione alla delega prevista dalla legge comunitaria 2010 e, in particolare, alla parte relativa al recepimento della Direttiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo e del consiglio 19 maggio 2010  concernente "Indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti".
La direttiva risponde alla necessità di aumentare l’efficienza energetica nell’Unione in modo da conseguire l’obiettivo di ridurre del 20 % il consumo  energetico dell’Unione entro il 2020 ed   istituisce un quadro per l'armonizzazione delle misure nazionali sull'informazione degli utilizzatori finali, realizzata in particolare mediante etichettatura e informazioni uniformi sul prodotto, sul consumo di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali durante l'uso nonché informazioni complementari per i prodotti connessi all'energia, in modo che gli utilizzatori finali possano scegliere prodotti più efficienti. Si applica ai prodotti che hanno un notevole impatto diretto o indiretto sul consumo di energia e, se del caso, su altre risorse essenziali durante l'uso e non riguarda: i prodotti usati; i mezzi adibiti al trasporto di cose o di persone; la piastrina, o l'equivalente della piastrina, indicante la potenza, apposta per motivi di sicurezza sui prodotti.
La Direttiva: integra le clausole obbligatorie; chiarisce le responsabilità dei commercianti e pone le basi per l'introduzione di strumenti per appalti pubblici e incentivi da parte dell'UE e degli Stati Membri; stabilisce i criteri per le etichette energetiche in appositi provvedimenti attuativi specifici per prodotto, riportando il livello di prestazioni energetiche al di sotto del quale le autorità pubbliche non sono autorizzate a concedere incentivi; si propone di integrare le direttive Ecolabel ed Ecodesign con l'obiettivo di ampliare gradualmente l'ambito di applicazione a livello di quello della Direttiva Ecodesign; modifica e abroga la Direttiva 92/75/EC e unifica le Direttive modificative in un singolo atto (rifusione). 
Secondo quanto previsto dall'art. 5 della Direttiva gli Stati membri devono garantire che: i fornitori che immettono sul mercato o che mettono in servizio i prodotti che rientrano in un atto delegato forniscano un'etichetta e una scheda conformemente alla presente direttiva e all'atto delegato; i fornitori producano una documentazione tecnica sufficiente a consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda. 
In riferimento alla distribuzione, gli Stati membri devono garantire che: i distributori espongano adeguatamente le etichette, in maniera visibile e leggibile, e presentino la scheda nell'opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda i prodotti quando sono venduti agli utilizzatori finali; riguardo all'etichettatura e alla scheda informativa, qualora un prodotto contemplato da un atto delegato sia esposto, i distributori vi appongono un'adeguata etichetta, nella posizione chiaramente visibile specificata nel relativo atto delegato e nella pertinente versione linguistica. Le informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti a questa connessi dovrebbe, infatti, orientare la scelta degli utilizzatori finali verso i prodotti che offrono (o indirettamente comportano) il minor consumo di energia.
Secondo quanto affermato dal Governo nel comunicato reso alla fine del Consiglio, lo schema approvato risponderebbe ai principi della Direttiva nell’ottica del risparmio energetico e dell’informazione a tutela del consumatore.
Maria Giovanna Laurenzana


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