mercoledì 28 marzo 2012

DECRETO LIBERALIZZAZIONI:LA NUOVA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. PRIME OSSERVAZIONI


Si è concluso l’iter legislativo del D.L. Liberalizzazioni con la pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta Ufficiale (24 marzo). Numerose le tematiche trattate, il tutto nell’ottica dello sviluppo di una economia e di un mercato concorrenziali.
Di particolare importanza risulta l’articolo 25, comma 1 del decreto, che modifica alcuni profili della disciplina generale dei servizi pubblici locali (tra cui rientrano il servizio idrico integrato e la gestione integrata dei rifiuti), principalmente mediante novella al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, rafforzando gli elementi volti ad introdurre la concorrenza nel mercato dei relativi servizi. Le novità principali sono: obbligo di organizzazione dei servizi per ambiti territoriali ottimali, omogenei di dimensione non inferiore a quella provinciale; meccanismi premiali per gli affidamenti mediante gara; parere preventivo obbligatorio dell’Autorità garante del mercato; economie di gestione tali da riflettersi sulle tariffe o sulle politiche del personale; riduzione a 200.000 euro del valore economico dei servizi che è possibile affidare in house; proroga dei termini di scadenza degli affidamenti in house non conformi; estensione della normativa sui servizi pubblici locali al trasporto ferroviario regionale.
In relazione al parametro dimensionale, è in ogni caso, fatta salva l'organizzazione per ambiti di singoli servizi già prevista da normative di settore e da disposizioni regionali e già avviata mediante costituzione di bacini di dimensioni non inferiori a quella prevista dall’articolo in esame, anche sulla base di direttive europee. In particolare, ai sensi dell’articolo 147 del Codice dell’ambiente i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni. Analoga organizzazione territoriale è prevista dall’articolo 200 del Codice per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
La norma in esame è l’ultima in ordine temporale che modifica la disciplina dei servizi pubblici locali, oggetto negli ultimi anni di numerosi e profondi interventi legislativi. In particolare, l’articolo 23-bis del D.L. n. 112 del 2008 aveva disposto la riforma dei servizi pubblici locali, al fine di favorire la diffusione dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi. L’intera disciplina è stata travolta dall’esito delle consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011. Per colmare il vuoto normativo lasciato dall’abrogazione dell’articolo 23-bis, il Governo è nuovamente intervenuto sulla materia con l’articolo 4 del D.L. 138/2011, prevedendo una nuova disciplina generale dei servizi pubblici locali che per tenere conto dell'esito della consultazione popolare, non si applica al settore idrico. Tale disciplina ha subito, da ultimo, alcune correzioni ad opera dell’articolo 9, co. 2, della L. 183/2011 (legge di stabilità 2012).
Gli enti locali hanno l’obbligo di procedere, in via preliminare e con cadenza periodica o comunque prima del conferimento, alla verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, limitando i diritti di esclusiva alle sole ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità. A tal fine è prevista l’adozione di una delibera quadro da pubblicizzare e trasmettere alla Autorità Antitrust.
Come già anticipato, l’articolo in esame interviene anche sulla gestione integrata dei rifiuti, che consiste in base a quanto disposto dal Codice dell’ambiente nel complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti. Il comma 4 dell’articolo 25, per la gestione integrata dei rifiuti urbani, consente l'affidamento della gestione ed erogazione del servizio congiuntamente o meno alle attività di gestione e realizzazione degli impianti (prima era consentito solo congiuntamente).
Gli articoli 200, 201, 202 e 203 del D.Lgs. 152/2006 disciplinano il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, attraverso l'individuazione di ambiti territoriali ottimali (ATO). In particolare l’art. 201 ha previsto l'istituzione di Autorità di ambito (AATO), alle quali è stata demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Il comma 186-bis dell’art. 2 della L. 191/2009 ha soppresso le Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) per la gestione del servizio idrico (art. 148) e del servizio di gestione dei rifiuti (art. 201), abrogando gli articoli di riferimento, ed ha demandato alle leggi regionali l’attribuzione delle funzioni già esercitate dalle AATO. 
Qualunque sia la scelta della Regione, rimane fermo il principio che la gestione vada organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati dalla Regione secondo il criterio di superamento della frammentazione delle gestioni, attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti, e di conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative.
I soggetti cui saranno demandate dalle singole leggi regionali le funzioni delle AATO (tra cui l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti) avranno dinanzi la nuova disciplina (nata come una novella dell’art. 201 abrogato, ma oggi considerata come norma autonoma) introdotta dal comma 4 dell’art. 25 in esame. Essa prevede che nella gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'affidamento ai sensi dell’art. 202, possa riguardare la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio allo smaltimento e recupero, mentre, a differenza di quanto recitava il testo previgente dell’art. 201, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, l'attività di smaltimento è affidata ove ricorrano le ipotesi previste dalla lettera a),  cioè qualora sia affidata anche la gestione e l’erogazione del servizio e/o la gestione e la realizzazione degli impianti, sempre all’interno nell’ambito territoriale ottimale. 
Per il caso in cui gli impianti non siano di proprietà degli enti locali di riferimento, dovrà essere assicurato all'affidatario del servizio: l'accesso agli impianti con tariffe regolate e predeterminate;  la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel Piano d'Ambito.
Il comma 5 dell'articolo 25 infine, modifica l'art. 14 del D.L. 201/2011 che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto, secondo la definizione della norma previgente, in regime di privativa dai comuni.
La modifica sostituisce il concetto di gestione svolta in regime di privativa con quello di gestione svolta mediante l’attribuzione di diritti di esclusiva, nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 4 del D.L. 138/2011.
Maria Giovanna Laurenzana

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