lunedì 19 marzo 2012

TARIFFA RIFIUTI E IVA

La tariffa rifiuti non deve essere assoggettata ad IVA. Si tratta infatti di un'entrata tributaria che, in quanto tale, non può mai costituire il corrispettivo di un servizio reso. Questo è quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3756 del 9 marzo scorso, in aperto contrasto con la tesi espressa dal Dipartimento delle politiche fiscali, nella circolare n. 3 del 2010.Con quest'ultimo documento di prassi, le Finanze avevano tentato di bloccare le istanze di rimborso dei contribuenti rilevando la continuità esistente tra la Tia1 (articolo 49, Dlgs 22/1997) e la Tia2 (articolo 238, Dlgs 152/2006). 
La Tia2 è stata, infatti, dichiarata entrata patrimoniale, soggetta a Iva, con la disposizione interpretativa di cui all'articolo 14, comma 33, Dl 78/2010. Senonché, proprio questa tesi è stata smentita dall'ultima pronuncia della Cassazione. 
Prima di arrivare a questa nuova pronuncia (che di sicuro non sarà l'ultima), la giurisprudenza e la dottrina si sono più volte interessati della questione della tariffa rifiuti, anche per l'assoluta incertezza normativa che la domina.
Si cercherà di ricostruire la vicenda.
La Tia (tariffa di igiene ambientale) è stata introdotta dall'art. 49 del D.lgs 22/97 (Decreto Ronchi) ed avrebbe dovuto sostituire nel giro di pochi anni la vecchia Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu), ma sin dalla sua nascita ha avuto vita difficile, tanto che solo una minoranza di comuni ha effettuato il passaggio. 
Molto è stato scritto sulla Tariffa, in particolar modo sulla sua natura giuridica. La Tia presentava infatti, caratteri di continuità con la vecchia Tarsu, tali da sostenerne la natura tributaria, ma al contempo esprimeva anche elementi di novità tali da optare per la sua natura privatistica alla stregua di altri servizi pubblici (luce, acqua, gas). La scelta dell'una o dell'altra soluzione poneva delle conseguenze pratiche rilevantissime, pertanto la questione ha richiesto il pronunciamento delle Corte Costituzionale. 
La Consulta ha dovuto decidere circa la legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 2 del d.lgs 546/92, ovvero sulla devoluzione alle Commissioni Tributarie della competenza a decidere sulle questioni inerenti lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale norma infatti, pur avendo una valenza meramente processuale e pur non essendo formalmente compresa nè richiamata nei decreti legislativi che hanno introdotto e rinnovato la tariffa (22/97 e 152/06), è risultata essere la chiave di volta di tutto l'impianto normativo. Di fatto si era venuta a creare una situazione abbastanza paradossale per cui le Commissioni Tributarie, da un lato rivendicavano legittimamente la competenza a decidere sulle controversie in materia di Tia, ma dall'altro, entrando nel merito delle questioni sottoposte, ne riconoscevano la natura non tributaria, andando in tal modo a snaturare la loro stessa competenza rivolta esclusivamente e necessariamente a problematiche di tipo tributario.
Nel corso dell'anno 2008, la Corte Costituzionale (sentenze 64 e 130) si era già pronunciata sull'art. 2 del D.lgs 546/92, dichiarandone l'incostituzionalità delle parti in cui devolveva alle Commissioni tributarie le controversie relative al canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non tributarie. Il principio invocato dalla Consulta era quello secondo cui "il difetto della natura tributaria della controversia fa necessariamente venir meno il fondamento costituzionale della giurisdizione del giudice tributario, con la conseguenza che l'attribuzione a tale giudice della cognizione della suddetta controversia si risolve inevitabilmente nella creazione, costituzionalmente vietata, di un nuovo giudice speciale". Ed è proprio a seguito di questo preciso orientamento giurisprudenziale che la Commissione tributaria di Prato aveva chiesto l'apertura del giudizio di costituzionalità. 
Con la sentenza 238/09 la Consulta ha posto fine alla lunga diatriba sulla natura giuridica della Tia concludendo per la natura tributarie e confermando quindi la competenza del giudice tributario.
La Corte Costituzionale non manca di chiarire che la nozione di tributo prescinde dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che disciplina i singoli prelievi e che consiste piuttosto, nella doverosità della prestazione richiesta, nella mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti e nel collegamento della prestazione alla pubblica spesa in relazione a un presupposto economicamente rilevante.
La Consulta ha inoltre affermato una analogia sostanziale e una continuità tra la vecchia Tarsu e la nuova Tariffa di igiene ambientale, tale da non mutare la natura giuridica di quest'ultima. Le somiglianze rilevate: il fatto generatore dell'obbligo del pagamento è legato non all'effettiva produzione dei rifiuti da parte del soggetto obbligato e alla effettiva fruizione del servizio di smaltimento, ma esclusivamente all'utilizzazione di superfici potenzialmente idonei a produrre rifiuti; i servizi concernenti lo smaltimento dei rifiuti devono essere obbligatoriamente istituiti dai Comuni, che li gestiscono in regime di privativa sulla base di una disciplina regolamentare da essi unilateralmente fissata; i soggetti tenuti al pagamento dei relativi prelievi non possono sottrarsi a tale obbligo adducendo di non volersi avvalere dei suddetti servizi; il metodo normalizzato per la determinazione della Tia è pienamente coerente con i criteri fissati dalla legge per la commisurazione della Trasu (per entrambi i prelievi rileva la potenziale produzione di rifiuti valutata per tipo di uso delle superfici tassabili).; estraneità all'abito di applicazione dell'IVA ovvero l'inesistenza di un nesso diretto tra servizio ed entità del prelievo porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell'assoggettamento all'Iva e caratterizzato dal pagamento di un corrispettivo per la prestazione dei servizi.
Pur essendo applicata da una minoranza di Comuni, la Tariffa di igiene ambientale è stata abrogata dalla Tariffa integrata ambientale (Tia 2), di cui all'art. 238/06, che ha istituito un nuovo sistema tariffario che si caratterizza anche esso come corrispettivo per lo svolgimento dei servizi di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per coprire i costi di gestione delle discariche. Trattasi di un contributo commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie. La situazione attuale della disciplina transitoria prevede che sia un apposito regolamento a definire i criteri generali per la determinazione della tariffa; tale regolamento però non è stato ancora emanato. La disciplina della Tia 2 ha fatto ritenere che fosse assoggettabile ad Iva, ma la sentenza 3756 smentisce tale visione.
Ne deriva un evidente impulso alla riattivazione delle istanze di rimborso dell'Iva pagata dai cittadini, spesso tenute in sospeso, in forza della suddetta circolare n. 3. 
A tale scopo, sarà sufficiente verificare se la fattura emessa è intestata al gestore, al quale va inoltrata la domanda di rimborso. Nei casi meno diffusi in cui, invece, è stato il Comune a riscuotere l'entrata, con assoggettamento ad Iva, la domanda andrà inoltrata all'ente locale.
Prima di presentare le domande occorre tuttavia fare delle verifiche. In primo luogo, è ovvio che nessun rimborso potrà essere richiesto ai Comuni che hanno applicato la Tarsu. In questi casi, poiché l'Iva non è mai stata addebitata, nulla potrà essere preteso in restituzione a tale titolo. In caso di applicazione della tariffa, inoltre, occorre accertare di che tipo di tariffa si tratta. Potrebbe infatti essere accaduto che il Comune, con apposita delibera regolamentare, abbia deciso di istituire la Tia2, in luogo della Tia1 (si veda l'articolo in pagina). In tale eventualità, l'ostacolo è rappresentato dalla sopra citata norma interpretativa, di cui all'articolo 14, Dl 78/2010, che ne ha sancito la natura patrimoniale, in quanto tale da assoggettare ad Iva.
Il punto è, però, che in presenza di un'entrata che funziona esattamente come l'omologa entrata tributaria (la Tia1), appare difficile sostenere che il regime giuridico è completamente diverso.
A ciò si aggiunga che, per consolidata tradizione dottrinale e giurisprudenziale, per stabilire la natura di un prelievo occorre dare prevalenza non alle espressioni letterali utilizzate dal legislatore ma al modo di funzionamento dello stesso. Si dovrebbe allora presentare al gestore un'istanza di rimborso dell'Iva pagata e quindi adire la magistratura ordinaria, per chiedere in via pregiudiziale l'illegittimità della disposizione di cui all'articolo 14, comma 33, Dl 78/2010, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Se la Consulta dovesse accogliere l'eccezione, la Tia2 verrebbe riqualificata come entrata tributaria, rientrando così nella medesima disciplina giuridica della Tia1.
Le cose sono, invece, decisamente più semplici nei Comuni che hanno applicato la Tia1. Sarà in questo caso sufficiente presentare un'istanza di rimborso al gestore del servizio pubblico e  quindi, in caso di rifiuto, citare lo stesso in giudizio davanti al giudice ordinario.
In caso di richiesta di restituzione dell'Iva da parte di un consumatore finale, infatti, si è in presenza di una controversia tra privati, che non origina dall'emissione di un atto impositivo. Ne consegue l'incompetenza delle Commissioni tributarie e la cognizione del giudice ordinario (tra le tante, Cassazione, sentenza 2064 del 2011).
Il termine per presentare l'istanza di rimborso dovrebbe essere quello di dieci anni dal pagamento, trattandosi di un indebito oggettivo.
Maria Giovanna Laurenzana




domenica 11 marzo 2012

LE REGIONI NON HANNO POTERI LEGISLATIVI IN MATERIA DI RIFIUTI NUCLEARI:CORTE COSTITUZIONALE sent. n. 54 del 9 marzo 2012

Come già avvenuto con la sentenza n. 331 del 2010 (impugnazione della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 30 "Disposizioni in materia di energia nucleare", della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 "Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – L.R. n. 9/2007", e della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010", la Consulta si pronuncia ancora una volta su una legge regionale che dispone in materia di energia e rifiuti nucleari, dichiarandone l'illegittimità parziale.
La disposizione in oggetto è la legge della Regione Molise 21 aprile 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di produzione di energia), in particolare l'art. 1 che prevede: "tenuto conto degli elevati rischi connessi alla sismicità ed al dissesto idrogeologico del territorio, è preclusa nella regione, in assenza di intesa con lo Stato, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, nonché di depositi di materiali e rifiuti radioattivi".
La Regione Molise, con l’art. 1 della legge 27 maggio 2005, n. 22 (Disciplina regionale in materia di rifiuti radioattivi), aveva già vietato il deposito, anche temporaneo, e lo stoccaggio di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale, ad esclusione dei materiali necessari per scopi sanitari e per la ricerca scientifica. Tale legge è stata dichiarata incostituzionale.
Anche in questa occasione la Consulta ribadisce il principio secondo cui nessuna Regione – a fronte di determinazioni di carattere ultraregionale, assunte per un efficace sviluppo della produzione di energia elettrica nucleare – può sottrarsi in modo unilaterale ai conseguenti inderogabili oneri di solidarietà economica e sociale. Ciò vale evidentemente anche per i sacrifici connessi alla procedura di stoccaggio e smaltimento dei materiali e dei rifiuti, la cui disciplina resta vigente indipendentemente dall’impatto sul settore dell’energia nucleare degli esiti del referendum abrogativo, che ha riguardato i commi 1 e 8 dell’art. 5 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della Regione Abruzzo), convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, oggetto del quesito come riformulato dall’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione con ordinanza 1-3 giugno 2011.
Viene ribadito inoltre che le disposizioni relative al settore dei materiali e rifiuti radioattivi vanno ascritte alla materia, di esclusiva competenza statale, «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).
Non può rilevare in proposito la ragione secondo cui la prevenzione degli elevati rischi connessi alla sismicità ed al dissesto idrogeologico del territorio molisano sarebbe sufficiente a ritagliare una competenza legislativa in materia assimilabile alle categorie della protezione civile, della salute pubblica o del governo del territorio. Tanto premesso, la Corte Costituzionale ha specificamente negato che la Regione disponga di poteri in campo ambientale alla stregua del titolo di competenza rappresentato dalla «protezione civile», in presenza della competenza statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. 
La Corte Costituzionale ha altresì escluso la competenza concorrente della Regione in materia di «salute pubblica», affermando che i poteri regionali «non possono consentire, sia pure in nome di una protezione più rigorosa della salute degli abitanti della Regione medesima, interventi preclusivi suscettibili, come nella specie, di pregiudicare, insieme ad altri interessi di rilievo nazionale, il medesimo interesse della salute in un ambito territoriale più ampio, come avverrebbe in caso di impossibilità o difficoltà a provvedere correttamente allo smaltimento di rifiuti radioattivi». Secondo l'orientamento consolidato della Corte Costituzionale, con particolare riferimento a rifiuti pericolosi come quelli radioattivi,  il problema dello smaltimento – e, più in generale, del loro deposito e di quello di materiali nucleari, considerate le analoghe esigenze di cautela che pongono – non può essere risolto, alla luce della rilevanza nazionale degli interessi in gioco, sulla base di un criterio di “autosufficienza” delle singole Regioni, poiché occorre tener conto quantomeno della necessità di trovare siti particolarmente idonei per conformazione del terreno e possibilità di collocamento in sicurezza.
Detto altrimenti, secondo quanto asserito nelle diverse pronunce della Consulta, lo smaltimento dei rifiuti radioattivi è un problema di interesse nazionale, per cui la necessità di trovare un sito idoneo a tale duratura, pericolosa e incerta attività non troverebbe alcun ostacolo nelle ragioni delle Regioni.

martedì 6 marzo 2012

vuoto a rendere opportunità o problema?

Vuoto a rendere.
Per gran parte degli italiani è solo un ricordo, i più giovani non l’hanno mai neanche sperimentato. Eppure, in diversi Paesi del Centro e Nord Europa, il sistema funziona bene e permette una riduzione dei rifiuti alla fonte. Il governo italiano ha provato a introdurlo anche in Italia, ma il primo tentativo è andato, manco a dirlo, a vuoto. Nelle prime bozze del decreto sulle liberalizzazioni che sono circolate a fine gennaio prima della pubblicazione definitiva del dl in Gazzetta Ufficiale, infatti, era stato inserito un articolo sul vuoto a rendere, che ha scatenato polemiche e discussioni senza fine.

Il convegno “Vuoto a rendere: opportunità o problema?” organizzato da Kyoto Club lunedì 5 marzo è stata l’occasione per fare il punto sul provvedimento, per il momento accantonato dall’esecutivo, con le diverse parti interessate: il ministero dell’Ambiente, i consorzi di raccolta e riciclo, Legambiente, l’Anci, Federambiente e alcuni rappresentanti dell’industria delle bevande.

«Quando se ne parlò nel 1997, l’allora ministro dell’Ambiente Edo Ronchi decise poi per un’altra strada, quella del riciclo attraverso i consorzi, che si è rivelata un successo. Oggi c’è però da chiedersi se è possibile migliorare ulteriormente il sistema riducendo la quantità dei rifiuti in circolo», sottolinea Francesco Ferrante, vice presidente del Kyoto Club e senatore Pd.
Avviando una «fase 2.0 degli imballaggi» che farebbe solo bene al nostro Paese, come sottolinea il vice presidente di Legambiente Stefano Ciafani.

Gianni Silvestrini, direttore scientifico del Kyoto Club, traccia il quadro generale: «Il provvedimento del vuoto a rendere si inserisce nel quadro di un aumento del costo delle materie prime negli ultimi dieci anni. Il sistema è in vigore in diversi Paesi. In Germania, per esempio, il settore delle bottiglie della birra è quello che funziona meglio, e si basa principalmente sul consumo locale». Le criticità potrebbero essere una «possibile complessità nella gestione del sistema», i «costi per avviare e gestire il sistema», oltre a «possibili interazioni negative con la raccolta differenziata». Significativi, però, anche i vantaggi: «Riduzione del volume dei rifiuti, risparmio energetico, riduzione delle emissioni e aumento dei posti di lavoro».

I tedeschi, in realtà, come spiega il presidente di Federambiente Daniele Fortini, «hanno due circuiti di vuoto a rendere: uno per il recupero e l’altro per il riciclo. in italia occorre valutare la praticabilità del sistema, che
comunque non può essere quello utilizzato 40 anni fa».

L’ipotesi del ministero: sistema valido per imballaggi in plastica, vetro e alluminio. I costi scaricati su chi non restituisce i vuoti.
Il sistema che sta mettendo a punto il ministero dell’Ambiente prevedrebbe il vuoto a rendere solo per alcuni tipi di imballaggi: «Bottiglie in PET, bottiglie e altri contenitori in vetro, imballaggi in alluminio», spiega il sottosegretario all’Ambiente Tullio Fanelli. Ma chi pagherà i costi? «Un solo soggetto: chi non restituisce i vuoti. Secondo la logica “Chi inquina paga”, mentre nessuno degli altri soggetti ci deve rimettere un euro. Avrei addirittura l’ambizione che essi possano guadagnare qualcosa dal recupero», spiega Fanelli, che ha fatto dei conti precisi: «Ogni anno saranno immessi sul mercato 10 miliardi di pezzi. Calcolando una cauzione di 20 centesimi a pezzo, arriviamo a 2 miliardi. Se il 10% di questi imballaggi non venissero ridati
indietro, e quindi non fosse restituita la cauzione, si otterrebbe un tesoretto di 200 milioni di euro. Le risorse necessarie cioè per far funzionare il sistema».

Conai:«La norma del governo poco chiara. Tante le questioni aperte» Alla notizia di un’introduzione del vuoto a rendere, i Consorzi per la raccolta e il riciclo hanno temuto che un sistema funzionante come il loro
potesse essere messo a rischio. Oggi il presidente di Conai Roberto De Santis spiega: «Ci sono delle questioni da chiarire: per quanto riguarda la cauzione, il sistema coinvolgerà produttori e distributori, o anche i consumatori? E sarà finalizzato al riutilizzo o al riciclo? Mi sembra di capire che la norma del governo fosse finalizzata al riciclo, ma non diceva niente sull’organizzazione a valle del sistema. Non c’era scritto niente sulla logistica, né si specificava di chi erano gli imballaggi una volta raccolti».

Comuni: «Perché cambiare un sistema che funziona? Fare prima sperimentazione»
I più scettici sono indubbiamente i comuni italiani, che attualmente ricevono un corrispettivo in base alla raccolta differenziata effettuata sul loro territorio. «Si deve affrontare il sistema del vuoto a rendere senza stravolgere un sistema. Perché cambiarlo, quando raggiunge punte del 65-70% di raccolta differenziata?», chiede il responsabile Energia e rifiuti dell’Anci Filippo Bernocchi. La proposta dei Comuni italiani è di «sperimentare il vuoto a rendere in un Ato tipo per due o tre anni, valutando le conseguenze e i possibili risparmi per i cittadini».

L’industria: a favore, ma senza gravare troppo sul consumatore
Una buona fetta dell’industria è favorevole al vuoto a rendere, dati i notevoli risparmi che il sistema comporterebbe. «Per quanto riguarda il settore dei consumi fuori casa, vediamo solo punti di forza. L’unico dato critico riguarda l’utilizzo di acqua per rigenerare le bottiglie, anche se quell’acqua poi può essere riutilizzata», spiega Giuseppe Cuzziol, presidente di Italgrob (Federazione italiana grossisti e distributori di bevande ), che insieme a Legambiente e Fipe-Confcommercio ha promosso il progetto sperimentale di vuoto a rendere Vetro indietro. L’unica preoccupazione, almeno per il settore degli alcolici, «è che i costi si riversino sul consumatore», causando un calo dei consumi, sottolinea il presidente di Assobirra Alberto Frausin. 
Ettore Fortuna, presidente di Mineracqua, propone invece «un sistema di cauzioni che ne preveda il pagamento da parte di tutti i soggetti della catena, dal grossista fino al consumatore. A quest’ultimo, la cauzione verrebbe restituita sotto forma di titolo di credito».
Rosanna Carbotti



giovedì 1 marzo 2012

LE PROROGHE IN MATERIA AMBIENTALE DOPO LA CONVERSIONE DEL D.L. 216/2011

Nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2012 è stata pubblicata la Legge 24 febbraio 2012 n. 14 di conversione del decreto legge 216,  recante "Proroga di termini previsti da disposizioni normative". L'articolo del decreto che interessa la materia ambientale è il 13 il cui testo sarebbe il seguente:
                             
                  Art. 13 
 
 
              Proroga di termini in materia ambientale 
 
  1. Fino al 31 dicembre 2012, ai ((presidenti)) degli Enti parco  di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si  applica  il  comma  2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  ((1-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio 2011, n. 10, le parole: "30 settembre  2011"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2012")). 
  2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge  23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato  ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2,  del  decreto-legge  29  dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio 2011, n. 10,  e  dal  ((decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del mare,)) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo  2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012. 
  3. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del  decreto-legge  13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14 settembre 2011, n. 148, le parole: "9 febbraio 2012" sono  sostituite dalle seguenti: "((30 giugno 2012))." ((A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto, per la gestione del Sistema di  controllo  della  tracciabilita'  dei rifiuti (SISTRI), la competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' avvalersi dell'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale   per   lo svolgimento di tutte le attivita' diverse da quelle  individuate  dal contratto in essere avente  ad  oggetto  la  fornitura  del  relativo sistema informatico e la  gestione  del  relativo  sito  internet.  A decorrere  dal  medesimo  termine,  ogni   sei   mesi   il   Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere  una  relazione  sullo  stato  di  attuazione  del  SISTRI.  A quest'ultimo fine, per quanto attiene alla verifica del funzionamento tecnico del sistema,  la  competente  Direzione  del  Ministero  puo' avvalersi di DigitPA, secondo modalita'  stabilite  con  decreto  del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in vigore   della   legge   di   conversione   del   presente   decreto.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)). 
  ((3-bis.  All'articolo  6,  comma   2,   lettera   f-octies),   del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: "al  1º  giugno  2012" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 giugno 2012")). 
  4. All'articolo 39, comma 9, del  decreto  legislativo  3  dicembre 2010, n. 205, le parole "31  dicembre  2011"  sono  sostituite  dalle seguenti: "2 luglio 2012". 
  5. ((5. All'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2-ter, le parole: "31 dicembre 2011" sono  sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012"; 
    b) al comma 5-bis, le parole: "Per gli  anni  2010  e  2011",  le parole: "30 settembre 2011" e le parole: "per gli anni 2010 e  2011"» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Per gli anni 2010, 2011 e 2012", "30 settembre 2012" e "per gli anni 2010, 2011 e 2012"; 
    c) al comma 5-ter, le parole: "Per gli anni  2010  e  2011"  sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2010, 2011 e 2012"; 
    d) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente: 
    «5-quater. Fino al 31 dicembre 2012, nella regione  Campania,  le societa' provinciali, per l'esercizio delle funzioni di  accertamento e riscossione  della  TARSU  e  della  TIA,  potranno  continuare  ad avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5,  lettera  b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In ogni caso  i  soggetti  affidatari,  anche  disgiuntamente,  delle attivita' di accertamento e  riscossione  della  TARSU  e  della  TIA continuano a svolgere dette attivita' fino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilita' di proroga o rinnovo degli stessi")). 
  6. Il termine di cui all'articolo  6,  comma  1,  lettera  p),  del decreto  legislativo  13  gennaio   2003,   n.   36,   e   successive modificazioni, come da ultimo prorogato  ai  sensi  dell'articolo  1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,  convertito, con modificazioni, dalla  legge  26  febbraio  2011,  n.  10,  e  dal ((decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  25  marzo  2011, recante  ulteriore  proroga  di   termini   relativa   al   Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,))  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al  31dicembre 2012. 
  7.  Il  termine  di  cui  all'articolo  7,  comma  2,  del  decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive  modificazioni,  come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge  29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26 febbraio 2011, n. 10, e dal ((decreto del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011,  recante  ulteriore  proroga  di  termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e del mare,)) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74  del  31  marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012.

Come è evidente il c.d. Decreto Milleproroghe contiene un'ulteriore proroga per l'avvio dell'operatività del SISTRI. Infatti per le medie e grandi imprese la nuova data di avvio del sistema è fissata al 30 giugno 2012. Mentre per i piccoli produttori di rifiuti pericolosi (cioè quelli che hanno fino a 10 dipendenti) si dovrà attendere un apposito decreto ministeriale che ne fisserà l'avvio definitivo. Fino a tali date resta operativo per le imprese interessate, il regime documentale del registro di carico e scarico e FIR accanto agli adempimenti delle formalità del SISTRI. Pertanto in questa fase intermedia solamente la compilazione del registro di carico e scarico e del formulario garantiscono l'assolvimento degli obblighi di legge

“lo sviluppo sostenibile, lungi dall’essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto un processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali”.