Nel testo del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 gennaio compare "a sorpresa" una norma sullo smantellamento delle centrali nucleari, vi proponiamo il testo dell'art. 25 accompagnato, laddove ritenuto necessario da brevi commenti.
1. I pareri riguardanti i
progetti di disattivazione di impianti nucleari, per i quali sia stata
richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230 da almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle amministrazioni
competenti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, il termine di
cui al periodo precedente può essere prorogato dall'amministrazione procedente
di ulteriori sessanta giorni.
2. Qualora le amministrazioni
competenti non rilascino i pareri entro il termine previsto al comma 1, il
ministero dello Sviluppo economico convoca una conferenza di servizi, che si
svolge secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di
concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni.
Si tratta di disposizioni che tendono ad accelerare le operazioni di decomissioning delle centrali nucleari; la particolarità sta nel comma 2 che attribuirebbe al Ministero dello sviluppo economico un potere di attivazione(convocando una conferenza di servizi) che sostituisce l'inerzia delle autorità competenti. Ma chi sono queste autorità competenti? sono i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, la regione o provincia autonoma interessata e l'ANPA, che devono fornire un parere in merito alle operazioni di smantellamento dell'impianto (si veda nel dettaglio l'art. 55 d.lgs 230/1995).
3. Al fine di ridurre i tempi e i
costi nella realizzazione delle operazioni di smantellamento degli impianti
nucleari e di garantire nel modo più efficace la radioprotezione nei siti
interessati, fermo restando le specifiche procedure previste per la
realizzazione del Deposito nazionale e del Parco tecnologico di cui al decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modifiche e integrazioni, la Sogin Spa , segnala entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al
ministero dello Sviluppo economico e alle autorità competenti, nell'ambito
delle attività richieste ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962
n. 1860 e dell'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, le operazioni e gli interventi per i quali risulta prioritaria
l'acquisizione delle relative autorizzazioni, in attesa dell'ottenimento
dell'autorizzazione alla disattivazione. Il ministero dello Sviluppo economico
convoca la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al
fine di concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta
giorni.
La norma prevede che la Sogin, nell'ambito di operazioni e interventi, attinenti alla disattivazione, atti a garantire la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione, segnali al Ministero dello Sviluppo economico quali di queste operazioni risultino prioritarie prima dell'autorizzazione allo smantellamento dell'impianto. Ciò potrebbe essere compreso nell'ottica della riduzione dei tempi di smantellamento, ma non se ne comprende la ragione economica; ciò che invece desta perplessità è il possibile utilizzo di questa norma da parte della Sogin per realizzare operazioni che non hanno nulla a che vedere con la radioprotezione dei lavoratori o della popolazione. Basti pensare che non di rado l'art. 6 della legge 1860/1962, che all'ultimo comma disciplina l'autorizzazione per la modifica di impianti, è stato utilizzato per la creazione di depositi temporanei di rifiuti radioattivi.
4. Fatte salve le specifiche
procedure previste per la realizzazione del Deposito nazionale e del Parco
tecnologico richiamate al comma 3,
l 'autorizzazione alla realizzazione dei progetti di
disattivazione rilasciata ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n.230 nonché le autorizzazioni di cui all'articolo 6 della legge 31
dicembre 1962 n. 1860, e all'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, valgono anche quale dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità e urgenza, costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e
sostituiscono ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione,
licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque
denominati, previsti dalle norme vigenti costituendo titolo alla esecuzione
delle opere. Per il rilascio dell'autorizzazione è fatto obbligo di richiedere
il parere motivato del Comune e della Regione nel cui territorio ricadono le
opere di cui al presente comma, fatta salva l'esecuzione della Valutazione
d'impatto ambientale ove prevista. La Regione competente può promuovere accordi tra il
proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al presente
comma, per individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Una volta ottenuta, l'autorizzazione alla realizzazione dei progetti di disattivazione dell'impianto acquisirebbe una valenza giuridica rilevante; costituirebbe titolo alla esecuzione delle opere; sostituirebbe ogni altro provvedimento amministrativo previsto dalle norme vigenti interessanti l'attività e l'area in cui si trova la centrale; in altri termini l'autorizzazione varrebbe quale autorizzazione,concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso.
5. La componente tariffaria di
cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,
e successive modifiche e integrazione è quella di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Detta componente tariffaria è
impiegata, a titolo definitivo, esclusivamente per il finanziamento della
realizzazione e gestione del Deposito nazionale e delle strutture tecnologiche
di supporto, limitatamente alle attività funzionali allo smantellamento delle
centrali elettronucleari e degli impianti nucleari dismessi, alla chiusura del
ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti. Per le
altre attività, il finanziamento è erogato a titolo di acconto e sarà
successivamente recuperato attraverso il corrispettivo per l'utilizzo delle
strutture del Parco tecnologico e del Deposito nazionale, secondo modalità
stabilite dal ministro dello Sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per
l'energia e il gas
6. Il comma 104 della legge 23 agosto 2004, n. 239 è sostituito dal seguente comma: «I soggetti produttori e
detentori di rifiuti radioattivi conferiscono, nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria, anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle
indicazioni dell'Unione europea, tali rifiuti per la messa in sicurezza e lo
stoccaggio al Deposito nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31. I tempi e le modalità tecniche del
conferimento sono definiti con decreto del ministero dello Sviluppo economico,
di concerto con il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del
mare, anche avvalendosi dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.».
Il testo che si intende modificare è il seguente: " I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi di cui al comma 100 conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni dell'Unione europea, tali rifiuti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio al deposito di cui al comma 100 o a quello di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, a seconda della categoria di appartenenza. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono definiti i tempi e le modalità tecniche del conferimento".
Maria Giovanna Laurenzana
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