Si rivolge l’attenzione alla disciplina applicabile al rilascio del nulla osta per le installazioni di depositi “temporanei” di rifiuti radioattivi.
Per rifiuti radioattivi si intendono:
- in ambito internazionale
"... qualsiasi materiale che contiene o é contaminato da radionuclidi a concentrazioni o livelli di radioattività superiori alle "quantità esenti" stabilite dalle Autorità Competenti, e per i quali non è previsto alcun uso ..."
(Dal Glossario IAEA)
"... materiale radioattivo in forma solida, liquida o gassosa per il quale non é previsto alcun ulteriore uso e che é tenuto sotto controllo come rifiuto radioattivo dall'Organismo Nazionale a ciò preposto secondo le norme e le leggi nazionali"
(Art. 2 punto "h" della Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management")
- secondo la legge italiana
"... qualsiasi materia radioattiva, ancorchè contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, di cui non è previsto il riciclo o la riutilizzazione ..."
(Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 230 modificato dall' Art. 4, comma 3/i del Decreto Legislativo 241/00).
L’art. 4 del d.lgs 230/95 definisce le nozione di gestione, smaltimento e di smaltimento nell’ambiente dei rifiuti radioattivi come:
♦ gestione: “insieme delle attivita' concernenti i rifiuti: raccolta, cernita, trattamento e condizionamento, deposito, trasporto, allontanamento e smaltimento nell'ambiente”
♦ smaltimento: “collocazione dei rifiuti, secondo modalita' idonee, in un deposito, o in un determinato sito, senza intenzione di recuperarli”
♦ smaltimento nell’ambiente: “immissione pianificata di rifiuti radioattivi nell'ambiente in condizioni controllate, entro limiti autorizzati o stabiliti dal presente decreto”.
L’impiego del materiale radioattivo, tra cui i rifiuti, è disciplinato dall’art. 27 del decreto legislativo sopra citato, il quale al primo comma dispone: “Gli impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici, laboratori, adibiti ad attività comportanti, a qualsiasi titolo, la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie, il trattamento, il deposito e l'eventuale smaltimento nell'ambiente di rifiuti nonché l'utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, debbono essere muniti di nulla osta preventivo secondo quanto stabilito nel presente capo”; mentre il deposito e lo smaltimento sono disciplinati dall’art. 33 del medesimo decreto 230/95, il quale prevede che “la costruzione, o comunque la costituzione, e l'esercizio delle installazioni per il deposito o lo smaltimento nell'ambiente, nonche' di quelle per il trattamento e successivo deposito o smaltimento nell'ambiente, di rifiuti radioattivi provenienti da altre installazioni, anche proprie, sono soggette a nulla osta preventivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', sentite la regione o la provincia autonoma interessata e l'ANPA”. Il decreto previsto dal secondo comma dovrebbe stabilire i livelli di radioattivita' o di concentrazione ed i tipi di rifiuti per cui si applicano le disposizioni di cui all’art. 33, nonche' le disposizioni procedurali per il rilascio dl nulla osta, in relazione alle diverse tipologie di installazione. Ad oggi tale decreto non è stato ancora adottato, per cui la disciplina attualmente applicata da parte del Ministero dello Sviluppo economico, per i depositi temporanei di rifiuti radioattivi, è quella prevista dagli art. 27 e 28 del medesimo decreto. Se così stanno le cose, il nulla osta per il deposito temporaneo di rifiuti radioattivi non è soggetto a nessun criterio normativo che imponga limiti di radioattività e concentrazione dei rifiuti, né a procedure controllate che assicurino la sicurezza del luogo ove verrà ubicato il deposito. Sono fatte salve le norme sulla valutazione di impatto ambientale, che garantiscono un controllo sull’adeguatezza del deposito rispetto all’ambiente circostante, ma attualmente non esiste nessuna norma che disciplina i siti adatti ad ospitare un deposito temporaneo di rifiuti radioattivi, come invece fa la regolametazione IAEA, né che definisca in modo preciso quali siano i rifiuti radioattivi e quale sia il livello di pericolosità.
È chiaro che l’attenzione generale è rivolta ai rifiuti provenienti dalle centrali atomiche in decommissioning presenti in Italia, collocati in depositi temporanei, spesso presenti nella stessa centrale dimessa, senza alcun criterio normativo. Basta pensare che secondo la regolamentazione IAEA, i depositi i non possono essere collocati vicino a sorgenti d’acqua a causa delle possibili infiltrazioni, mentre le centrali atomiche sono sempre adiacenti ad una sorgente d’acqua.
Ma rifiuti radioattivi sono anche provenienti da attività ospedaliere e sono numerosi, per cui una maggiore chiarezza sulla loro collocazione sarebbe auspicabile. Ciò sarebbe possibile con l’adozione del decreto ministeriale di cui all’art. 33 del d.lgs 230/1995 o con il recepimento della direttiva Euratom 2011/70.
Maria Giovanna Laurenzana
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