lunedì 19 novembre 2012

Nuova disciplina terre e rocce da scavo DM. n. 161/2012.


La gestione delle terre e rocce da scavo e dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione è sicuramente uno dei temi più delicati e complessi presenti nello scenario normativo nazionale.

La disciplina di tutela ambientale per la gestione delle terre e rocce da scavo e'contenuta nella parte quarta del dlgs. 152/2006 modificata dallo scorso 6 ottobre dal regolamento approvato con D.M. ATTM n. 161 del 10 agosto 2012.

Come evidenziato soprattutto dagli addetti ai lavori durante i numerosi convegni tenuti sul tema alla Fiera Ecomondo di Rimini nei giorni scorsi, (es. il confronto tra Assimpredil ANCE, Arpa Lombardia, Legambiente Lombardia e operatori de settore), il regolamento si rivela tagliato per la gestione delle terre e rocce derivanti dalle grandi opere, mentre per le realtà imprenditoriali medio piccole che realizzano cantieri di opere civili minori, rappresentanti un’aliquota importante dei produttori di TRS, il procedimento indicato dalla nuova normativa risulta essere una corsa ad ostacoli (soprattutto la parte relativa al piano di utilizzo), depotenziando notevolmente la possibilità di apportare impatti positivi sull’uso delle risorse naturali e sul ripristino del territorio.

Il provvedimento ministeriale, che si compone di 15 articoli e 9 allegati, sostituisce la previgente procedura prevista dall'art. 186 del d.lgs. 152/2006 per il riutilizzo dei materiali di scavo.

L'art. 1 del regolamento è destinato alle definizioni, che comprendono, oltre al concetto di "materiali da scavo", anche quello di "riporto", meglio inquadrato negli allegati. L'aver fornito una definizione specifica di riporti e aver regolamentato anche il loro riutilizzo (a certe condizioni possono essere equiparati ai sottoprodotti), dovrebbe permettere di superare - si auspica definitivamente - ogni residuo dubbio interpretativo rispetto alla gestione di tali materiali, ma soprattutto dovrebbe consentire di superare il problema della eccessiva onerosità degli scavi edilizi che stava ormai determinando l'arresto o il rallentamento di importanti progetti, in quanto gran parte del materiale scavato misto a residui antropici veniva qualificato come rifiuto e quindi avviato a smaltimento.

Gli articoli 2 e 3, invece, illustrano le finalità del decreto ministeriale e l'ambito di applicazione dello stesso, mentre l'art. 4 (Diposizioni generali) introduce l'equiparazione del materiale da scavo ai sottoprodotti, ricorrendo alcune condizioni similari a quelle stabilite dall'art. 184 bis del d.lgs. 152/2006.

Il successivo articolo 5, dunque, disciplina le modalità di presentazione e approvazioni del Piano di Utilizzo (prima comunemente denominato piano scavi), prevedendo nuovamente il coinvolgimento di ARPA quale ente tecnico e introducendo un meccanismo di silenzio assenso (90 giorni) per velocizzare l'iter di approvazione. Il regolamento, poi, considera anche la gestione delle possibili situazioni di emergenza (art. 6), gli obblighi di tenuta dei documenti specifici relativi agli   scavi (art. 7), la procedura di modifica del Piano di Utilizzo (art. 8), nonché le modalità di esecuzione del piano (art. 9) e i termini e tempi per il deposito del materiale scavo in attesa del riutilizzo (art. 10). Le ultime disposizioni attengono dunque alla fase di trasporto dei materiali scavati e agli adempimenti conclusivi del processo di riutilizzo, inclusa la gestione dei relativi dati e le modalità di verifica e controllo.

Per quanto concerne, invece, gli allegati, alcuni di questi hanno funzione di modello da seguire per la comunicazione di informazioni (es. documento di trasporto, dichiarazione di riutilizzo), mentre altri (es. allegato 1, 2 e 3) forniscono ulteriori indicazioni procedurali, quali la caratterizzazione del materiale o le procedure di campionamento, ovvero indicazioni maggiormente di merito, quali la spiegazione della c.d. "normale pratica industriale" che rileva per la qualifica dei materiali residui come sottoprodotti.

Importante è la disciplina che regola il periodo transitorio. Infatti, il regolamento specifica che, non solo i progetti di riutilizzo dei materiali di scavo già approvati, ma anche le procedure di valutazione in corso devono concludersi ai sensi della normativa previgente. E' comunque riconosciuta agli operatori la possibilità di chiedere la rimodulazione della procedura secondo quanto previsto dal D.M. 161/2012 entro 180 giorni dall'entrata in vigore di quest'ultimo. Per quanto riguarda, invece, gli interventi di scavo che vengono programmati successivamente all'entrata in vigore del regolamento, gli stessi saranno immediatamente assoggettati alla nuova disciplina. Da un lato, il regolamento apre la strada all'effettivo riutilizzo dei materiali da scavo con conseguente risparmio di costi, dall'altro, la procedura introdotto è piuttosto complessa e articolata. È, quindi, doveroso concludere evidenziando che la violazione degli obblighi sanciti dal regolamento può determinare automaticamente la cessazione della qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo, che dovrà essere, quindi, gestito come rifiuto.

Considerato inoltre che spesso nei cantieri ci si avvale di ditte per l'esecuzione di opere specialistiche (cioè ditte subappaltatrici) quest'ultime sono considerate a tutti gli effetti produttori di rifiuti anche se operano nei cantieri dei terzi. Pertanto e'opportuno inserire nei contratti stipulati tra imprese committenti e ditte subappaltatrici una clausola che stabilisca che "la raccolta, il trasporto, lo smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti da dette ditte nei cantieri dei committenti devono essere eseguiti a loro cura e spese ai sensi dell'art. 188 coma 2 Dlgs 152 2006. Secondo il combinato disposto degli art. 188 ter coma 2 lettera a art. 184 comma 3 lett. C e d e g nonché art. 190 comma 1 Dlgs 152/2006 sia la produzione sia il trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi provenienti da attività di demolizione, costruzione e scavo sono esclusi dal l'obbligo di tenuta di registro carico e scarico rifiuti e mud in futuro comunicazione Sistri a prescindere dal numero dei dipendenti dell'impresa.

domenica 18 novembre 2012

Servizi pubblici locali:evoluzione della disciplina

Prima dell'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 23 bis d.l. 112/2008, i servizi pubblici locali di rilevanza economica potevano essere erogati (d.lgs 267/2000) o da parte di società di capitali individuate attraverso procedure ad evidenza pubblica, o da parte di società a capitale misto pubblico e privato, nelle quali però il socio privato fosse scelto attraverso gare a evidenza pubblica (predeterminando necessariamente i futuri compiti operativi dello stesso), oppure da parte di società in house. In quest'ultimo caso, l'Amministrazione eroga il servizio in modo diretto seppure con l'intermediazione di un'entità societaria la quale, soddisfatti determinati requisiti, è considerabile una longa manus dell'amministrazione.
Le società in house sono state oggetto di numerose sentenze della Corte di Giustizia poichè ogni volta che un soggetto pubblico conclude un contratto che sia di concessione o di appalto con un soggetto terzo, è interesse del diritto comunitario che siano rispettati determinati principi posti a tutela della concorrenza tra tutte le imprese dell'UE. 
La Corte di Giustizia con la famosa sentenza Teckal del 18 novembre 1999 ha fatto chiarezza sulle condizioni necessarie affinchè il contratto di concessione con cui viene affidata la gestione di un servizio pubblico non debba essere necessariamente preceduto da una procedura concorrenziale. tali condizioni sarebbero: il  c.d. controllo analogo (che si ha quando l'amministrazione effettua un controllo sulla società analogo a quello che la società ha sui propri servizi, garantito dalla necessaria assenza totale di apporto di capitale privato e una partecipazione totale pubblica, nonchè da una serie di ulteriori limiti tra cui l'impossibilità prevista dallo statuto di alienare quote di capitale a soggetti privati) e la realizzazione della parte più importante delle attività della società con l'Ente pubblico che la controlla. In tali casi la società in house non può essere considerata un soggetto terzo rispetto all'amministrazione affidante.
A livello nazionale, l'art. 35 L. 448/2001 e l'art. 14 d.l. 269/2003 hanno successivamente vietato la gestione formalmente pubblica dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, imponendo, in caso di scelta per la gestione sostanzialmente pubblica, l'impiego delle forme societarie (in house).
L'art. 23 bis d.l. 112/ 08 ha rovesciato gli equilibri abrogando il comma 5 dell'art. 113 del TUEL e ha prescritto che in via ordinaria, la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica debba essere affidata a imprenditori o società private scelte mediante procedure a evidenza pubblica e privata, a condizione che venisse messa a gara la qualità di socio privato congiuntamente all'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, e che al socio venisse attribuita una partecipazione non inferiore al 40%. Si era quindi optato per un modello di gestione dei servizi pubblici locali improntato al ricorso al mercato.L'art. 23 bis è stato oggetto di ricorso alla Corte Costituzionale, la quale ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale, affermando la piena compatibilità dell'articolo sia con la normativa comunitaria sia con la normativa nazionale (sentenza n. 325 del 17/11/2010). 
Come noto, l'articolo 23 bis è stato oggetto di consultazione referendaria e di conseguente totale abrogazione. 
Successivamente l'art. 4 del dl 138/2011 modificato dalla legge di conversione 148/2011 e dal d.l. 1/2012, rubricato "adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'unione europea" ha nuovamente regolamentato l'affidamento dei servizi pubblici locali dettando una disciplina che ricalcava l'impostazione dell'art. 23 bis quanto alla ratio liberalizzatrice e pro-concorrenziale, imponendo l'esternalizzazione dei servizi e rendendo ancor più remote le ipotesi eccezionali di affidamento diretto. La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la normativa poichè viola il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare ex art. 75 Cost.
Ad oggi la gestione dei servizi pubblici locali è regolata dai principi comunitari, dall’art. 113 TUEL, dall’art. 3 bis del DL 138/2011, dal nuovo art. 34 commi 13-18 del DL 179/2012 (ancora non convertito) e dalle varie leggi di settore.
Il DL crescita bis in un lungo articolo rubricato “Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti,i servizi pubblici locali, la valorizzazioni dei beni culturali ed i comuni” torna a disciplinare la materia in oggetto. Il comma 13 dell’art. 34 -per assicurare il rispetto della disciplina europea,  la  parità  tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire  una adeguata informazione alla collettività  di  riferimento- dispone che l’affidamento del servizio sia effettuato sulla base di una apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. 
Il comma 16 aggiunge il comma 1 bis all’art. 3-bis del DL 138/2011, disponendo che le procedure per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei (di cui al comma 1).

Per quanto riguarda il periodo transitorio il comma 14 prevede che per gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto, la relazione prevista al comma 13 deve essere pubblicata entro il 31 dicembre 2013. Per gli affidamenti per i quali non è prevista una data di scadenza, gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, un termine di scadenza dell’affidamento, pena la cessazione del rapporto medesimo alla data del 31 dicembre 2013. Gli affidamenti diretti nati alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c., cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano improrogabilmente e senza necessità di un’apposita deliberazione dell’ente, il 31 dicembre 2020 (c. 15).
Tali disposizioni non si applicano al servizio di distribuzione del gas naturale e al servizio di distribuzione di energia elettrica, già disciplinati da leggi di settore.
Maria Giovanna Laurenzana

lunedì 5 novembre 2012

A.U., la Regione non può rimanere in silenzio


articolo tratto da Rinnovabili.it 
Il Consiglio di Stato dichiara illegittimo il comportamento silente tenuto delle amministrazioni sull’istanza di autorizzazione unica per la costruzione di un impianto fotovoltaico
Rispettando i principi comunitari di semplificazione dei procedimenti autorizzativi a favore degli impianti da fonti rinnovabili, con sentenza n. 5413 del 23 ottobre 2012, il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittimo il comportamento silente tenuto dalle Regioni che hanno l’obbligo di condurre il procedimento nel rispetto delle normative di settore, espressione dei principi di economicità e di efficacia dell’azione amministrativa, nonché dei principi dell’ordinamento comunitario, concludendo lo stesso nel termine tassativamente prescritto.

Nella specie, di fronte alla richiesta di autorizzazione unica per la costruzione di un impianto fotovoltaico la Regione (nel caso in esame, la Regione Puglia) deve comunque esprimersi (o in positivo o in negativo), entro un termine ben preciso (180 giorni). Tale termine di conclusione del procedimento è di natura perentoria.
In generale, la legge 241/90 sancisce l’obbligo per l’amministrazione di concludere ogni procedimento con provvedimento espresso entro un termine certo, che è quello generale (attualmente ridotto da 90 a 30 giorni) o quello indicato da specifiche disposizioni di legge, come la normativa speciale di cui al  Dlgs del 387/2003 (attuativo della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili).

Secondo tale disciplina gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti a una autorizzazione unica  rilasciata a seguito di un procedimento, anche questo unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate. Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire e a mettere in funzione l’impianto (in conformità al progetto approvato).
Il decreto statuisce che il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica si concluda nel termine massimo di 180 giorni dalla presentazione della richiesta. Tale termine, come chiarito dalla Corte Costituzionale, è di natura perentoria, in quanto costituisce principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia e risulta “ispirato alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo” (C. Cost. sent. 282/09).
Pertanto, afferma il Consiglio di Stato, la mancata adozione di un provvedimento espresso sulla richiesta autorizzazione unica è del tutto ingiustificata e configura un sostanziale inadempimento.
Maria Giovanna Laurenzana

giovedì 20 settembre 2012

Il SIN di Taranto: vicenda giudiziaria Ilva, bonifica quartiere Tamburi mai effettuata, AIA Ilva, DL. 129/2012


IL SIN di Taranto: vicenda giudiziaria Ilva, bonifica quartiere Tamburi mai effettuata, AIA Ilva, DL. 129/2012.   

    I siti di interesse nazionale (SIN) sono regolati dall’art. 252 del decreto legislativo 152/2006, si        tratta di una particolare categoria di siti inquinati richiedenti attività di bonifica, ovvero siti che sono portatori di un interesse che travalica l’ambito locale o regionale. C’è un interesse nazionale che giustifica l’intervento dello Stato nella conduzione della procedura, infatti la competenza è attribuita al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
La Legge 9/12/1998, n. 426, all'articolo 1, disciplina la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, anche al fine di consentire il concorso pubblico. Il comma 4 individua, tra i 57 siti di bonifica di interesse nazionale, quello di “Taranto”, atteso l'alto livello di inquinamento dell'area e l'elevata compromissione delle diverse matrici ambientali e conseguente pericolo per la salute della collettività. Il SIN di Taranto è stato poi perimetrato con Decreto del Ministero dell'Ambiente 10/1/2000.

Per quanto riguarda l'area di Taranto, è stato stipulato apposito Accordo di Programma in data 11 aprile 2008 e, successivamente, vi è stato un Protocollo d'Intesa sul SIN di Taranto il 5 novembre 2009.

Taranto dal 1961 “ospita” il più importante polo siderurgico d’Europa: l’Italsider, che dal 1988 muta la denominazione in “Ilva” a causa della messa in liquidazione del gruppo Italsider-Finsider.  Privatizzato nel 1995, oggi di proprietà del gruppo Riva, si estende per 15 milioni di metri quadrati ed occupa quasi 13 mila fra operai, impiegati e dirigenti.

L’Ilva di Taranto è da anni sul banco degli imputati per disastro ambientale e sanitario. Già dagli anni ‘90 con due delibere del Consiglio dei Ministri veniva dichiarato e confermato il territorio della provincia di Taranto quale “area ad elevato rischio ambientale”, e veniva approvato il “Piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Taranto”.



La vicenda giudiziaria.

Il 26 luglio 2012 la procura di Taranto emette un provvedimento con cui il GIP Todisco dispone il sequestro senza facoltà d’uso dell’intera area a caldo dello stabilimento siderurgico ILVA, ovvero l’area agglomerazione, i parchi minerali, le cokerie, l’area altiforni, le acciaierie e la gestione materiali ferrosi. Alle operazioni dovranno sopraintendere due funzionari dell’Arpa Puglia e uno dei dipartimenti di prevenzione dell’ASL di Bari che dovranno anche garantire il rispetto delle norme di sicurezza. Il GIP dispone gli arresti domiciliari per 8 indagati tra dirigenti ed ex dirigenti. Le accuse sono disastro doloso e colposo, avvelenamento di sostanze alimentari, omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, danneggiamento aggravato di beni pubblici, getto e sversamento di sostanze pericolose, inquinamento atmosferico.

         A gennaio 2012, nell’ambito dell’incidente probatorio, e’stata depositata la maxi   perizia sull’ILVA di circa 500 pagine effettuata dal pool di chimici Sanna, Monteguzzi, Santilli e  Felici dalla quale è emersa la realtà che gli abitanti di Taranto conoscono da anni “dallo stabilimento si diffondono gas, vapori, sostanze aeriformi e sostanze solide (polveri etc) contenenti sostanze pericolose per la salute dei lavoratori operanti all’interno degli impianti e per la popolazione del vicino centro abitato di Taranto e eventualmente di altri viciniori, con particolare riguardo a Benzo(a)pirene, Ipa di varia natura e composizione nonché diossine, Pcb, polveri di minerali”.

         Sulla questione è stata presentata anche una perizia epidemiologica che così conclude:

“l’esposizione continuata agli inquinanti dell’atmosfera emessi dall’impianto siderurgico ha causato e causa nella popolazione fenomeni degenerativi di apparati diversi dell’organismo umano che si traducono in eventi di malattia e di morte”.

Il 3 agosto arriva un altro provvedimento del GIP, che dispone il risanamento degli impianti sequestrati ma senza prevedere alcuna facoltà d’uso degli stessi ai fini produttivi.

Il GIP revoca l’incarico di custode giudiziario al presidente dell’Ilva Bruno Ferrante per conflitto di interessi.

L’Ilva deposita due appelli ed una richiesta di incidente di esecuzione al Tribunale del Riesame di stabilire se il GIP fosse competente ad emettere le ordinanze impugnate per le quali viene richiesto l’annullamento. Secondo i legali dell’acciaieria, poteva emettere ulteriori provvedimenti solo il Riesame, che aveva confermato il sequestro degli impianti consentendo l’utilizzo “in funzione” della eliminazione delle situazioni di pericolo e dell’avvio di un monitoraggio in continuo.

Il 7 agosto 2012 il collegio del Riesame conferma gli arresti domiciliari per Emilio Riva, per il figlio Nicola e per un ex dirigente. L’attuale presidente viene nominato custode ed amministratore di aree e impianti. Vengono revocati i domiciliari per cinque degli otto dirigenti Ilva. Viene decisa la facoltà d’uso a patto che l’uso sia finalizzato alla bonifica e al risanamento ambientale. I custodi dovranno garantire la sicurezza degli impianti realizzando tutte le misure tecniche necessarie per eliminare situazioni di pericolo.

Nelle ultime ore i custodi giudiziari hanno dato l’ordine di avviare le procedure di spegnimento degli altoforni 1 e 5 e di tutte le batterie delle cokerie (ad esclusione della 7 e della 8) e la chiusura dell’acciaieria 1.

   

Tamburi: il quartiere dove i bambini non possono giocare e la bonifica mai effettuata.

L’area maggiormente esposta al rischio inquinamento è il quartiere periferico “Tamburi”situato a ridosso dell’industria siderurgica.

Nel 2010 al fine di procedere alla bonifica e messa in sicurezza del suddetto quartiere ai sensi dell’art. 242 dlgs. 152/2006, è stata eseguita la caratterizzazione da parte dell’Ing. Tommaso Farenga ed i risultati ottenuti hanno portato a denominare la zona ufficialmente ‘inquinata’. Si è parlato di berillio, presente in un quarto dei campionamenti fatti: un metallo pesante che nel suolo del quartiere supera del 30-40% (a seconda delle zone) il valore minimo preso in esame nell’Analisi di rischio –effettuata fino a 5 metri di profondità su 75 ettari di strade asfaltate e non- e che si è resa necessaria dopo i risultati della caratterizzazione.

I risultati dell’Analisi di rischio nello specifico hanno evidenziato “ un rischio totale per le sostanze cancerogene, scenario bambini, pari ad un valore che risulta essere non accettabile (3.86E-05 mentre 1E-05 è il valore limite D.Lgs.152/06). I rischi per sostanze cancerogene derivanti da ciascun contaminante, per il suolo superficiale è risultato non accettabile per PCB (ingestione di suolo e contatto dermico) e Berillio (ingestione di suolo). Il rischio totale (HI) per le sostanze non cancerogene è pari a 3.12 (1 è il valore limite D.Lgs.152/06) e risulta non accettabile’’. E’ dunque emerso un rischio sanitario per sostanze cancerogene e non cancerogene diversamente distribuite nelle aree analizzate. Il rischio non accettabile per il suolo superficiale riguarda anche i seguenti composti: Benzo(a)pirene, Antimonio, Ferro, Piombo, Manganese. Nel caso di Berillio, Ferro e Manganese si sono verificati superamenti dei limiti consentiti per legge in tutte le aree analizzate.
Ricordiamo, infine, che, sebbene si rendano necessari interventi d’emergenza di bonifica e di messa in sicurezza delle aree contaminate, la presenza costante della fonte inquinante nei pressi del centro abitato, continuerà a rappresentare un rischio per la salute degli abitanti del quartiere Tamburi per il verificarsi di successive nuove deposizioni sui terreni e poiché gli inquinanti vengono assunti anche e soprattutto per inalazione (non solo per contatto)
”.

Ma nonostante i risultati dell’Analisi di rischio, il Rione Tamburi ad oggi non ha ancora subito alcun trattamento di bonifica.



         Autorizzazione integrata ambientale.

         Il D. Lgs. 18/2/2005 n. 59 recepisce integralmente la Direttiva IPPC che prescrive la sottoposizione degli impianti riportati nell'allegato I ad una autorizzazione ambientale unica denominata AIA, sostitutiva di tutte le altre autorizzazioni ambientali eventualmente necessarie in base alle normative di settore. Il riferimento è all'elenco di cui all'allegato II (in cui rientrano Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, Autorizzazione allo scarico di cui al D. Lgs. 152/1999, Autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti di cui al D. Lgs. 22/1997). Viene anche previsto il coordinamento tra IPPC e sistemi di certificazione ambientale. Da sottolineare che la disciplina in tema di AIA va coordinata con gli articoli 216 e 216 R.D. 27/7/1934 n. 1265 (“Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”, c. d. TULLSS).
Il D. Lgs. 3/4/2006 n. 152, regola la Valutazione di Impatto Ambientale, la Valutazione Ambientale Strategica, i rifiuti, gli scarichi industriali, la bonifica di siti contaminati, i “Siti di Interesse Nazionale” ai fini della bonifica, l'Autorizzazione Integrata Ambientale. il coordinamento tra VIA e AIA, disponendo (nella versione in vigore il 31/7/2007) una integrazione facoltativa della VIA nell'AIA e successivamente la sostituzione dell’AIA con la VIA.
In particolare, l'art. 29-quater disciplina la procedura per il rilascio dell'AIA. Il comma 15 dispone che “in considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessità e del preminente interesse nazionale dell'impianto”, possono essere conclusi specifici accordi tra le amministrazioni al fine di garantire, “in conformità con gli interessi fondamentali della collettività, l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali”. Sono poi previsti accordi di programma (art. 246) con riferimento alla bonifica di siti contaminati, per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti. Ai sensi dell'art. 252, ai fini della bonifica possono essere individuati siti di interesse nazionale: viene ripresa la legge 426/1998. Inoltre, ai sensi dell'art. 252-bis, sono individuati siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale e lo sviluppo economico-produttivo, tra cui quelli di cui alla legge 426/1998 ed ulteriori (si veda il D.M. 18 settembre 2001, n. 468).
Il D. Lgs. 13/8/2010 n. 155 ha recepito la Direttiva 2008/50/CE sulla “qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”. La finalità è quella di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso; ottenere informazioni sulla qualità dell'aria ambiente (intesa come l'aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro definiti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) come base per individuare le misure da adottare per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi dell'inquinamento sulla salute umana e sull'ambiente e per monitorare le tendenze a lungo termine, nonché i miglioramenti dovuti alle misure adottate; mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi; garantire al pubblico le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente. Il predetto decreto stabilisce, tra l'altro, i valori limite per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio.


L’AIA prevede che una fabbrica sia autorizzata se adotta le BAT, ossia le migliori tecnologie disponibili. Il dlgs 59/2005 all’art. 7 definisce così il significato di “disponibili”:le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide
nell’ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purche’ il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;

Una tale definizione di “disponibile” porta a subordinare l’efficacia tecnica alle ragioni della “ragionevolezza economica”.

La risposta sta nell’articolo 8 della normativa sull’AIA (dlgs 59/2005) che è stato trasfuso nell’art. 29 septies del Codice dell’Ambiente (dlgs 152/2006).

Art. 8. Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale

Se, a seguito di una valutazione dell’autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di
assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l’autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.


Dalla perizia dei chimici risulta infatti che le tecnologie dell’Ilva non rientrano nelle migliori BREF (Bat Reference), ossia nelle migliori
tecnologie in assoluto. In alcuni casi le tecnologie adottate sono fuori dal “range” delle Bref, e questo è gravissimo, perché vuol dire che i vari tecnici della Commissione Aia, compresi quelli degli enti locali, non hanno vigilato, o hanno vigilato al contrario, come sembra emergere dalle intercettazioni, dove compaiono alcuni nomi.

Il 30 settembre è fissato come termine per il rilascio della nuova AIA.

 D.L. 129/2012 Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto.


Il decreto legge 129/2012 si compone di tre articoli, è volto – secondo quanto evidenziato nelle premesse e nella relazione illustrativa – a fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto. Un Protocollo d’intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto è stato stipulato il 26 luglio 2012 tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per la coesione territoriale, la regione Puglia, la provincia di Taranto, il Comune di Taranto e il Commissario straordinario del Porto di Taranto. Il quadro complessivo degli interventi  del Protocollo ammonta a 336,7 milioni di euro.

Il provvedimento, che è stato approvato dall'Assemblea nella seduta di martedì 18 settembre, non è stato modificato e passa ora all'esame del Senato.

Passando al contenuto del provvedimento, l’art. 1,comma 1, demanda a un D.P.C.M. la nomina di un Commissario straordinario al fine di assicurare l’attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d’intesa del 26 luglio 2012 in cui sono compresi gli interventi che fanno riferimento alle risorse stanziate con le delibere CIPE del 3 agosto 2012 per un importo specificato nella norma pari a euro 110.167.413 a valere sulle risorse della regione Puglia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, la cui realizzazione è ritenuta prioritaria.

Il Commissario, la cui nomina non dà diritto ad alcun compenso, resta in carica per la durata di un anno prorogabile con un ulteriore D.P.C.M. e può avvalersi di un soggetto attuatore e degli uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché di organismi partecipati di cui all’art. 4, comma 2, del Protocollo (comma 6). Al Commissario è intestata un’apposita contabilità speciale (comma 4) e il comma 7 dell’art. 1 specifica le disposizioni applicabili in materia di controlli e di rendicontazione.

L’art. 1, comma 2, precisa che restano fermi gli interventi previsti nel Protocollo di intesa con oneri a carico dell’Autorità portuale di Taranto e che, a tal fine, è assicurato il coordinamento fra il Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 ed il commissario straordinario dell’Autorità portuale di Taranto.

L’art. 1, comma 3, prevede che all’attuazione degli altri interventi previsti nel Protocollo sono altresì finalizzate risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’esercizio finanziario 2012 , nel limite massimo di 20 milioni di euro.

Sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 5, il Commissario è individuato quale soggetto attuatore per l’impiego delle risorse, per un importo pari a 30 milioni di euro, del Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Competitività, nonché delle risorse già assegnate nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Reti e Mobilità, per un importo pari ad euro 14 milioni.

Il comma 8 dell’art. 1 prevede, inoltre, che i finanziamenti a tasso agevolato a valere sul cd. Fondo rotativo Kyoto art. 57 D.L. 83/ 2012 fino ad un importo massimo di 70 milioni di euro - possono essere concessi, secondo i criteri e le modalità definiti dal medesimo articolo 57, anche per gli interventi di riqualificazione e di ambientalizzazione compresi nell’area del sito di interesse nazionale di Taranto.

L’art. 2 riconosce, infine, l’area industriale di Taranto area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 27del  decreto–legge 22 giugno 2012, n. 83, che consente di attivare i progetti di riconversione e riqualificazione industriale la cui finalità è quella di agevolare gli investimenti produttivi, anche di carattere innovativo, dei territori interessati. L’art. 3 dispone l’entrata in vigore del provvedimento.

Per quanto riguarda l'attività parlamentare, nella seduta del 14 agosto si sono svolte le comunicazioni del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e  del mare sulla situazione dell’ILVA di Taranto e sulle prospettive di riqualificazione presso le Commissioni riunite VIII e X. Nella seduta dell'Assemblea del  Senato del  5 settembre, infine, si è svolta un'informativa del  Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti e del  Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio e del mare sui più recenti sviluppi della vicenda dell'Ilva di Taranto.
Rosanna Carbotti
“lo sviluppo sostenibile, lungi dall’essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto un processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali”.