La
gestione delle terre e rocce da scavo e dei rifiuti inerti da costruzione e
demolizione è sicuramente uno dei temi più delicati e complessi presenti nello
scenario normativo nazionale.
La disciplina di tutela ambientale per la gestione delle terre e rocce da scavo e'contenuta nella parte quarta del dlgs. 152/2006 modificata dallo scorso 6 ottobre dal regolamento approvato con D.M. ATTM n. 161 del 10 agosto 2012.
La disciplina di tutela ambientale per la gestione delle terre e rocce da scavo e'contenuta nella parte quarta del dlgs. 152/2006 modificata dallo scorso 6 ottobre dal regolamento approvato con D.M. ATTM n. 161 del 10 agosto 2012.
Come
evidenziato soprattutto dagli addetti ai lavori durante i numerosi convegni
tenuti sul tema alla Fiera Ecomondo di Rimini nei giorni scorsi, (es. il confronto tra
Assimpredil ANCE, Arpa Lombardia, Legambiente Lombardia e operatori de settore),
il regolamento si rivela tagliato per la gestione delle terre e rocce derivanti
dalle grandi opere, mentre per le realtà imprenditoriali medio piccole che
realizzano cantieri di opere civili minori, rappresentanti un’aliquota
importante dei produttori di TRS, il procedimento indicato dalla nuova
normativa risulta essere una corsa ad ostacoli (soprattutto la parte relativa
al piano di utilizzo), depotenziando notevolmente la possibilità
di apportare impatti positivi sull’uso delle risorse naturali e sul ripristino
del territorio.
Il
provvedimento ministeriale, che si compone di 15 articoli e 9 allegati,
sostituisce la previgente procedura prevista dall'art. 186 del d.lgs. 152/2006
per il riutilizzo dei materiali di scavo.
L'art.
1 del regolamento è destinato alle definizioni, che comprendono, oltre al
concetto di "materiali da scavo", anche quello di
"riporto", meglio inquadrato negli allegati. L'aver fornito una
definizione specifica di riporti e aver regolamentato anche il loro riutilizzo
(a certe condizioni possono essere equiparati ai sottoprodotti), dovrebbe
permettere di superare - si auspica definitivamente - ogni residuo dubbio
interpretativo rispetto alla gestione di tali materiali, ma soprattutto
dovrebbe consentire di superare il problema della eccessiva onerosità degli
scavi edilizi che stava ormai determinando l'arresto o il rallentamento di
importanti progetti, in quanto gran parte del materiale scavato misto a residui
antropici veniva qualificato come rifiuto e quindi avviato a smaltimento.
Gli
articoli 2 e 3, invece, illustrano le finalità del decreto ministeriale e
l'ambito di applicazione dello stesso, mentre l'art. 4 (Diposizioni generali)
introduce l'equiparazione del materiale da scavo ai sottoprodotti, ricorrendo
alcune condizioni similari a quelle stabilite dall'art. 184 bis del d.lgs. 152/2006.
Il
successivo articolo 5, dunque, disciplina le modalità di presentazione e
approvazioni del Piano di Utilizzo (prima comunemente denominato piano scavi),
prevedendo nuovamente il coinvolgimento di ARPA quale ente tecnico e
introducendo un meccanismo di silenzio assenso (90 giorni) per velocizzare
l'iter di approvazione. Il regolamento, poi, considera anche la gestione delle
possibili situazioni di emergenza (art. 6), gli obblighi di tenuta dei
documenti specifici relativi agli scavi
(art. 7), la procedura di modifica del Piano di Utilizzo (art. 8), nonché le
modalità di esecuzione del piano (art. 9) e i termini e tempi per il deposito
del materiale scavo in attesa del riutilizzo (art. 10). Le ultime disposizioni
attengono dunque alla fase di trasporto dei materiali scavati e agli
adempimenti conclusivi del processo di riutilizzo, inclusa la gestione dei
relativi dati e le modalità di verifica e controllo.
Per
quanto concerne, invece, gli allegati, alcuni di questi hanno funzione di
modello da seguire per la comunicazione di informazioni (es. documento di
trasporto, dichiarazione di riutilizzo), mentre altri (es. allegato 1, 2 e 3)
forniscono ulteriori indicazioni procedurali, quali la caratterizzazione del
materiale o le procedure di campionamento, ovvero indicazioni maggiormente di
merito, quali la spiegazione della c.d. "normale pratica industriale"
che rileva per la qualifica dei materiali residui come sottoprodotti.
Importante
è la disciplina che regola il periodo transitorio. Infatti, il regolamento
specifica che, non solo i progetti di riutilizzo dei materiali di scavo già
approvati, ma anche le procedure di valutazione in corso devono concludersi ai
sensi della normativa previgente. E' comunque riconosciuta agli operatori la
possibilità di chiedere la rimodulazione della procedura secondo quanto
previsto dal D.M. 161/2012 entro 180 giorni dall'entrata in vigore di
quest'ultimo. Per quanto riguarda, invece, gli interventi di scavo che vengono
programmati successivamente all'entrata in vigore del regolamento, gli stessi
saranno immediatamente assoggettati alla nuova disciplina. Da un lato, il
regolamento apre la strada all'effettivo riutilizzo dei materiali da scavo con
conseguente risparmio di costi, dall'altro, la procedura introdotto è piuttosto
complessa e articolata. È, quindi, doveroso concludere evidenziando che la
violazione degli obblighi sanciti dal regolamento può determinare
automaticamente la cessazione della qualifica di sottoprodotto del materiale da
scavo, che dovrà essere, quindi, gestito come rifiuto.
Considerato
inoltre che spesso nei cantieri ci si avvale di ditte per l'esecuzione di opere
specialistiche (cioè ditte subappaltatrici) quest'ultime sono considerate a
tutti gli effetti produttori di rifiuti anche se operano nei cantieri dei
terzi. Pertanto e'opportuno inserire nei contratti stipulati tra imprese
committenti e ditte subappaltatrici una clausola che stabilisca che "la
raccolta, il trasporto, lo smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti da dette
ditte nei cantieri dei committenti devono essere eseguiti a loro cura e spese
ai sensi dell'art. 188 coma 2 Dlgs 152 2006. Secondo il combinato disposto
degli art. 188 ter coma 2 lettera a art. 184 comma 3 lett. C e d e g nonché
art. 190 comma 1 Dlgs 152/2006 sia la produzione sia il trasporto in conto
proprio di rifiuti non pericolosi provenienti da attività di demolizione,
costruzione e scavo sono esclusi dal l'obbligo di tenuta di registro carico e
scarico rifiuti e mud in futuro comunicazione Sistri a prescindere dal numero
dei dipendenti dell'impresa.
Ma il silenzio assenzio mi sembra che cada se non vi é avvenuta autorizzazione dal comune mi pare, o no?
RispondiEliminaHo scritto qualcosa qui: http://sandrostudio.com/corsi/corso-rocce-e-terre-da-scavo-alla-foldtani-it/
L'art. 5 comma 3 del decreto risulta un po' controverso; infatti prima sembra richiedere un parere espresso (di diniego o di approvazione) poi però introduce quella sorta di silenzio assenso
RispondiEliminaquesto è il testo:" 3. Nel caso in cui per il materiale da scavo il Piano di Utilizzo dimostri che le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 del presente regolamento non superino le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione secondo il Piano di Utilizzo, l'Autorità competente, entro novanta giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo o delle eventuali integrazioni, in conformità a quanto previsto dal comma 2, approva il Piano di Utilizzo o lo rigetta. In caso di diniego è fatta salva la facoltà per il proponente di presentare un nuovo Piano di Utilizzo. L'Autorità competente ha la facoltà di chiedere all'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale (APPA), con provvedimento motivato secondo i criteri di cui al seguente comma 10, entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2 o dell'eventuale integrazione, di verificare, sulla base del Piano di Utilizzo ed a spese del proponente secondo il tariffario di cui all'articolo 4, comma 3, la sussistenza dei requisiti dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del presente regolamento. In tal caso l'ARPA o APPA, può chiedere al proponente un approfondimento d'indagine in contraddittorio, accerta entro quarantacinque giorni la sussistenza dei requisiti di cui sopra, comunicando gli esiti all'Autorità competente. Decorso il sopra menzionato termine di novanta giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo all'Autorità competente o delle eventuali integrazioni, il proponente gestisce il materiale da scavo nel rispetto del Piano di Utilizzo, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera"