lunedì 19 novembre 2012

Nuova disciplina terre e rocce da scavo DM. n. 161/2012.


La gestione delle terre e rocce da scavo e dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione è sicuramente uno dei temi più delicati e complessi presenti nello scenario normativo nazionale.

La disciplina di tutela ambientale per la gestione delle terre e rocce da scavo e'contenuta nella parte quarta del dlgs. 152/2006 modificata dallo scorso 6 ottobre dal regolamento approvato con D.M. ATTM n. 161 del 10 agosto 2012.

Come evidenziato soprattutto dagli addetti ai lavori durante i numerosi convegni tenuti sul tema alla Fiera Ecomondo di Rimini nei giorni scorsi, (es. il confronto tra Assimpredil ANCE, Arpa Lombardia, Legambiente Lombardia e operatori de settore), il regolamento si rivela tagliato per la gestione delle terre e rocce derivanti dalle grandi opere, mentre per le realtà imprenditoriali medio piccole che realizzano cantieri di opere civili minori, rappresentanti un’aliquota importante dei produttori di TRS, il procedimento indicato dalla nuova normativa risulta essere una corsa ad ostacoli (soprattutto la parte relativa al piano di utilizzo), depotenziando notevolmente la possibilità di apportare impatti positivi sull’uso delle risorse naturali e sul ripristino del territorio.

Il provvedimento ministeriale, che si compone di 15 articoli e 9 allegati, sostituisce la previgente procedura prevista dall'art. 186 del d.lgs. 152/2006 per il riutilizzo dei materiali di scavo.

L'art. 1 del regolamento è destinato alle definizioni, che comprendono, oltre al concetto di "materiali da scavo", anche quello di "riporto", meglio inquadrato negli allegati. L'aver fornito una definizione specifica di riporti e aver regolamentato anche il loro riutilizzo (a certe condizioni possono essere equiparati ai sottoprodotti), dovrebbe permettere di superare - si auspica definitivamente - ogni residuo dubbio interpretativo rispetto alla gestione di tali materiali, ma soprattutto dovrebbe consentire di superare il problema della eccessiva onerosità degli scavi edilizi che stava ormai determinando l'arresto o il rallentamento di importanti progetti, in quanto gran parte del materiale scavato misto a residui antropici veniva qualificato come rifiuto e quindi avviato a smaltimento.

Gli articoli 2 e 3, invece, illustrano le finalità del decreto ministeriale e l'ambito di applicazione dello stesso, mentre l'art. 4 (Diposizioni generali) introduce l'equiparazione del materiale da scavo ai sottoprodotti, ricorrendo alcune condizioni similari a quelle stabilite dall'art. 184 bis del d.lgs. 152/2006.

Il successivo articolo 5, dunque, disciplina le modalità di presentazione e approvazioni del Piano di Utilizzo (prima comunemente denominato piano scavi), prevedendo nuovamente il coinvolgimento di ARPA quale ente tecnico e introducendo un meccanismo di silenzio assenso (90 giorni) per velocizzare l'iter di approvazione. Il regolamento, poi, considera anche la gestione delle possibili situazioni di emergenza (art. 6), gli obblighi di tenuta dei documenti specifici relativi agli   scavi (art. 7), la procedura di modifica del Piano di Utilizzo (art. 8), nonché le modalità di esecuzione del piano (art. 9) e i termini e tempi per il deposito del materiale scavo in attesa del riutilizzo (art. 10). Le ultime disposizioni attengono dunque alla fase di trasporto dei materiali scavati e agli adempimenti conclusivi del processo di riutilizzo, inclusa la gestione dei relativi dati e le modalità di verifica e controllo.

Per quanto concerne, invece, gli allegati, alcuni di questi hanno funzione di modello da seguire per la comunicazione di informazioni (es. documento di trasporto, dichiarazione di riutilizzo), mentre altri (es. allegato 1, 2 e 3) forniscono ulteriori indicazioni procedurali, quali la caratterizzazione del materiale o le procedure di campionamento, ovvero indicazioni maggiormente di merito, quali la spiegazione della c.d. "normale pratica industriale" che rileva per la qualifica dei materiali residui come sottoprodotti.

Importante è la disciplina che regola il periodo transitorio. Infatti, il regolamento specifica che, non solo i progetti di riutilizzo dei materiali di scavo già approvati, ma anche le procedure di valutazione in corso devono concludersi ai sensi della normativa previgente. E' comunque riconosciuta agli operatori la possibilità di chiedere la rimodulazione della procedura secondo quanto previsto dal D.M. 161/2012 entro 180 giorni dall'entrata in vigore di quest'ultimo. Per quanto riguarda, invece, gli interventi di scavo che vengono programmati successivamente all'entrata in vigore del regolamento, gli stessi saranno immediatamente assoggettati alla nuova disciplina. Da un lato, il regolamento apre la strada all'effettivo riutilizzo dei materiali da scavo con conseguente risparmio di costi, dall'altro, la procedura introdotto è piuttosto complessa e articolata. È, quindi, doveroso concludere evidenziando che la violazione degli obblighi sanciti dal regolamento può determinare automaticamente la cessazione della qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo, che dovrà essere, quindi, gestito come rifiuto.

Considerato inoltre che spesso nei cantieri ci si avvale di ditte per l'esecuzione di opere specialistiche (cioè ditte subappaltatrici) quest'ultime sono considerate a tutti gli effetti produttori di rifiuti anche se operano nei cantieri dei terzi. Pertanto e'opportuno inserire nei contratti stipulati tra imprese committenti e ditte subappaltatrici una clausola che stabilisca che "la raccolta, il trasporto, lo smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti da dette ditte nei cantieri dei committenti devono essere eseguiti a loro cura e spese ai sensi dell'art. 188 coma 2 Dlgs 152 2006. Secondo il combinato disposto degli art. 188 ter coma 2 lettera a art. 184 comma 3 lett. C e d e g nonché art. 190 comma 1 Dlgs 152/2006 sia la produzione sia il trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi provenienti da attività di demolizione, costruzione e scavo sono esclusi dal l'obbligo di tenuta di registro carico e scarico rifiuti e mud in futuro comunicazione Sistri a prescindere dal numero dei dipendenti dell'impresa.

2 commenti:

  1. Ma il silenzio assenzio mi sembra che cada se non vi é avvenuta autorizzazione dal comune mi pare, o no?
    Ho scritto qualcosa qui: http://sandrostudio.com/corsi/corso-rocce-e-terre-da-scavo-alla-foldtani-it/

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  2. L'art. 5 comma 3 del decreto risulta un po' controverso; infatti prima sembra richiedere un parere espresso (di diniego o di approvazione) poi però introduce quella sorta di silenzio assenso
    questo è il testo:" 3. Nel caso in cui per il materiale da scavo il Piano di Utilizzo dimostri che le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 del presente regolamento non superino le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione secondo il Piano di Utilizzo, l'Autorità competente, entro novanta giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo o delle eventuali integrazioni, in conformità a quanto previsto dal comma 2, approva il Piano di Utilizzo o lo rigetta. In caso di diniego è fatta salva la facoltà per il proponente di presentare un nuovo Piano di Utilizzo. L'Autorità competente ha la facoltà di chiedere all'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale (APPA), con provvedimento motivato secondo i criteri di cui al seguente comma 10, entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2 o dell'eventuale integrazione, di verificare, sulla base del Piano di Utilizzo ed a spese del proponente secondo il tariffario di cui all'articolo 4, comma 3, la sussistenza dei requisiti dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del presente regolamento. In tal caso l'ARPA o APPA, può chiedere al proponente un approfondimento d'indagine in contraddittorio, accerta entro quarantacinque giorni la sussistenza dei requisiti di cui sopra, comunicando gli esiti all'Autorità competente. Decorso il sopra menzionato termine di novanta giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo all'Autorità competente o delle eventuali integrazioni, il proponente gestisce il materiale da scavo nel rispetto del Piano di Utilizzo, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera"

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lo sviluppo sostenibile, lungi dall’essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto un processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali”.