giovedì 4 aprile 2013

Serre fotovoltaiche, annullata norma del IV Conto Energia

tratto da Rinnovabili.it

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso contro l’art. 14, comma 2 del DM 5 maggio 2011, dove si stabilisce che il rapporto tra proiezione al suolo dei moduli e della superficie totale della copertura non debba superare il 50%

Finalmente, dopo tanto tempo, una bella notizia per il fotovoltaico e più precisamente per le serre fotovoltaiche. Il tar Lazio accogliendo i ricorsi di diversi operatori con una sentenza pubblicata il 26 marzo, ha annullato art. 14 comma 2 del decreto ministeriale 5 maggio 2011 (Quarto Conto Energia), nella parte in cui stabilisce che “ai fini di garantire la coltivazione sottostante, le serre a seguito dell’intervento devono presentare un rapporto tra proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%”. Il Tribunale amministrativo ha sottolineato che il quarto conto energia è intervenuto su un presupposto della tariffa la cui determinazione è stata riservata al potere discrezionale del Ministero dello Sviluppo economico, che, come indicato nell’art. 14, comma 2, al fine di garantire la coltivazione sottostante, ha ritenuto necessario che le serre, dopo l’intervento di collocazione dei moduli fotovoltaici, presentino l’ivi indicato rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa, in misura che non deve superare il 50% di tale rapporto.

Tuttavia la scelta di caratteristiche tecniche per l’accesso agli incentivi, pur rientranti nella produzione agricola, costituisce attività discrezionale ma non si sottrae al sindacato giurisdizionale soprattutto in relazione alla congruità della motivazione e all’accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni; conseguentemente il Tar Lazio, riconoscendo la coerenza della disposizione con il progressivo irrigidimento degli incentivi in aree agricole, ha ritenuto che la determinazione della misura massima di copertura non sfugge comunque alla censura sotto il profilo della illogicità e contraddittorietà della motivazione, non essendo di per sé sufficiente l’enunciata esigenza di garantire le coltivazioni in serra a sorreggere idoneamente la scelta in concreto operata.

L’Avvocatura ha invece sostenuto che l’installazione di pannelli fotovoltaici sulle serre può ritenersi compatibile con la funzione cui le stesse sono deputate ( creazione del c. d. “effetto serra”, attraverso la cattura e trattenimento il più a lungo possibile della radiazione solare) solo se questa sia comunque in grado di consentire la sufficiente penetrazione della luce solare per il processo di fotosintesi e la formazione dell’effetto serra; pertanto, la disposizione censurata costituirebbe un deterrente all’impiego eccessivo di moduli fotovoltaici tale da rendere le serre inservibili allo scopo originario.
Proprio in relazione a quanto affermato dall’Avvocatura il Tar ha ritenuto fondati i dubbi di legittimità rappresentati dalla parte ricorrente, se non altro perché tale limitazione è stata determinata in misura uguale per tutto il territorio nazionale, senza tenere conto che “al fine di garantire la coltivazione sottostante” (come recita il comma 2 dell’art. 14 DM) sia la luminosità che il calore da accumulare per ottenere l’effetto serra, sono assai diversi nelle varie zone del Paese.


Dunque, se il fine è quello di garantire la coltivazione sottostante (ed evitare abusi al solo scopo di ottenere le tariffe incentivanti) la disposizione appare priva di ogni supporto istruttorio adeguato, oltre che in relazione alla idonea considerazione di tutti i parametri sopra indicati che pure devono concorrere tra loro, anche in relazione ai differenti tipi di coltivazione che si intenderebbe preservare. Sarebbe necessario, per svelare eventuali abusi, verificare caso per caso l’idoneità della copertura a garantire la coltivazione sottostante in relazione ai vari possibili tipi di coltivazione, oltre che alle diversità morfologiche e climatiche ove queste sono effettuate.
Pertanto, conclude il Tar Lazio, la norma impugnata “deve essere annullata nella parte de qua, rimanendo, peraltro, riservata al Ministero dello sviluppo economico la successiva attività provvedimentale emendata dal rilevato vizio, ove il Ministero medesimo ritenga opportuno di confermare la necessità di ricondurre l’erogazione delle tariffe incentivanti di cui al primo periodo del comma 2, art. 14 DM, solo in relazione a determinate tipologie di serre”.




domenica 24 marzo 2013

Aggiornamento normativo del 24.03.2013


  • Il 19 marzo il Ministro dell'ambiente ha annunciato di aver firmato il decreto bioshopper, che ora passa  al vaglio della Commissione Ue.


  • Il 20 marzo il Ministero dell'Ambiente ha  comunicato ufficialmente di aver approvato il nuovo decreto per la "riattivazione" del Sistri. Il sistema di controllo informatico dovrebbe partire dal 1° ottobre prossimo per i produttori e i gestori di rifiuti pericolosi, e dal 1° marzo 2014 per tutti gli altri soggetti obbligati.




  • La decisione 2013/135/Ue  proroga la validità degli attuali criteri relativi a saponi, shampoo e pompe di calore elettriche e a gas, e la rettifica della Commissione ai criteri attualmente in vigore per i rivestimenti del suolo in legno per l'ottenimento del marchio Ecolabel.


  • Il Parlamento europeo ha creato la Road Map in campo energetico che l'Ue intende intraprendere da qui al 2050. Il punto (scontato) di partenza è rappresentato dagli obiettivi che l'Europa si è data per il 2020 (cosiddetto "pacchetto 20-20-20").


  • Il 22 marzo il GSE ha pubblicato una nota di chiarimento in merito alle maggiorazioni per i biocarburanti, previste dall’art. 33 comma 4 del DLgs 28/2011. Nella nota del GSE si precisa quale documentazione vada presentata per dimostrare la provenienza europea della materia prima e il luogo di produzione europeo dei biocarburanti.


  • Ufficializzata la decisione della Commissione europea di deferire l'Italia alla Corte di Giustizia dell'Ue per la gestione dei rifiuti nel Lazio.

Non chiamateli rifiuti!



tratto da Rinnovabili.it

Il 29 marzo 2013 entreranno in vigore le norme contenute nel DM n. 22 del 14 febbraio 2013, composto da 17 articoli e quattro allegati tecnici, che detta le condizioni alle quali alcune tipologie di combustibile solido secondario (CSS) come definito dall’art. 183 comma 1 lettera cc) del d.lgs. 152/2006 cessano di essere rifiuti e sono da considerare, a tutti gli effetti, un prodotto (cosiddetta “end of waste” ex direttiva 2008/98/Ce in materia di rifiuti).
Il regolamento stabilisce le procedure e le modalità affinché le fasi di produzione e utilizzo del CSS-combustibile, ivi comprese le fasi propedeutiche alle stesse avvengano senza pericolo per la salute dell’uomo e senza pregiudizio per l’ambiente, in particolare senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente. Verrà  applicato alla produzione del CSS-Combustibile come definito dall’art. 3 comma 1 lettera a) e all’utilizzo dello stesso come combustibile negli impianti definiti dall’art. 3 comma 1 lettera b) e c) (“cementificio” e centrale termoelettrica) rispettivamente ai fini della  produzione di energia elettrica o termica.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 184 ter del dlgs. 152/2006 un sottolotto di combustibile solido secondario cessa di essere qualificato come rifiuto con l’emissione della dichiarazione di conformità nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 comma 2 del regolamento, qualora dovesse venire meno la conformità alle caratteristiche di classificazione di cui all’allegato 1, tabella 1 comporta per il detentore l’obbligo di gestire il sottolotto come un rifiuto ai sensi della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
Il CSS-combustibile è prodotto solo in impianti autorizzati in procedura ordinaria, e comunque dotati di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI En 15358 o in alternativa viene richiesta l’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema di comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
Per la produzione del CSS-Combustibile sono utilizzabili solamente i rifiuti urbani e i rifiuti speciali purché non pericolosi. Possono essere utilizzati anche materiali non classificati come rifiuto purché non pericolosi.
La produzione avviene secondo processi e tecniche di produzione elencate nel successivo allegato 3, e tutte le fasi di produzione sono soggette alle disposizioni della Parte Quarta del d.Lgs.152/2006.

Il nucleo centrale del regolamento è contenuto nell’art. 8 che dispone sulle dichiarazioni di conformità e delle verifiche che il produttore deve effettuare.
L’art. 9 tratta sistemi di gestione per la qualità del processo di produzione del CSS-combustibile, tramite procedimenti documentati che il produttore deve adottare finalizzato al monitoraggio e controllo. Il titolo III detta le disposizioni concernenti il deposito e la movimentazione del CSS-combustibile presso il produttore all’impianto di utilizzo e presso l’utilizzatore per evitare spandimenti accidentali e contaminazione di aria, acqua, suolo, evitare fenomeni di autocombustione o di formazione di miscele esplosive, prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori.

Vengono definite nel titolo IV  le condizioni di utilizzo del CSS-combustibile negli impianti di cui all’art. 3 comma 1 lettere b) e c)ai fini della produzione, rispettivamente, di energia termica o di energia elettrica. Facendo poi salve le disposizioni più restrittive contenute nella rispettiva autorizzazione integrata ambientale, per garantire un elevato grado di tutela ambientale e della salute umana l’utilizzo del CSS-combustibile negli impianti di cui all’art. 3 comma 1, lettere b) e c) è soggetto al rispetto delle pertinenti disposizioni del d.Lgs. 11 maggio 2005 n. 133 (decreto di recepimento della direttiva sull’incenerimento dei rifiuti 2000/76/CE)
Il titolo V contiene le disposizioni finali e fissa le norme da seguire circa la comunicazione annuale che entro il 30 aprile di ogni anno il produttore deve trasmettere, istituisce il Comitato di vigilanza e controllo istituito presso il MATTM composto da 9 membri (due dal MATTM, uno dal MISE, 4 dalle imprenditoriali maggiormente rappresentative dei gestori degli impianti di produzione e di utilizzatori del CSS-combustibile, uno delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, uno del Comitato termotecnico italiano), successivamente le disposizioni transitorie, finali e del riconoscimento reciproco.

I quattro allegati tecnici riguardano:
1) tipologie di CSS-combustibile
2) rifiuti non pericolosi non ammessi per la produzione del CSS-combustibile (es. rifiuti contrassegnati dal codice 99)
3) processi e tecniche di produzione del CSS-combustibile
4) dichiarazione di conformità

lunedì 18 marzo 2013

Aggiornamento normativo del 18.03.2013


Aggiornamento normativo del 18.03.2013.

La delibera dell’11 Marzo del Consiglio dei Ministri si occupa nuovamente della nave Costa Concordia naufragata al largo dell’Isola del Giglio, che viene considerata rifiuto e deve essere portata nel sito più vicino per essere bonificata e smaltita.

Il CIPE (comitato interministeriale per la programmazione economica) ha licenziato la nuova delibera di aggiornamento del Piano di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, che prevede una drastica riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2020.

Approvata dal MISE la nuova Strategia energetica nazionale, che punta a superare gli obiettivi ambientali europei del pacchetto 20-20-20 e ridurre la dipendenza energetica dall’estero.

Con il DM 11 gennaio 2013 pubblicato in gazzetta il 12 marzo diciotto siti di bonifica di interesse nazionale (SIC) non rispondenti ai nuovi requisiti introdotti nell’art. 252 del D.lgs 152/2006 vengono trasferiti sotto competenza regionale.   

Sentenze da segnalare Corte di Giustizia UE (causa C 358/2011) del 7 marzo 2013 sulla nozione di cessazione qualifica rifiuto (end of waste) e rapporto con utilizzo di sostanze chimiche pericolose, introdotte attraverso il regolamento UE  “Reach”.

Corte di Cassazione in materia di gestione di rifiuti su reati di trasporto non autorizzato occasionale (Sent. 9187/2013) deposito temporaneo (6295/2013), nozione di sottoprodotto (28609/2012), acque provenienti da frantoio (9011/2013). Tar Toscana Sez. II n. 216/2013 Bonifica dei SIN e imposizione misure di sicurezza). Trib. Chieti ord. 18 dicembre 2012 Impianti fotovoltaici e procedura autorizzatoria.  
“lo sviluppo sostenibile, lungi dall’essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto un processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali”.