Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso contro l’art. 14, comma 2 del DM 5 maggio 2011, dove si stabilisce che il rapporto tra proiezione al suolo dei moduli e della superficie totale della copertura non debba superare il 50%
Finalmente, dopo tanto tempo, una bella notizia per il fotovoltaico e più precisamente per le serre fotovoltaiche. Il tar Lazio accogliendo i ricorsi di diversi operatori con una sentenza pubblicata il 26 marzo, ha annullato art. 14 comma 2 del decreto ministeriale 5 maggio 2011 (Quarto Conto Energia), nella parte in cui stabilisce che “ai fini di garantire la coltivazione sottostante, le serre a seguito dell’intervento devono presentare un rapporto tra proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%”. Il Tribunale amministrativo ha sottolineato che il quarto conto energia è intervenuto su un presupposto della tariffa la cui determinazione è stata riservata al potere discrezionale del Ministero dello Sviluppo economico, che, come indicato nell’art. 14, comma 2, al fine di garantire la coltivazione sottostante, ha ritenuto necessario che le serre, dopo l’intervento di collocazione dei moduli fotovoltaici, presentino l’ivi indicato rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa, in misura che non deve superare il 50% di tale rapporto.
Tuttavia la scelta di caratteristiche tecniche per l’accesso agli incentivi, pur rientranti nella produzione agricola, costituisce attività discrezionale ma non si sottrae al sindacato giurisdizionale soprattutto in relazione alla congruità della motivazione e all’accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni; conseguentemente il Tar Lazio, riconoscendo la coerenza della disposizione con il progressivo irrigidimento degli incentivi in aree agricole, ha ritenuto che la determinazione della misura massima di copertura non sfugge comunque alla censura sotto il profilo della illogicità e contraddittorietà della motivazione, non essendo di per sé sufficiente l’enunciata esigenza di garantire le coltivazioni in serra a sorreggere idoneamente la scelta in concreto operata.
L’Avvocatura ha invece sostenuto che l’installazione di pannelli fotovoltaici sulle serre può ritenersi compatibile con la funzione cui le stesse sono deputate ( creazione del c. d. “effetto serra”, attraverso la cattura e trattenimento il più a lungo possibile della radiazione solare) solo se questa sia comunque in grado di consentire la sufficiente penetrazione della luce solare per il processo di fotosintesi e la formazione dell’effetto serra; pertanto, la disposizione censurata costituirebbe un deterrente all’impiego eccessivo di moduli fotovoltaici tale da rendere le serre inservibili allo scopo originario.
Proprio in relazione a quanto affermato dall’Avvocatura il Tar ha ritenuto fondati i dubbi di legittimità rappresentati dalla parte ricorrente, se non altro perché tale limitazione è stata determinata in misura uguale per tutto il territorio nazionale, senza tenere conto che “al fine di garantire la coltivazione sottostante” (come recita il comma 2 dell’art. 14 DM) sia la luminosità che il calore da accumulare per ottenere l’effetto serra, sono assai diversi nelle varie zone del Paese.
Dunque, se il fine è quello di garantire la coltivazione sottostante (ed evitare abusi al solo scopo di ottenere le tariffe incentivanti) la disposizione appare priva di ogni supporto istruttorio adeguato, oltre che in relazione alla idonea considerazione di tutti i parametri sopra indicati che pure devono concorrere tra loro, anche in relazione ai differenti tipi di coltivazione che si intenderebbe preservare. Sarebbe necessario, per svelare eventuali abusi, verificare caso per caso l’idoneità della copertura a garantire la coltivazione sottostante in relazione ai vari possibili tipi di coltivazione, oltre che alle diversità morfologiche e climatiche ove queste sono effettuate.
Pertanto, conclude il Tar Lazio, la norma impugnata “deve essere annullata nella parte de qua, rimanendo, peraltro, riservata al Ministero dello sviluppo economico la successiva attività provvedimentale emendata dal rilevato vizio, ove il Ministero medesimo ritenga opportuno di confermare la necessità di ricondurre l’erogazione delle tariffe incentivanti di cui al primo periodo del comma 2, art. 14 DM, solo in relazione a determinate tipologie di serre”.
Nessun commento:
Posta un commento