domenica 24 marzo 2013

Aggiornamento normativo del 24.03.2013


  • Il 19 marzo il Ministro dell'ambiente ha annunciato di aver firmato il decreto bioshopper, che ora passa  al vaglio della Commissione Ue.


  • Il 20 marzo il Ministero dell'Ambiente ha  comunicato ufficialmente di aver approvato il nuovo decreto per la "riattivazione" del Sistri. Il sistema di controllo informatico dovrebbe partire dal 1° ottobre prossimo per i produttori e i gestori di rifiuti pericolosi, e dal 1° marzo 2014 per tutti gli altri soggetti obbligati.




  • La decisione 2013/135/Ue  proroga la validità degli attuali criteri relativi a saponi, shampoo e pompe di calore elettriche e a gas, e la rettifica della Commissione ai criteri attualmente in vigore per i rivestimenti del suolo in legno per l'ottenimento del marchio Ecolabel.


  • Il Parlamento europeo ha creato la Road Map in campo energetico che l'Ue intende intraprendere da qui al 2050. Il punto (scontato) di partenza è rappresentato dagli obiettivi che l'Europa si è data per il 2020 (cosiddetto "pacchetto 20-20-20").


  • Il 22 marzo il GSE ha pubblicato una nota di chiarimento in merito alle maggiorazioni per i biocarburanti, previste dall’art. 33 comma 4 del DLgs 28/2011. Nella nota del GSE si precisa quale documentazione vada presentata per dimostrare la provenienza europea della materia prima e il luogo di produzione europeo dei biocarburanti.


  • Ufficializzata la decisione della Commissione europea di deferire l'Italia alla Corte di Giustizia dell'Ue per la gestione dei rifiuti nel Lazio.

Non chiamateli rifiuti!



tratto da Rinnovabili.it

Il 29 marzo 2013 entreranno in vigore le norme contenute nel DM n. 22 del 14 febbraio 2013, composto da 17 articoli e quattro allegati tecnici, che detta le condizioni alle quali alcune tipologie di combustibile solido secondario (CSS) come definito dall’art. 183 comma 1 lettera cc) del d.lgs. 152/2006 cessano di essere rifiuti e sono da considerare, a tutti gli effetti, un prodotto (cosiddetta “end of waste” ex direttiva 2008/98/Ce in materia di rifiuti).
Il regolamento stabilisce le procedure e le modalità affinché le fasi di produzione e utilizzo del CSS-combustibile, ivi comprese le fasi propedeutiche alle stesse avvengano senza pericolo per la salute dell’uomo e senza pregiudizio per l’ambiente, in particolare senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente. Verrà  applicato alla produzione del CSS-Combustibile come definito dall’art. 3 comma 1 lettera a) e all’utilizzo dello stesso come combustibile negli impianti definiti dall’art. 3 comma 1 lettera b) e c) (“cementificio” e centrale termoelettrica) rispettivamente ai fini della  produzione di energia elettrica o termica.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 184 ter del dlgs. 152/2006 un sottolotto di combustibile solido secondario cessa di essere qualificato come rifiuto con l’emissione della dichiarazione di conformità nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 comma 2 del regolamento, qualora dovesse venire meno la conformità alle caratteristiche di classificazione di cui all’allegato 1, tabella 1 comporta per il detentore l’obbligo di gestire il sottolotto come un rifiuto ai sensi della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
Il CSS-combustibile è prodotto solo in impianti autorizzati in procedura ordinaria, e comunque dotati di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI En 15358 o in alternativa viene richiesta l’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema di comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
Per la produzione del CSS-Combustibile sono utilizzabili solamente i rifiuti urbani e i rifiuti speciali purché non pericolosi. Possono essere utilizzati anche materiali non classificati come rifiuto purché non pericolosi.
La produzione avviene secondo processi e tecniche di produzione elencate nel successivo allegato 3, e tutte le fasi di produzione sono soggette alle disposizioni della Parte Quarta del d.Lgs.152/2006.

Il nucleo centrale del regolamento è contenuto nell’art. 8 che dispone sulle dichiarazioni di conformità e delle verifiche che il produttore deve effettuare.
L’art. 9 tratta sistemi di gestione per la qualità del processo di produzione del CSS-combustibile, tramite procedimenti documentati che il produttore deve adottare finalizzato al monitoraggio e controllo. Il titolo III detta le disposizioni concernenti il deposito e la movimentazione del CSS-combustibile presso il produttore all’impianto di utilizzo e presso l’utilizzatore per evitare spandimenti accidentali e contaminazione di aria, acqua, suolo, evitare fenomeni di autocombustione o di formazione di miscele esplosive, prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori.

Vengono definite nel titolo IV  le condizioni di utilizzo del CSS-combustibile negli impianti di cui all’art. 3 comma 1 lettere b) e c)ai fini della produzione, rispettivamente, di energia termica o di energia elettrica. Facendo poi salve le disposizioni più restrittive contenute nella rispettiva autorizzazione integrata ambientale, per garantire un elevato grado di tutela ambientale e della salute umana l’utilizzo del CSS-combustibile negli impianti di cui all’art. 3 comma 1, lettere b) e c) è soggetto al rispetto delle pertinenti disposizioni del d.Lgs. 11 maggio 2005 n. 133 (decreto di recepimento della direttiva sull’incenerimento dei rifiuti 2000/76/CE)
Il titolo V contiene le disposizioni finali e fissa le norme da seguire circa la comunicazione annuale che entro il 30 aprile di ogni anno il produttore deve trasmettere, istituisce il Comitato di vigilanza e controllo istituito presso il MATTM composto da 9 membri (due dal MATTM, uno dal MISE, 4 dalle imprenditoriali maggiormente rappresentative dei gestori degli impianti di produzione e di utilizzatori del CSS-combustibile, uno delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, uno del Comitato termotecnico italiano), successivamente le disposizioni transitorie, finali e del riconoscimento reciproco.

I quattro allegati tecnici riguardano:
1) tipologie di CSS-combustibile
2) rifiuti non pericolosi non ammessi per la produzione del CSS-combustibile (es. rifiuti contrassegnati dal codice 99)
3) processi e tecniche di produzione del CSS-combustibile
4) dichiarazione di conformità

lunedì 18 marzo 2013

Aggiornamento normativo del 18.03.2013


Aggiornamento normativo del 18.03.2013.

La delibera dell’11 Marzo del Consiglio dei Ministri si occupa nuovamente della nave Costa Concordia naufragata al largo dell’Isola del Giglio, che viene considerata rifiuto e deve essere portata nel sito più vicino per essere bonificata e smaltita.

Il CIPE (comitato interministeriale per la programmazione economica) ha licenziato la nuova delibera di aggiornamento del Piano di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, che prevede una drastica riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2020.

Approvata dal MISE la nuova Strategia energetica nazionale, che punta a superare gli obiettivi ambientali europei del pacchetto 20-20-20 e ridurre la dipendenza energetica dall’estero.

Con il DM 11 gennaio 2013 pubblicato in gazzetta il 12 marzo diciotto siti di bonifica di interesse nazionale (SIC) non rispondenti ai nuovi requisiti introdotti nell’art. 252 del D.lgs 152/2006 vengono trasferiti sotto competenza regionale.   

Sentenze da segnalare Corte di Giustizia UE (causa C 358/2011) del 7 marzo 2013 sulla nozione di cessazione qualifica rifiuto (end of waste) e rapporto con utilizzo di sostanze chimiche pericolose, introdotte attraverso il regolamento UE  “Reach”.

Corte di Cassazione in materia di gestione di rifiuti su reati di trasporto non autorizzato occasionale (Sent. 9187/2013) deposito temporaneo (6295/2013), nozione di sottoprodotto (28609/2012), acque provenienti da frantoio (9011/2013). Tar Toscana Sez. II n. 216/2013 Bonifica dei SIN e imposizione misure di sicurezza). Trib. Chieti ord. 18 dicembre 2012 Impianti fotovoltaici e procedura autorizzatoria.  

sabato 16 marzo 2013

Ancora su rifiuti di Roma. Il Consiglio di Stato salva il decreto Clini


Il Consiglio di Stato ha dato ragione al ministro Corrado Clini, dopo che il Tar aveva fermato il suo piano in seguito ai ricorsi presentati dagli amministratori di Frosinone e Albano. Parte dei rifiuti prodotti a Roma potranno essere portati negli impianti di Albano, Colfelice (Frosinone) e Viterbo per il trattamento. 
Il Tar del Lazio aveva sospeso il decreto del ministro dell’Ambiente Clini che ha permesso al commissario per l’emergenza rifiuti di individuare quattro impianti dove destinare la spazzatura di Roma. Gli impianti che secondo il piano dovevano ricevere i rifiuti della Capitale, evitando così l’emergenza nella capitale, sono quelli di Albano Laziale (Roma), Viterbo, Colfelice e Castelforte (Latina). In ottemperanza al decreto del ministro Clini il 15 gennaio scorso il commissario Goffredo Sottile aveva individuato i quattro impianti per trattare i rifiuti indifferenziati di Roma, Fiumicino, Ciampino e Stato del Vaticano.
Accogliendo la richiesta presentata da Comune di Albano, Provincia di Frosinone e Saf (società che gestisce il Tmb di Colfelice), la sezione II bis del tribunale amministrativo, presieduta dal giudice Eduardo Pugliese, aveva emesso un’ordinanza di sospensiva del decreto fissando per 6 giugno 2012 la decisione sul merito dei ricorsi. 
Il decreto del ministero dell’Ambiente impone il trattamento di una parte dei rifiuti della capitale negli impianti delle altre province del Lazio. 
I singoli provvedimenti e il decreto ministeriale sul tema dei rifiuti “risultano essere stati adottati – scriveva il Tar – sul presupposto di una ritenuta grave criticità circa l’intero ciclo di gestione dei rifiuti nella Capitale, ma non sembrano contemplare quella vera e propria situazione di emergenza ambientale che è stata invece invocata in giudizio dalla difesa dell’Amministrazione al fine di giustificare la loro adozione”. I giudici sottolineano anche l’esistenza di “carenze e contraddittorietà” nel decreto del ministro e del Commissario per l’emergenza rifiuti “che non consentono, allo stato, di individuare profili di coerenza, utilità e ragionevolezza delle misure adottate in relazione all’interesse pubblico dichiaratamente perseguito”. Il passaggio finale è che i giudici hanno bloccato i decreti sollecitando un “successivo riesame dell’intera questione da parte degli organi competenti”.
La sesta sezione del Consiglio di Stato, ha stabilito lo stop alla sospensiva concessa dalla sezione II bis del Tar Lazio al decreto ministeriale del gennaio scorso in seguito ai ricorsi del Comune di Albano, della Provincia di Frosinone, della Saf e del Comune di Roccasecca. Il decreto Clini quindi, continua a essere in vigore.
Nelle ordinanze del Consiglio di Stato si legge: 
“Rilevata la particolare delicatezza delle questioni sollevate dalle parti, in quanto concernenti aspetti di determinante rilievo per il rispetto delle fondamentali esigenze della qualità della vita e di salvaguardia della salute delle popolazioni prese in considerazione nei provvedimenti impugnati in primo grado;
Preso atto del contenuto delle disposizioni recentemente emanate in materia dal legislatore ;
Considerato che le impugnate statuizioni emesse dal T.A.R. del Lazio – pur mirando a salvaguardare interessi di rilievo costituzionale inerenti la qualità della vita e il diritto alla salute di coloro che abitano in prossimità dei siti presso i quali è prevista la giacenza dei rifiuti – se confermate comporterebbero presumibilmente l’insorgenza di ulteriori e ancor più gravi situazioni di emergenza, che l’autorità amministrativa competente per legge ha inteso affrontare a seguito di un’istruttoria comunque articolata;
Considerato che, in attesa che la sentenza di primo grado approfondisca le delicate questioni sollevate dalle parti, emergono elementi tali da indurre a consentire l’esecuzione degli atti impugnati in primo grado, affinché la situazione – come rappresentato dalle Autorità competenti – non si aggravi, con possibili emergenze di carattere sanitario e di ordine pubblico”.
 

per consultare il testo dell'ordinanza


“lo sviluppo sostenibile, lungi dall’essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto un processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali”.