mercoledì 9 maggio 2012

IL TRASPORTO DEI RIFIUTI AGRICOLI. LE MODIFICHE DEL DECRETO LIBERALIZZAZIONI


Visti gli ultimi aggiornamenti normativi (D.Lgs. 3 dicembre 2010, n.205, DM 11 novembre 2011, n.219 e D.Lgs. 9 febbraio 2012, n.5) pare opportuno un approfondimento nel campo dei rifiuti agricoli.
Secondo il D.Lgs. 152/06 e smi i rifiuti sono classificati secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi.
In particolare i rifiuti provenienti da abitazioni rurali sono normalmente classificati come urbani e quindi gestiti a tutti gli effetti come tali; mentre i rifiuti provenienti dall’esercizio delle attività agricole sono definiti rifiuti speciali.

Ai sensi dell,art. 185 comma 1 lett. c) non sono soggetti alla disciplina dei rifiuti contenuta nella parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi i seguenti rifiuti agricoli:
- le materie fecali, se non contemplate dal Regolamento (Ce) n.1774/2002, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana (art. 185, comma 1, lett. f);
-le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali, riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici anche dopo il trattamento in impianti aziendali che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni, dei materiali di partenza.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione dei rifiuti (parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi), in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (Ce) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio (art. 185, comma 2, lett. b);
- le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (Ce) n. 1774/2002 (art. 185, comma 2, lett. c).
Secondo il D.Lgs. 152/06 e smi (art. 183, comma 1), lettera bb)) per deposito temporaneo si deve intendere il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci.
Perché si profili come DEPOSITO TEMPORANEO devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- il 'deposito temporaneo' deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.
Se non è possibile rispettare le condizioni per il deposito temporaneo va richiesta l'autorizzazione allo stoccaggio nelle sue forme di deposito preliminare, se i rifiuti sono destinati allo smaltimento, o messa in riserva se possono essere oggetto di recupero.
nel caso di recupero dei rifiuti è da verificare la possibilità di accedere alle cosiddette procedure semplificate, ovvero di non procedere alla richiesta di autorizzazione ma inviare semplicemente una comunicazione di inizio attività alle sezioni regionali dell'albo gestori rifiuti.
E’ obbligatoria l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per tutte le Imprese che trasportano i propri rifiuti, pericolosi e non. L’iscrizione prevista con regime semplificato (art.212, c.8 del D.Lgs. 152/06) per mezzo di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante dell’organizzazione dell’Impresa da cui i rifiuti sono prodotti è riservata a:
- produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti;
- produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di 30 kg/l al giorno dei propri rifiuti.

Dal 10 febbraio 2012 (D.Lgs. 9 febbraio 2012, n.5) esiste una specifica deroga, dettata dall’articolo 28 che testualmente recita:

“1. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 è inserito il seguente: '9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

Tale nuova norma dispone l’inserimento di un nuovo  comma 9-bis nell’art. 183 D.Lgs. n. 152/06 che la suddetta movimentazione non si considera trasporto, a condizione che sia comprovato, da elementi oggettivi ed  univoci,  che  sia  finalizzata  unicamente  al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei  rifiuti  in  deposito temporaneo.

In funzione di tale deroga è ammesso il trasporto in assenza della prescritta iscrizione (art.212, c.8).
Per tutti gli altri l’iscrizione all’Albo segue la procedura ordinaria (categoria 1, 4 o 5).
Maria Giovanna Laurenzana

giovedì 3 maggio 2012

Decreti Rinnovabili, una strada in salita

tratto da Rinnovabili.it


In attesa dei pareri della Conferenza Unificata e dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, il c.d. Decreto rinnovabili fa ancora discutere.

Dopo le proteste delle associazioni di categoria, arriva anche il parere negativo della Commissione Ambiente della Camera. Nel parere sul documento di economia e finanza, la Commissione ha posto due condizioni: modificare i recenti schemi dei decreti interministeriali recanti la disciplina degli incentivi per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di politica ambientale assunti in sede europea e di promuovere il rafforzamento e il consolidamento di una filiera industriale integrata delle rinnovabili.

Come da più parti evidenziato, questo decreto renderebbe impervia la strada per una espansione delle rinnovabili.

Nelle premesse si afferma: “tenendo conto delle esigenze di bilanciamento del mix di fonti, dei tempi e costi di adeguamento della rete, si ritiene che il nuovo target di energia elettrica da fonte rinnovabile al 2020 possa essere pari al 32-35% dei consumi elettrici totali.” Il raggiungimento di questo target comporterà un costo indicativo cumulato di tutte le tipologie di incentivo degli impianti a fonte rinnovabile, con esclusione di quelli fotovoltaici, non superiore a 5,5 miliardi di euro annui (art. 3 c.2).

Questa cifra, che ai non addetti ai lavori può sembrare alta, in realtà non è sufficiente. Infatti, come si legge in una recente relazione al Parlamento, l’AEEG stima per il 2012 un costo cumulato per gli incentivi alle rinnovabili (escluso Conto energia e incluso Cip6 solo quota FER) pari a 3,5 miliardi di euro. In sostanza, il nuovo decreto coprirebbe soltanto i due miliardi di euro di differenza, (il “costo indicativo cumulato” comprende anche i costi di tutti gli impianti già in esercizio).

Inoltre dal prossimo anno si prevedono ulteriori oneri: introduzione di un registro, contingentamento annuo della potenza incentivabile e aste al ribasso per i grandi impianti.

Per gli impianti di potenza superiore a 5 MW (superiore a 20 MW per idroelettrico e geotermoelettrico) sono previste delle procedure pubbliche di asta al ribasso, in forma telematica. Il bando relativo alla prima procedura d’asta, per il contingente di potenza disponibile per l’anno 2013, sarà pubblicato entro il 31 luglio 2012. Il decreto ha fissato per il periodo 2013-2015 i contingenti in MW da mettere ad asta (art. 12 c.4).

Invece, gli impianti di potenza superiore a 50 kW e inferiore alle soglie sopra le quali scatta l’asta, devono richiedere al GSE l’iscrizione ad un registro informatico che prevede volumi massimi predefiniti per ciascun anno e per tecnologia e con selezione in base a criteri di priorità. La prima procedura di iscrizione al registro, per il contingente di potenza disponibile per l’anno 2013, sarà pubblicata entro il 31 luglio 2012. Anche per questi impianti il decreto ha fissato i contingenti disponibili in MW, per il periodo 2013-2015 (art. 9 c. 4).

Infine, gli impianti fino a 50 kW non sono soggetti né alle aste né all’iscrizione al Registro.

Per gli impianti che entrano in esercizio nel 2013, le tariffe di riferimento sono quelle riportate nell’Allegato 1 al decreto. Negli anni successivi, il valore delle tariffe è decurtato del 2% all’anno (art. 7 c. 1).

Il periodo di diritto all’incentivo è predisposto sulla vita media utile degli impianti (all. 1).

Per gli impianti fino a 1 MW “il GSE provvede, ove richiesto, al ritiro dell’energia elettrica netta immessa in rete, erogando una tariffa incentivante onnicomprensiva dell’incentivo e del prezzo zonale orario dell’energia, ferme restando le determinazioni dell’Autorità in materia di dispacciamento” (art. 7 c.4).

Per gli impianti di potenza superiore, “anche soggetti alle aste al ribasso, il GSE eroga, in riferimento alla produzione netta immessa in rete, il pertinente incentivo spettante. L’energia prodotta dai medesimi impianti resta nella disponibilità del produttore” (art. 7 c.5).
Il decreto prevede inoltre, che i nuovi incentivi (analogamente a quanto previsto dal Quinto Conto energia), siano alternativi allo Scambio sul posto e al Ritiro dedicato dell’energia.

Gli impianti alimentati a biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili possono beneficiare, in aggiunta all’incentivo sulla produzione elettrica, anche di un “premio cogenerazione ad alto rendimento” (art.8).
Il premio cogenerazione può essere sottoposto ad alcuni possibili incrementi tariffari (ad esempio nel caso di riduzioni di emissioni negli impianti a biogas oppure di utilizzo per teleriscaldamento del calore cogenerato). Il premio non è comunque cumulabile con i nuovi Certificati Bianchi per la cogenerazione.

Il decreto disciplina anche le modalità e la tempistica con cui il GSE emetterà e ritirerà i Certificati Verdi relativi alle produzioni degli anni dal 2012 al 2015 (artt. 19 ss).

Alla richiesta di iscrizione al registro o di partecipazione alle procedure d’asta, deve essere corrisposto al GSE un contributo per le spese di istruttoria pari alla somma di una quota fissa di 150 €, più una quota variabile, dagli 80 ai 2.200 € a seconda della taglia dell’impianto (art. 21).
Inoltre per la copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo in capo al GSE,  tutti i soggetti beneficiari degli incentivi (anche quelli già in esercizio), ad eccezione degli impianti CIP 6/92, dal 1° gennaio 2012 corrisponderanno al GSE un contributo di 0,2 centesimi di euro per ogni kWh di energia incentivata. Inoltre è previsto che possano richiedere i nuovi incentivi soltanto “i soggetti titolari del pertinente titolo autorizzativi”.

In attesa di esprimere il suo parere sul decreto, l’AEEG ha sottolineato come il 2020 sia ormai troppo vicino e che gli obiettivi che l’Italia si è data non potranno essere migliorati se non attraverso l’utilizzo di una nuova generazione di impianti da fonti rinnovabili in grado di competere ad armi pari con le fonti tradizionali. Peraltro, rileva l’AEEG, la linea d’azione finora adottata, che coniugherebbe gli obiettivi di riduzione delle emissioni e di aumento della produzione di energia da FER, con criteri di efficienza e di sostenibilità economica, non ha trovato fino ad oggi piena attuazione né in fase di definizione del PAN né in fase di creazione dei sistemi di incentivazione. Con particolare riferimento all’obiettivo del 17 % per le fonti rinnovabili, l’Autorità ritiene che il suo raggiungimento sia possibile agendo su quattro fonti: aumentare i consumi di energia elettrica da fonti rinnovabili, aumentare i consumi di calore prodotto fa fonti rinnovabili, aumentare l’utilizzo di biocarburanti, ridurre i consumi finali totali di energia primaria. In conclusione, mettendo sullo stesso piano il maggiore utilizzo di energia rinnovabile e l’efficienza energetica, si ridurrebbero i costi per il raggiungimento degli obiettivi. Al contrario, il decreto rinnovabili riduce i semplicemente i costi e basta.

Maria Giovanna Laurenzana

Il Piano nazionale per ridurre le emissioni di gas serra e incentivare l’innovazione tecnologica


Il ministro dell’Ambiente, Corrado Clini ha presentato al Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) il Piano per la riduzione delle emissioni al 2020 per l’Italia, incardinato negli obblighi europei e nella strategia Ue al 2050.

Le proposte rientrano nell' ambito del Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e degli altri gas serra per il rispetto, da parte dell' Italia, del pacchetto Ue clima energia (20-20-20).

Al fine di porre il Paese su un percorso emissivo idoneo a rispettare gli obiettivi annuali vincolanti di cui alla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 e le “tappe” di cui alla Comunicazione della Commissione COM(2011)112 che prevedono riduzioni del 25% al 2020, del 40% al 2030, del 60% al 2040 e dell’80% al 2050 rispetto ai livelli del 1990,  i Ministeri sulla base delle loro competenze in via prioritaria dovranno: a) confermare fino al 2020 le detrazioni di imposta di cui all’articolo 4 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214 (Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamita' naturali); b) emanare - entro giugno 2012 - il decreto sulla riforma dei titoli di efficienza energetica al fine di estendere il sistema al periodo 2013-2020 e ampliare il campo di applicazione al fine di rafforzare l’incentivazione del risparmio energetico  o nei processi produttivi dei settori industriali o nei settori di "confine" come ad esempio i progetti di efficienza energetica nell'ambito dei trasporti ferroviari, aerei e marittimi; o attraverso la diffusione della trigenerazione e della generazione distribuita da fonti rinnovabili associata all’utilizzo di smart grid; c) istituire presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il Catalogo delle tecnologie, dei sistemi e dei prodotti per la decarbonizzazione dell’economia italiana (le imprese e soggetti privati che acquisteranno le tecnologie, i sistemi e i prodotti contenuti nel Catalogo avranno o accesso agevolato ai benefici previsti dal Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto o diritto ad una riduzione del 55% dell’IVA sull’acquisto delle tecnologie dei sistemi e dei prodotti stessi; d) introduzione della tassa sulle emissioni di carbonio, “carbon tax”, con esclusione per i settori industriali già obbligati  all’acquisto dei permessi di emissione di CO2 dalla direttiva europea “Emission Trading”; e)  destinare il 50% delle entrate derivanti dai proventi della vendita all’asta delle quote di CO2 di cui all’articolo 1, comma 11 della direttiva 2009/29/CE con la seguente finalità : o contributo annuale ai programmi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo ai fini della riduzione delle emissioni e a supporto delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici  ( 10% delle risorse disponibili) o contributo annuale al “Centro Euromediterraneo sui Cambiamenti Climatici” per la continuazione dei programmi nazionali ed europei per l’adattamento ai cambiamenti climatici (3% delle risorse disponibili) o cofinanziamento annuale dei programmi per l’aumento dell’assorbimento di carbonio attraverso attivita’  forestali e agricole ( 10% delle risorse disponibili) o cofinanziamento annuale dei programmi di ricerca e sviluppo in materia di tecnologie a basse emissioni di carbonio nell’industria e nei trasporti ( 25% delle risorse disponibili) o rifinanziamento annuale del “fondo rotativo del protocollo di kyoto” (50% delle risorse disponibili) o copertura delle spese amministrative connesse alla  gestione del sistema comunitario ( 2% delle risorse disponibili annualmente) f) destinare i proventi della carbon tax per sostenere gli investimenti pubblici e privati  nella riduzione dell’intensità di carbonio dell’economia, anche attraverso il potenziamento del “ Fondo Rotativo del Protocollo di Kyoto” ; g) rafforzare il coinvolgimento degli enti locali nel percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale attraverso la prosecuzione della positiva esperienza del “Patto dei Sindaci”.
Maria Giovanna Laurenzana


martedì 1 maggio 2012

Combustibili Solidi Secondari (CSS)



Nel decreto legislativo 22/1997 “decreto Ronchi” il CDR era considerato un rifiuto urbano in virtù del fatto che il rifiuto in uscita da un impianto di smaltimento che trattava rifiuti urbani non potesse essere ritenuto speciale agli effetti dell’art. 7, comma 3, lettera g) del dlgs.n. 22 del 1997.
Con la legge n. 179 del 2002 il CDR è diventato rifiuto speciale a tutti gli effetti, tramite un opportuno inserimento tra le definizioni di cui all’art. 7 comm3 del dlgs. N. 22/1997 (lettera I-bis).
La disciplina in materia di rifiuti contenuta nella parte IV del dlgs n. 152/2006 e ss.mm.ii, prima della modifica apportata dal dlgs. 205/2010 proponeva una duplice definizione del combustibile da rifiuti: art. 183 lettra r combustibile da  rifiuti (di qualità normale) art.183 lettera s: cdr-q di qualità elevata.
Il dlgs 205/2010 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/12/2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina sui Combustibili Solidi Secondari. Art. 183, lettera cc):combustibile solido secondario: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione  di specializzazione individuate le norme tecniche UNI Cen/Ts 15359 e successive modifiche ed integrazioni, fatta salva l’applicazione dell’art. 184 ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale.
Il dlgs 205/2010 ha abrogato le due precedenti definizioni di CDR e CDR-Q (lettera r) ed s) dell’art. 183) l’art.229 che prevedeva nella produzione di entrambi i tipi di CDR, la possibilità di utilizzare rifiuti speciali non pericolosi per una percentuale massima del 50% in peso.
Da un punto di vista tecnico si osserva che nella definizione data dal nuovo art.183 lettera cc) per la prima volta si fa riferimento alla norma Uni Cen /ts 15359 e non più alle norme Uni 9903-1.
Inoltre, viene riconosciuta la possibilità che il CSS possa essere considerato un prodotto a patto che si verifichino alcune condizioni. Diversamente sarà da considerare un rifiuto speciale.
La norma tecnica UNI EN 15359 e s.m.i. assurge al rango di norma tecnica riconosciuta dal legislatore italiano (come già avviene per la UNI 9903-1) e quindi vari combustibili alternativi (diversi dal CDR) ottenuti da rifiuti non pericolosi possono essere classificati ed impiegati in processi di recupero energetico.
Le norme Uni 9903 stabiliscono la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei combustibili solidi ricavati da rifiuti, indicati convenzionalmente come rdf (refuse derived fuels), nonché le prescrizioni generali per il loro stoccaggio, movimentazione e trasporto.
Forniscono le specifiche per la determinazione di alcune proprietà fisiche pezzatura (9903-4) potere calorifico (9903-5) umidità totale (9903-7) contenuto di sostanze (9903-8) contenuto di ceneri (9903-9).
La pubblicazione delle nuove norme 15359 (era prevista per la fine del 2011) richiederà necessariamente un allineamento della Uni 9903-1:2004 a quella europea. Nel percorso di modifica intrapreso dal CTI, la nuova edizione della norma UNI 9903-1 andrà  a definire due o più tipi di CSS (il CDR, il CDR-Q e altri),ciascuno dei quali verrà definito a livello nazionale, da tre parametri (PCI, cloro e mercurio). Il CDR e il CDR-Q saranno quindi due CSS di riferimento per il mercato nazionale, rappresentato da due sottoinsiemi del più generale insieme dei CSS.
Il CDR è una voce particolare di CSS, identificata attraverso un codice CER (191210 Rifiuti combustibili) e be definita nel D.lgs.152/2006 (rifiuti speciali).
Secondo la norma UNI  EN CEN/TS 15359 il CSS è un combustibile solido preparato da rifiuti non pericolosi per essere utilizzato per il recupero energetico in impianti di incenerimento o coincenerimento e conforme ai requisiti indicati nella norma tecnica.
Il sistema di classificazione dei CSS, secondo la norma UNI CEN/TS 15359:2006 è basata su tre parametri:potere calorifico (economico), cloro (tecnico), mercurio (ambientale), soltanto un combustibile proveniente da rifiuti non pericolosi e che soddisfa lo standard europeo dei CSS può essere classificato come CSS.

Obiettivo del progetto HiQ-CSS prodotto o rifiuto?
Secondo l’art. 183, comma 1, lett. Cc) il CSS è un rifiuto speciale, fatta salva l’applicazione dell’art. 184-ter.
Art.184-ter (end of waste-cessazione della qualifica di rifiuto);
1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) essite un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà ad impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

Secondo il comma 2 dell’art. 184-ter i criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero in mancanza di criteri comunitari, caso per caso attraverso uno o più decreti del Ministero dell’ Ambiente.
Quindi il legislatore nazionale può, laddove non vi provvedesse il legislatore comunitario, definire dei propri criteri (attraverso uno o più decreti del Ministero dell’Ambiente) affinché i CSS (conformi alla norma UNI EN 15359) possano essere considerati prodotti e non rifiuti, rispettando certe condizioni.
In questo caso la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto, identificato da un preciso codice CER 191210.  

Rosanna Carbotti
“lo sviluppo sostenibile, lungi dall’essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto un processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali”.