martedì 3 aprile 2012

Vogliamo davvero le eco-energie?

tratto da Rinnovabili.it


Ma le rinnovabili le vogliamo davvero? È questa domanda, sicuramente provocatoria, del Prof. Cerulli Irelli che più di ogni altra accademica affermazione racchiude quanto emerso dalla Conferenza sul diritto dell’energia organizzata dal GSE che si è tenuta a Roma giovedì e venerdì. Una domanda che nasce dall’analisi dello stato dell’arte delle fonti rinnovabili e soprattutto della normativa vigente.

Tutti i relatori presenti alla conferenza concordano nell’individuazione dei problemi legati allo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, vale a dire: confusione nel riparto di competenze, confusione normativa, mancanza di pianificazione.

La confusione nel riparto di competenze tra Stato e Regioni sarebbe dovuta all’inserimento tra le materie concorrenti ex art. 117 Costituzione, quella relativa a produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, di conseguenza lo Stato dovrebbe dettare i principi generali cui le Regioni devono attenersi nel legiferare in materia di energia. Il primo dubbio sorge dalla parola nazionale contenuta dall’art. 117 della Costituzione. Inoltre le Regioni sono vincolate dalle linee guida che formalmente non sono un atto legislativo o regolamentare, ma mera norma tecnica. In tale quadro è intervenuta più volte la Corte Costituzionale che ha dichiarato l’incostituzionalità di tutte le leggi regionali che hanno tentato di dettare norme in materia di energia da fonti rinnovabili prima (ma anche dopo) dell’emanazione delle linee guida. In quest’ottica la Consulta ha dichiarato la natura sostanzialmente regolamentare delle linee guida sebbene formalmente non lo sia.

Riguardo alla confusione normativa basti pensare che le linee guida previste dal D.lgs 387 del 2003 sono state emanate solo nel 2010, confondendo anche le Regioni che intendevano sistemare la situazione energetica nel proprio territorio. Altro elemento distorsivo è la c.d. autorizzazione unica che di fatto prevede 19 procedimenti diversi in relazione agli interessi coinvolti e che in realtà non semplifica assolutamente l’iter di autorizzazione per la realizzazione di impianti da energie rinnovabili. È stato introdotto anche per le autorizzazioni in materia di FER, lo strumento della conferenza di servizi nella quale si esprimono tutti i soggetti interessati; ma come faceva notare il Prof Cerulli Irelli, alla conferenza si applicano le norme di cui alla legge sul procedimento amministrativo (L.241/90) nelle quali si prevede che alcuni interessi pubblici (es. ambiente, salute) sono preminenti rispetto ad altri e se i portatori di questi interessi esprimono un diniego espresso in sede di conferenza, il diniego non può essere mediato. In tali casi si richiede l’intervento del Consiglio dei Ministri; ma ciò è mai successo? Pertanto, se un procedimento di autorizzazione per la realizzazione di un impianto da fonti rinnovabili implicasse il coinvolgimento di uno di quegli interessi, il procedimento rischierebbe di fermarsi definitivamente.

Un altro aspetto problematico, ormai noto, è quello della mancanza di pianificazione. A differenza di altri paesi europei (come Francia, Spagna, Germania) l’Italia non ha una programmazione energetica nazionale. Il nostro ordinamento riconosce solo piani di settore; il PAN (Piano d’azione nazionale per le energie rinnovabili) è soltanto una ricognizione dell’esistente ed ha il compito di fissare degli obiettivi in conformità a quanto stabilito dal “pacchetto Clima energia” in merito allo sviluppo delle fonti rinnovabili.

Come affermato dal Prof De Leonardis l’idea di una programmazione energetica nazionale era più diffusa e condivisa negli anni ’70 legata anche all’idea di sviluppo di centrali di produzione di energia nucleare. Quando è venuta meno la produzione di energia da centrali nucleari è venuto meno anche l’interesse ad una programmazione.

Concetto diametralmente opposto alla programmazione è quello di liberalizzazione: l’idea di un mercato energetico concorrenziale contrasterebbe, secondo i sostenitori della liberalizzazione, con un sistema programmato che implicherebbe maggiore burocrazia. Si è cominciato quindi a parlare di “Strategia”; infatti si è creata nel 2008 la “Strategia Energetica Nazionale” con lo scopo di diversificare le fonti di energia, realizzare nuovamente impianti di energia nucleare e incrementare la sostenibilità degli impianti. Con l’esito referendario di giugno scorso questa strategia è venuta meno. Attualmente esistono soltanto piani di settore (es. Programma rete gas, Ripartizione del carico di energia tra le Regioni), ma manca un linguaggio comune a tutte le tipologie di produzione energetica che eviterebbe la Babele dell’energia.

È evidente quindi che la scelta di un Paese di convertirsi all’energia verde è una scelta politica e che gli strumenti tecnici e regolamentari per farlo non sono impossibili da applicare.

Maria Giovanna Laurenzana

mercoledì 28 marzo 2012

ETICHETTATURA DEI PRODOTTI CONNESSI ALL'ENERGIA: IL GOVERNO SI PREPARA A RECEPIRE LA DIRETTIVA 2010/30/UE


Il Consiglio dei Ministri di venerdì ha approvato su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, uno schema di decreto legislativo che  dà attuazione alla delega prevista dalla legge comunitaria 2010 e, in particolare, alla parte relativa al recepimento della Direttiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo e del consiglio 19 maggio 2010  concernente "Indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti".
La direttiva risponde alla necessità di aumentare l’efficienza energetica nell’Unione in modo da conseguire l’obiettivo di ridurre del 20 % il consumo  energetico dell’Unione entro il 2020 ed   istituisce un quadro per l'armonizzazione delle misure nazionali sull'informazione degli utilizzatori finali, realizzata in particolare mediante etichettatura e informazioni uniformi sul prodotto, sul consumo di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali durante l'uso nonché informazioni complementari per i prodotti connessi all'energia, in modo che gli utilizzatori finali possano scegliere prodotti più efficienti. Si applica ai prodotti che hanno un notevole impatto diretto o indiretto sul consumo di energia e, se del caso, su altre risorse essenziali durante l'uso e non riguarda: i prodotti usati; i mezzi adibiti al trasporto di cose o di persone; la piastrina, o l'equivalente della piastrina, indicante la potenza, apposta per motivi di sicurezza sui prodotti.
La Direttiva: integra le clausole obbligatorie; chiarisce le responsabilità dei commercianti e pone le basi per l'introduzione di strumenti per appalti pubblici e incentivi da parte dell'UE e degli Stati Membri; stabilisce i criteri per le etichette energetiche in appositi provvedimenti attuativi specifici per prodotto, riportando il livello di prestazioni energetiche al di sotto del quale le autorità pubbliche non sono autorizzate a concedere incentivi; si propone di integrare le direttive Ecolabel ed Ecodesign con l'obiettivo di ampliare gradualmente l'ambito di applicazione a livello di quello della Direttiva Ecodesign; modifica e abroga la Direttiva 92/75/EC e unifica le Direttive modificative in un singolo atto (rifusione). 
Secondo quanto previsto dall'art. 5 della Direttiva gli Stati membri devono garantire che: i fornitori che immettono sul mercato o che mettono in servizio i prodotti che rientrano in un atto delegato forniscano un'etichetta e una scheda conformemente alla presente direttiva e all'atto delegato; i fornitori producano una documentazione tecnica sufficiente a consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda. 
In riferimento alla distribuzione, gli Stati membri devono garantire che: i distributori espongano adeguatamente le etichette, in maniera visibile e leggibile, e presentino la scheda nell'opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda i prodotti quando sono venduti agli utilizzatori finali; riguardo all'etichettatura e alla scheda informativa, qualora un prodotto contemplato da un atto delegato sia esposto, i distributori vi appongono un'adeguata etichetta, nella posizione chiaramente visibile specificata nel relativo atto delegato e nella pertinente versione linguistica. Le informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti a questa connessi dovrebbe, infatti, orientare la scelta degli utilizzatori finali verso i prodotti che offrono (o indirettamente comportano) il minor consumo di energia.
Secondo quanto affermato dal Governo nel comunicato reso alla fine del Consiglio, lo schema approvato risponderebbe ai principi della Direttiva nell’ottica del risparmio energetico e dell’informazione a tutela del consumatore.
Maria Giovanna Laurenzana


DECRETO LIBERALIZZAZIONI:LA NUOVA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. PRIME OSSERVAZIONI


Si è concluso l’iter legislativo del D.L. Liberalizzazioni con la pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta Ufficiale (24 marzo). Numerose le tematiche trattate, il tutto nell’ottica dello sviluppo di una economia e di un mercato concorrenziali.
Di particolare importanza risulta l’articolo 25, comma 1 del decreto, che modifica alcuni profili della disciplina generale dei servizi pubblici locali (tra cui rientrano il servizio idrico integrato e la gestione integrata dei rifiuti), principalmente mediante novella al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, rafforzando gli elementi volti ad introdurre la concorrenza nel mercato dei relativi servizi. Le novità principali sono: obbligo di organizzazione dei servizi per ambiti territoriali ottimali, omogenei di dimensione non inferiore a quella provinciale; meccanismi premiali per gli affidamenti mediante gara; parere preventivo obbligatorio dell’Autorità garante del mercato; economie di gestione tali da riflettersi sulle tariffe o sulle politiche del personale; riduzione a 200.000 euro del valore economico dei servizi che è possibile affidare in house; proroga dei termini di scadenza degli affidamenti in house non conformi; estensione della normativa sui servizi pubblici locali al trasporto ferroviario regionale.
In relazione al parametro dimensionale, è in ogni caso, fatta salva l'organizzazione per ambiti di singoli servizi già prevista da normative di settore e da disposizioni regionali e già avviata mediante costituzione di bacini di dimensioni non inferiori a quella prevista dall’articolo in esame, anche sulla base di direttive europee. In particolare, ai sensi dell’articolo 147 del Codice dell’ambiente i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni. Analoga organizzazione territoriale è prevista dall’articolo 200 del Codice per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
La norma in esame è l’ultima in ordine temporale che modifica la disciplina dei servizi pubblici locali, oggetto negli ultimi anni di numerosi e profondi interventi legislativi. In particolare, l’articolo 23-bis del D.L. n. 112 del 2008 aveva disposto la riforma dei servizi pubblici locali, al fine di favorire la diffusione dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi. L’intera disciplina è stata travolta dall’esito delle consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011. Per colmare il vuoto normativo lasciato dall’abrogazione dell’articolo 23-bis, il Governo è nuovamente intervenuto sulla materia con l’articolo 4 del D.L. 138/2011, prevedendo una nuova disciplina generale dei servizi pubblici locali che per tenere conto dell'esito della consultazione popolare, non si applica al settore idrico. Tale disciplina ha subito, da ultimo, alcune correzioni ad opera dell’articolo 9, co. 2, della L. 183/2011 (legge di stabilità 2012).
Gli enti locali hanno l’obbligo di procedere, in via preliminare e con cadenza periodica o comunque prima del conferimento, alla verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, limitando i diritti di esclusiva alle sole ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità. A tal fine è prevista l’adozione di una delibera quadro da pubblicizzare e trasmettere alla Autorità Antitrust.
Come già anticipato, l’articolo in esame interviene anche sulla gestione integrata dei rifiuti, che consiste in base a quanto disposto dal Codice dell’ambiente nel complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti. Il comma 4 dell’articolo 25, per la gestione integrata dei rifiuti urbani, consente l'affidamento della gestione ed erogazione del servizio congiuntamente o meno alle attività di gestione e realizzazione degli impianti (prima era consentito solo congiuntamente).
Gli articoli 200, 201, 202 e 203 del D.Lgs. 152/2006 disciplinano il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, attraverso l'individuazione di ambiti territoriali ottimali (ATO). In particolare l’art. 201 ha previsto l'istituzione di Autorità di ambito (AATO), alle quali è stata demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Il comma 186-bis dell’art. 2 della L. 191/2009 ha soppresso le Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) per la gestione del servizio idrico (art. 148) e del servizio di gestione dei rifiuti (art. 201), abrogando gli articoli di riferimento, ed ha demandato alle leggi regionali l’attribuzione delle funzioni già esercitate dalle AATO. 
Qualunque sia la scelta della Regione, rimane fermo il principio che la gestione vada organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati dalla Regione secondo il criterio di superamento della frammentazione delle gestioni, attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti, e di conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative.
I soggetti cui saranno demandate dalle singole leggi regionali le funzioni delle AATO (tra cui l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti) avranno dinanzi la nuova disciplina (nata come una novella dell’art. 201 abrogato, ma oggi considerata come norma autonoma) introdotta dal comma 4 dell’art. 25 in esame. Essa prevede che nella gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'affidamento ai sensi dell’art. 202, possa riguardare la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio allo smaltimento e recupero, mentre, a differenza di quanto recitava il testo previgente dell’art. 201, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, l'attività di smaltimento è affidata ove ricorrano le ipotesi previste dalla lettera a),  cioè qualora sia affidata anche la gestione e l’erogazione del servizio e/o la gestione e la realizzazione degli impianti, sempre all’interno nell’ambito territoriale ottimale. 
Per il caso in cui gli impianti non siano di proprietà degli enti locali di riferimento, dovrà essere assicurato all'affidatario del servizio: l'accesso agli impianti con tariffe regolate e predeterminate;  la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel Piano d'Ambito.
Il comma 5 dell'articolo 25 infine, modifica l'art. 14 del D.L. 201/2011 che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto, secondo la definizione della norma previgente, in regime di privativa dai comuni.
La modifica sostituisce il concetto di gestione svolta in regime di privativa con quello di gestione svolta mediante l’attribuzione di diritti di esclusiva, nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 4 del D.L. 138/2011.
Maria Giovanna Laurenzana

martedì 27 marzo 2012

Carbon Tax, il Governo rinvia (tratto da Rinnovabili.it)


Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle finanze, ha discusso il disegno di legge delega della riforma fiscale, valutandone i contenuti e analizzandone i punti salienti. Era il primo punto all’ordine del giorno, ma in ragione dei numerosi punti all’ordine del giorno, e tra questi in particolare la riforma del mercato del lavoro, il Consiglio dei Ministri ha ritenuto opportuno rinviare ad una seduta successiva l’approvazione del testo finale. Ciò al fine di ponderare e analizzare con maggiore attenzione i dettagli tecnici della riforma.

Per favorire la crescita economica, il Governo intende introdurre la tassazione ambientale: una carbon tax per finanziare i nuovi sussidi, rendendo così meno oneroso o addirittura sostituendo  l’attuale sistema basato sull’emission trading e sui prelievi concentrati in maniera massiccia sulle bollette dell’elettricità.

Nella relazione di presentazione al disegno di legge delega emerge l’idea che potenziare la tassazione ambientale è funzionale all’obiettivo di dare impulso alla crescita dell’economia lungo un percorso di sviluppo sostenibile. Le green taxes e le carbon taxes sono finalizzate a ridurre l’impatto ambientale delle attività di produzione e consumo, correggendo i comportamenti che determinano esternalità negative sull’ambiente in termini di sfruttamento delle risorse naturali o di inquinamento. Queste imposte possono incentivare l’uso di tecnologie innovative e generare nel medio periodo, vantaggi in termini di crescita guidata dalla green economy.

In questo quadro le imposte ecologiche, a differenza di altri strumenti di politica ambientale, consentirebbero di sfruttare il doppio dividendo, correggendo le esternalità ambientali, e contestualmente, generando un gettito che può essere destinato alla riduzione di imposte oppure al finanziamento di incentivi all’investimento di tecnologie verdi.

La Commissione Europea ha indicato proprio le imposte ambientali tra gli strumenti in grado di attuare una redistribuzione virtuosa della composizione del prelievo con impatto positivo sulla crescita, al fine di migliorare la  qualità del prelievo tributario negli stati membri. È attualmente in discussione al Consiglio europeo la proposta di direttiva (modifica della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità) mirante a rivedere le accise sui prodotti energetici, commisurando le aliquote al contenuto di carbonio (carbon tax). La tassazione dei prodotti energetici è stata motivata da diversi elementi, in particolare dall’esigenza di generare introiti, ma anche dalla necessità di influenzare il comportamento dei consumatori, spingendoli a fare un uso più efficiente dell’energia e a scegliere fonti energetiche più “pulite”. Dopo l’adozione della direttiva, il quadro strategico che ne è alla base è cambiato radicalmente. Nei settori dell’energia e dei cambiamenti climatici sono stati definiti obiettivi strategici concreti e ambiziosi per il periodo fino al 2020. Il pacchetto “clima-energia” adottato nel 2009 istituisce il quadro strategico necessario per raggiungere gli obiettivi fissati in modo equo ed efficiente in termini di costi. Le imposte sull’energia sono uno degli strumenti di cui gli Stati membri possono avvalersi per raggiungere gli obiettivi fissati. E’ possibile aumentare il benessere generale e l’efficienza in termini di costi se, per ridurre le emissioni nei settori che non rientrano nel sistema UE di cui alla direttiva 2003/87/CE (il sistema UE di scambio di quote di emissioni, o sistema ETS), si utilizzano strumenti che generano entrate, come l’imposizione fiscale. Le tassazioni relative alle emissioni di CO2 possono essere efficaci mezzi nelle mani degli Stati membri per conseguire le riduzioni di gas serra necessarie per raggiungere per il 2020 obiettivi relativi ai cambiamenti climatici.

In questa prospettiva si è ritenuto di introdurre anche in Italia una carbon tax, il cui gettito sarebbe destinato a rivedere il sistema di finanziamento delle fonti rinnovabili. Un utilizzo più esteso dell’imposizione energetica sui combustibili fossili calibrata in base al loro contenuto di carbonio rappresenta una misura coerente con il principio chi inquina paga, consentendo che la riduzione delle emissioni venga finanziata in misura maggiore dai responsabili delle emissioni. Come noto sono numerose le risposte negative da parte degli imprenditori a questo tipo di tassazione ritenuta onerosa, ma la posizione del Governo è risultata chiara: “Ho suggerito di inserire le misure per la fiscalità ambientale nell’ambito della strategia europea ‘Una tabella di marcia verso un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050…ho suggerito che l’introduzione della carbon tax sia destinata ai settori non regolati dalla direttiva 2003/87/CE, e che il gettito sia finalizzato prioritariamente al sostegno del sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili e della diffusione delle tecnologie a basso contenuto di carbonio”. Questo è quanto asserito dal Ministro Clini in un comunicato pubblico in risposta ad Emma Marcegaglia (contraria alla carbon tax).

Si dovrà attendere tuttavia (probabilmente) il prossimo Consiglio dei ministri per sapere se l’Italia avrà le sue carbon tax, anticipando per una volta la legislazione europea.

Maria Giovanna Laurenzana

per leggere l'articolo su rinnovabili.it
“lo sviluppo sostenibile, lungi dall’essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto un processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali”.