giovedì 2 febbraio 2012

DECRETO 20 gennaio 2012 Parametri tecnici relativi alla gestione degli pneumatici fuori uso.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 1 febbraio il decreto del ministero dell'ambiente e del territorio che stabilisce una serie di parametri per l'individuazione, da parte del Comitato di gestione, degli pneumatici fuori uso (Pfu) provenienti dai veicoli fuori uso, del contributo per la copertura e la gestione degli pneumatici dei veicoli a fine vita (gestione intesa come "le attività per assicurare, anche in forma indiretta, la raccolta, il trasporto, la selezione, il recupero e lo smaltimento degli Pfu, nonché l'attività di controllo sulle predette operazioni").
Il decreto 11 aprile 2011, n. 82, recante il ‘Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (pfu)’ (ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni) mira a ottimizzarne il recupero a tutela dell'ambiente. Ma anche a contrastare il traffico illegale di questo tipo di rifiuto e il fenomeno, purtroppo molto diffuso in Italia, soprattutto nel Mezzogiorno, delle discariche abusive. Secondo il provvedimento spetterà ai produttori e agli importatori di pneumatici garantire la gestione di pfu per una quota corrispondente a quanto immesso sul mercato nell’anno solare precedente. Inoltre individua chi sono i responsabili della gestione; come verranno determinate le quantità da gestire e i relativi contributi economici; chi riscuote i contributi ambientali e le modalità ripartire i costi di gestione; chi sono gli organi deputati al controllo e le sanzioni in caso di inadempienze. L’obiettivo del 100% di raccolta e recupero sarà raggiunto per gradi: il decreto stabilisce infatti per il 2011 una percentuale di recupero pari al 25% del quantitativo immesso nel 2010, che crescerà all’80% entro il 2012 e raggiungerà il 100% soltanto nel 2013. Tale compito potrà essere svolto anche tramite ‘strutture associate’. Il sistema sarà sostenuto grazie a un ‘contributo ambientale’ che i cittadini dovranno versare al momento dell’acquisto di pneumatici nuovi.  
Adesso sono stati individuati i parametri tecnici relativi alla loro gestione.
Dunque, il decreto individua il parametro del valore medio tra il numero di veicoli immatricolati o, per i veicoli non soggetti a immatricolazione, venduti nell'anno solare precedente a quello in cui si determina il contributo e la stima dei veicoli che saranno immatricolati o venduti nell'anno nel quale si determina il contributo per l'anno solare successivo, suddiviso per ciascuna tipologia di pneumatici attribuibili ai veicoli in base. Così come individua il parametro del valore medio tra il numero di veicoli radiati per demolizione o, per i veicoli non soggetti a immatricolazione, demoliti nell'anno solare precedente a quello in cui si determina il contributo e la stima dei veicoli radiati nell'anno nel quale si determina il contributo per l'anno solare successivo, suddiviso per ciascuna tipologia di pneumatici attribuibili ai veicoli in base.
Stabilisce inoltre il parametro del numero medio di pneumatici installati, quello del peso medio pneumatico e quello del quantitativo di pneumatici usati provenienti dalla demolizione dei veicoli a fine vita venduti all'estero per il riutilizzo nell'anno solare precedente a quello in cui si determina il contributo.
Il tutto viene fissato in coerenza con il decreto ministeriale del 2011 (il numero 82) che regolamenta la gestione degli Pfu al fine di ottimizzarne il recupero, prevenire la formazione dei rifiuti e proteggere l'ambiente e che ha individuato Pfu come "particolari categorie di rifiuti" necessitanti di una disciplina specifica e che ha introdotto un sistema basato sulla "responsabilità del produttore", per il quale i produttori e gli importatori di pneumatici vengono obbligati a provvedere alla corretta gestione di un quantitativo di Pfu pari al quantitativo dei pneumatici che immettono sul mercato.

Ma ecco il testo del decreto ministeriale 20 gennaio 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 1 febbraio 2012.

                         IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 

  Visto l'art. 35 del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300 sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma  dell'art.  11 della legge 15 marzo 1977, n. 59»;
  Visto l'art. 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e successive modifiche e integrazioni,  relativo  alla  gestione  degli pneumatici fuori uso;
  Visto il decreto del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare in data  11  aprile  2011  n.  82,  recante  il regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso, previsto  dal secondo comma del citato art. 228;
  Visto l'art. 7 del predetto regolamento, relativo  agli  pneumatici fuori uso derivanti da demolizione dei veicoli a  fine  vita,  ed  in particolare il comma 10, che prevede  che  i  parametri  tecnici  per l'individuazione delle diverse categorie di contributo da  parte  del comitato di cui al comma 2 siano definiti con  decreto  del  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
  Rilevato che, ai sensi  del  medesimo  comma  10  dell'art.  7,  il contributo e' commisurato alla  tipologia  di  pneumatici  a  cui  si riferisce;
  Ritenuto  opportuno,  ai  fini  della  definizione   dei   predetti parametri tecnici e anche per agevolare il controllo circa  l'entita' dei contributi  che  saranno  versati  dai  rivenditori  di  veicoli, mettere  in  relazione  le  diverse  tipologie   di   pneumatici   da assoggettare al contributo, di cui all'allegato E del citato  decreto n. 82 del 2011, con la classificazione dei veicoli di cui all'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada);

                              Decreta: 

   Art. 1

  I parametri tecnici per l'individuazione, da parte del Comitato  di gestione degli pneumatici fuori uso  (PFU)  provenienti  dai  veicoli fuori  uso,  del  contributo  per  la  copertura  e  gestione   degli pneumatici dei veicoli a fine vita, sono i seguenti:
      a) Valore medio tra il numero di veicoli immatricolati o, per i veicoli non soggetti ad immatricolazione,  venduti  nell'anno  solare precedente a quello in cui si determina il contributo e la stima  dei veicoli che saranno immatricolati o venduti nell'anno  nel  quale  si determina il contributo per l'anno solare successivo,  suddiviso  per ciascuna tipologia di pneumatici attribuibili ai veicoli in base alla tabella di cui all'art. 2. Le informazioni relative  ai  veicoli  non soggetti ad immatricolazione venduti  sono  fornite  al  Comitato  di gestione  degli  PFU  provenienti  dai  veicoli   fuori   uso   dalle Associazioni dei produttori dei veicoli;
      b)  Valore  medio  tra  il  numero  di  veicoli   radiati   per demolizione o,  per  i  veicoli  non  soggetti  ad  immatricolazione, demoliti nell'anno solare precedente a quello in cui si determina  il contributo e la stima dei veicoli  radiati  nell'anno  nel  quale  si determina il contributo per l'anno solare successivo,  suddiviso  per ciascuna tipologia di pneumatici attribuibili ai veicoli in base alla tabella di cui all'art. 2. Le informazioni relative  ai  veicoli  non soggetti ad immatricolazione demoliti sono  fornite  al  Comitato  di gestione  degli  PFU  provenienti  dai  veicoli   fuori   uso   dalle Associazioni dei demolitori dei veicoli;
      c) Numero medio  di  pneumatici  installati  per  veicolo,  per ciascuna tipologia di pneumatici attribuibili ai veicoli in base alla tabella  di  cui  all'art.  2.   Le   informazioni   necessarie   per l'individuazione di detto numero medio sono fornite  al  Comitato  di gestione  degli  PFU  provenienti  dai  veicoli   fuori   uso   dalle
Associazioni dei produttori dei veicoli;
      d) Peso medio pneumatico, per ciascuna tipologia di  pneumatici attribuibili ai veicoli in base alla tabella di cui  all'art.  2.  Le informazioni necessarie per  l'individuazione  del  peso  medio  sono fornite al Comitato di gestione degli  PFU  provenienti  dai  veicoli fuori uso dalle Associazioni dei produttori dei veicoli;
      e)  Quantitativo  di   Pneumatici   usati   provenienti   dalla demolizione dei  veicoli  a  fine  vita  venduti  all'estero  per  il riutilizzo nell'anno solare precedente a quello in cui  si  determina il contributo. Le informazioni  necessarie  per  l'individuazione  di detto quantitativo sono fornite al Comitato  di  gestione  degli  PFU provenienti dai veicoli fuori uso dalle Associazioni  dei  demolitori dei veicoli.


 Art. 2

  Le tipologie di  pneumatici  di  cui  all'allegato  E  del  decreto ministeriale n. 82 del 2011 sono correlati alle tipologie di  veicoli di cui all'art. 47 del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285 (codice della strada) secondo la seguente tabella:




Tipologie pneumatici All. E D.M 82/2011
Pesi min-max (in chilogrammi)
Veicoli utilizzatori classificati secondo le categorie di cui all’art. 47 d.lgs 285/1992 (Codice della strada)
A
A1 (2 – 8)
Categorie L1, L2,L3,L4,L5,O1
B
B1 (6 – 18)
Categorie M1, M2, O2, N1
C
C1 (20 – 40)
C2 (41 – 70)
Categorie M2, M3, N2, N3, O3, 04
D
D0 (<4)
D1 (4 – 20)
D2 (21 – 40)
D3 (41–  70)
D4 (71 – 130)  
D5 (131 – 200)
D6(>200)

Macchine agricole, macchine operatrici, macchine industriali

 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2012 

                                                   Il Ministro: Clini 






   


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