E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 1 febbraio il decreto del ministero dell'ambiente e del territorio che stabilisce una serie di parametri per l'individuazione, da parte del Comitato di gestione, degli pneumatici fuori uso (Pfu) provenienti dai veicoli fuori uso, del contributo per la copertura e la gestione degli pneumatici dei veicoli a fine vita (gestione intesa come "le attività per assicurare, anche in forma indiretta, la raccolta, il trasporto, la selezione, il recupero e lo smaltimento degli Pfu, nonché l'attività di controllo sulle predette operazioni").
Il decreto 11 aprile 2011, n. 82, recante il ‘Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (pfu)’ (ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni) mira a ottimizzarne il recupero a tutela dell'ambiente. Ma anche a contrastare il traffico illegale di questo tipo di rifiuto e il fenomeno, purtroppo molto diffuso in Italia, soprattutto nel Mezzogiorno, delle discariche abusive. Secondo il provvedimento spetterà ai produttori e agli importatori di pneumatici garantire la gestione di pfu per una quota corrispondente a quanto immesso sul mercato nell’anno solare precedente. Inoltre individua chi sono i responsabili della gestione; come verranno determinate le quantità da gestire e i relativi contributi economici; chi riscuote i contributi ambientali e le modalità ripartire i costi di gestione; chi sono gli organi deputati al controllo e le sanzioni in caso di inadempienze. L’obiettivo del 100% di raccolta e recupero sarà raggiunto per gradi: il decreto stabilisce infatti per il 2011 una percentuale di recupero pari al 25% del quantitativo immesso nel 2010, che crescerà all’80% entro il 2012 e raggiungerà il 100% soltanto nel 2013. Tale compito potrà essere svolto anche tramite ‘strutture associate’. Il sistema sarà sostenuto grazie a un ‘contributo ambientale’ che i cittadini dovranno versare al momento dell’acquisto di pneumatici nuovi.
Adesso sono stati individuati i parametri tecnici relativi alla loro gestione.
Dunque, il decreto individua il parametro del valore medio tra il numero di veicoli immatricolati o, per i veicoli non soggetti a immatricolazione, venduti nell'anno solare precedente a quello in cui si determina il contributo e la stima dei veicoli che saranno immatricolati o venduti nell'anno nel quale si determina il contributo per l'anno solare successivo, suddiviso per ciascuna tipologia di pneumatici attribuibili ai veicoli in base. Così come individua il parametro del valore medio tra il numero di veicoli radiati per demolizione o, per i veicoli non soggetti a immatricolazione, demoliti nell'anno solare precedente a quello in cui si determina il contributo e la stima dei veicoli radiati nell'anno nel quale si determina il contributo per l'anno solare successivo, suddiviso per ciascuna tipologia di pneumatici attribuibili ai veicoli in base.
Stabilisce inoltre il parametro del numero medio di pneumatici installati, quello del peso medio pneumatico e quello del quantitativo di pneumatici usati provenienti dalla demolizione dei veicoli a fine vita venduti all'estero per il riutilizzo nell'anno solare precedente a quello in cui si determina il contributo.
Il tutto viene fissato in coerenza con il decreto ministeriale del 2011 (il numero 82) che regolamenta la gestione degli Pfu al fine di ottimizzarne il recupero, prevenire la formazione dei rifiuti e proteggere l'ambiente e che ha individuato Pfu come "particolari categorie di rifiuti" necessitanti di una disciplina specifica e che ha introdotto un sistema basato sulla "responsabilità del produttore", per il quale i produttori e gli importatori di pneumatici vengono obbligati a provvedere alla corretta gestione di un quantitativo di Pfu pari al quantitativo dei pneumatici che immettono sul mercato.
Ma ecco il testo del decreto ministeriale 20 gennaio 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 1 febbraio 2012.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59»;
Visto l'art. 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, relativo alla gestione degli pneumatici fuori uso;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 11 aprile 2011 n. 82, recante il regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso, previsto dal secondo comma del citato art. 228;
Visto l'art. 7 del predetto regolamento, relativo agli pneumatici fuori uso derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita, ed in particolare il comma 10, che prevede che i parametri tecnici per l'individuazione delle diverse categorie di contributo da parte del comitato di cui al comma 2 siano definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Rilevato che, ai sensi del medesimo comma 10 dell'art. 7, il contributo e' commisurato alla tipologia di pneumatici a cui si riferisce;
Ritenuto opportuno, ai fini della definizione dei predetti parametri tecnici e anche per agevolare il controllo circa l'entita' dei contributi che saranno versati dai rivenditori di veicoli, mettere in relazione le diverse tipologie di pneumatici da assoggettare al contributo, di cui all'allegato E del citato decreto n. 82 del 2011, con la classificazione dei veicoli di cui all'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada);
Decreta:
Art. 1
I parametri tecnici per l'individuazione, da parte del Comitato di gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) provenienti dai veicoli fuori uso, del contributo per la copertura e gestione degli pneumatici dei veicoli a fine vita, sono i seguenti:
a) Valore medio tra il numero di veicoli immatricolati o, per i veicoli non soggetti ad immatricolazione, venduti nell'anno solare precedente a quello in cui si determina il contributo e la stima dei veicoli che saranno immatricolati o venduti nell'anno nel quale si determina il contributo per l'anno solare successivo, suddiviso per ciascuna tipologia di pneumatici attribuibili ai veicoli in base alla tabella di cui all'art. 2. Le informazioni relative ai veicoli non soggetti ad immatricolazione venduti sono fornite al Comitato di gestione degli PFU provenienti dai veicoli fuori uso dalle Associazioni dei produttori dei veicoli;
b) Valore medio tra il numero di veicoli radiati per demolizione o, per i veicoli non soggetti ad immatricolazione, demoliti nell'anno solare precedente a quello in cui si determina il contributo e la stima dei veicoli radiati nell'anno nel quale si determina il contributo per l'anno solare successivo, suddiviso per ciascuna tipologia di pneumatici attribuibili ai veicoli in base alla tabella di cui all'art. 2. Le informazioni relative ai veicoli non soggetti ad immatricolazione demoliti sono fornite al Comitato di gestione degli PFU provenienti dai veicoli fuori uso dalle Associazioni dei demolitori dei veicoli;
c) Numero medio di pneumatici installati per veicolo, per ciascuna tipologia di pneumatici attribuibili ai veicoli in base alla tabella di cui all'art. 2. Le informazioni necessarie per l'individuazione di detto numero medio sono fornite al Comitato di gestione degli PFU provenienti dai veicoli fuori uso dalle
Associazioni dei produttori dei veicoli;
d) Peso medio pneumatico, per ciascuna tipologia di pneumatici attribuibili ai veicoli in base alla tabella di cui all'art. 2. Le informazioni necessarie per l'individuazione del peso medio sono fornite al Comitato di gestione degli PFU provenienti dai veicoli fuori uso dalle Associazioni dei produttori dei veicoli;
e) Quantitativo di Pneumatici usati provenienti dalla demolizione dei veicoli a fine vita venduti all'estero per il riutilizzo nell'anno solare precedente a quello in cui si determina il contributo. Le informazioni necessarie per l'individuazione di detto quantitativo sono fornite al Comitato di gestione degli PFU provenienti dai veicoli fuori uso dalle Associazioni dei demolitori dei veicoli.
Art. 2
Le tipologie di pneumatici di cui all'allegato E del decreto ministeriale n. 82 del 2011 sono correlati alle tipologie di veicoli di cui all'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) secondo la seguente tabella:
Tipologie pneumatici All. E D.M 82/2011
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Pesi min-max (in chilogrammi)
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Veicoli utilizzatori classificati
secondo le categorie di cui all’art. 47 d.lgs 285/1992 (Codice della strada)
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A
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A1 (2 – 8)
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Categorie L1, L2,L3,L4,L5,O1
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B
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B1 (6 – 18)
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Categorie M1, M2, O2, N1
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C
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C1 (20 – 40)
C2 (41 – 70)
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Categorie M2, M3, N2, N3,
O3, 04
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D
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D0 (<4)
D1 (4 – 20)
D2 (21 – 40)
D3 (41– 70)
D4 (71 – 130)
D5 (131 – 200)
D6(>200)
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Macchine agricole, macchine
operatrici, macchine industriali
|
Roma, 20 gennaio 2012
Il Ministro: Clini
I
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