domenica 21 luglio 2013


“Disastro ambientale”.

Il dlgs. 152/2006 non contiene fattispecie volte a incriminare le ipotesi più gravi di inquinamento ambientale, per cui per perseguire condotte illecite di eccezionale gravità (es. massiccia contaminazione di siti mediante accumulo sul territorio e sversamento nelle acque di ingenti quantitativi di rifiuti speciali altamente pericolosi, oppure nei casi più conosciuti quali la nube tossica di Seveso, inquinamento causato dal petrolchimico di Marghera, caso Ilva di taranto) si ricorre a disposizioni del codice penale, altrimenti tali condotte rimarrebbero prive di sanzioni. Tra le varie norme codicistiche ha trovato applicazione il disastro c.d. innominato, art. 434 e 449 c.p. nelle forme rispettivamente dolosa e colposa. L’art. 434 c.p. ha la funzione di norma complementare e di chiusura dei delitti contro la pubblica incolumità “dei delitti di comune pericolo mediante violenza” e incrimina “chiunque fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare i crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro…se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità”. La pena nell’ipotesi dolosa è della reclusione da uno a cinque anni, da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene. L’ipotesi colposa è punita con la reclusione da 1 a 5 anni.

Dottrina.

Una parte della dottrina non ritiene che il disastro ecologico abbia le caratteristiche strutturali del disastro innominato, infatti quest’ultimo richiederebbe una condotta violenta di carattere istantaneo e non sarebbe applicabile ad un bene quale l’ambiente a consistenza indeterminata e immateriale diverso dal bene della pubblica incolumità protetto dall’art. 434 c.p.  

Carlo Ruga Riva sostiene invece che la violenza, intesa come condotta non fraudolenta caratterizzata dall’impiego di energia fisica  è compatibile con talune modalità di disastro ecologico caratterizzate dalla reiterazione di condotte che a distanza di tempo concretino un inquinamento di dimensioni straordinarie (accumuli prolungati di rifiuti pericolosi con inquinamento della falda acquifera in zona abitata). Essendo “l’ambiente tutelato non in sé, ma nelle sue componenti (aria, acqua, suolo) spesso strumentale alla tutela della salute umana, nel reato in esame il referente offensivo dovrà essere ricercato nelle diverse definizioni di inquinamento e nei loro effetti sulla salute delle persone”.

Condotta ed evento, pur essendo gli elementi costitutivi di un unico fatto rilevante possono essere temporaneamente distanti come peraltro ribadito nella vicenda del Petrolchimico di Marghera. Il disastro innominato non comprende solo eventi di grande immediata evidenza che si verificano in un arco di tempo ristretto, ma anche quelli non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi i un arco di tempo molto prolungato e che pure producono effetti tali da poter affermare l’esistenza di una lesione della pubblica incolumità.

Giurisprudenza.

Luca Ramacci ritiene che la giurisprudenza di legittimità  abbia invece considerato in più occasioni la figura del disastro ambientale  non manifestando alcuna incertezza circa la sua astratta configurabilità.

Cass. Sez. I n. 40330/2006 illecito smaltimento di rifiuti effettuato con modalità tali da porre in pericolo la pubblica incolumità. Al fine della configurabilità del disastro ambientale colposo è necessario “un evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità straordinariamente grave e complesso, bastando che il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo collettivamente un numero indeterminato di persone e che l’eccezionalità della dimensione dell’evento desti un senso di allarme, senza che il fatto abbia direttamente prodotto la morte o lesioni di persone, ben potendo colpire anche le cose, purché dalla rovina di queste effettivamente insorga un pericolo grave per la salute collettiva. La Corte inoltre rileva come la nozione di disastro ambientale e di danno ambientale si identificano quando l’attività di contaminazione di siti destinati ad insediamenti abitativi o agricoli con sostanze pericolose per la salute umana assuma connotazioni di durata, ampiezza e intensità tale da risultare in concreto straordinariamente grave e complessa, mentre non è necessaria la prova di immediati effetti lesivi sull’uomo.

Cass. Sez. III n. 9418/1988  massiccia contaminazione di siti mediante accumulo sul territorio e sversamento nelle acque di ingenti quantitativi di rifiuti speciali altamente pericolosi. Il disastro ambientale “comporta un danno, o un pericolo di danno, ambientale di eccezionale gravità non necessariamente irreversibile, ma certamente no riparabile con le normali opere di bonifica. La tesi difensiva aveva escluso la sussistenza degli elementi materiali del reato di disastro innominato in ragione della mancata verifica dell’impossibilità di bonifica che avrebbe rappresentato l’elemento distintivo tra disastro e danno ambientale.    

Cass. Sez. n. 46189/2011 nel definire il delitto di disastro innominato come reato di pericolo a consumazione anticipata, che si perfeziona con la condotta di immutatio loci, idonea a mettere in pericolo l’ambiente, lo stesso si realizza “quando il pericolo concerne un danno ambientale di eccezionale gravità, seppure con effetti non necessariamente irreversibili qualora venga a verificarsi, in quanto il danno provocato potrebbe pur sempre essere riparabile con opere di bonifica”. L’esigenza di bonifica non potrà di per sé rappresentare prova del disastro, essendo conseguenza possibile di ogni contravvenzione in tema di acque, aria e rifiuti. L’assenza di inquinamento attuale idoneo a far scattare l’obbligo di bonifica sembra certificare una situazione non disastrosa. Comunque la reiterazione delle condotte ed una precedente condanna per il medesimo delitto sono state ritenute dimostrative della consapevolezza, in capo all’imputato, del pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla sua condotta, concretatasi nella reiterata, abusiva attività estrattiva da una cava con alterazione d corsi d’acqua, inondazioni, infiltrazioni, instabilità ambientale e pregiudizio per la dinamica costiera.

  

La Corte Costituzionale nella sent. 327/2008 fornisce una interpretazione che consente di salvare la fattispecie di disastro innominato da censure di illegittimità per contrasto con il principio di determinatezza pertanto i “veri” disastri ecologici sono assimilabili nella fattispecie di crollo di costruzione o ad altro disastro, a patto che si interpreti come accadimento di dimensioni straordinarie atto a produrre “effetti dannosi gravi, complessi ed estesi” idoneo a causare un pericolo per la vita o per l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone.  

La sentenza termina “è tuttavia auspicabile che talune delle fattispecie attualmente ricondotte, con soluzioni interpretative non sempre scevre da profili problematici, al paradigma punitivo del disastro innominato –e tra esse l’ipotesi del disastro ambientale ”formino oggetto di autonoma considerazione da parte del legislatore penale, anche nell’ottica dell’accresciuta attenzione alla tutela ambientale ed a quella dell’integrità fisica e della salute, nella cornice di più specifiche figure criminose”.


Rosanna Carbotti

martedì 7 maggio 2013

TARES: Circolare 29 aprile 2013

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha dato importanti chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni recate dall’art. 10 del D. L. n. 35 dell’8 aprile 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). 
per consultare la circolare clicca qui

martedì 30 aprile 2013

LA BUROCRAZIA DEI RIFIUTI SI AGGIORNA



Importanti novità in materia di rifiuti sono previste nel mese che volge al termine; precisamente sulla burocrazia dei rifiuti: scade il termine per la presentazione del MUD e entra  in vigore il Sistri.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Ambiente del 20 marzo 2013 che stabilisce le modalità per l’entrata in vigore del Sistri, il sistema per la tracciabilità dei rifiuti speciali e pericolosi. Il sistema entrerà in vigore in modo progressivo per consentire agli operatori di verificare i dati inseriti all’interno del sistema e di aggiornare i software di utilizzo, e al Ministero di introdurre le semplificazioni segnalate dalle associazioni di categoria e successivamente quelle che si renderanno necessarie sulla base della verifica di funzionamento del Sistri.
Sono quindi previste due fasi. Dal 30 aprile al 30 settembre 2013 i produttori di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti e gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi sono tenuti ad “allineare” i dati e le informazioni già inserite a sistema. Per questi operatori il sistema sarà  operativo a partire dal 1° ottobre 2013. Per gli altri operatori il periodo di “allineamento” è compreso tra il 1 ottobre 2013 ed il 2 marzo 2014.
A partire dal 3 marzo 2014 il sistema sarà pienamente operativo. In considerazione dell’esigenza di aggiornare i costi di funzionamento e di conseguenza gli oneri per le imprese, il decreto dispone la sospensione del pagamento dei contributi per il 2013.
Entro martedì 30 aprile 2013 invece, una buona parte di soggetti che producono e che gestiscono rifiuti speciali deve inviare il Mud alla Cciaa competente per territorio indicando i dati riferiti al 2012. Ai soggetti già obbligati si aggiungono i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.
L’obbligo compete anche a fabbricanti e venditori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee).
La nuova modulistica è prevista dal Dpcm 20 dicembre 2012 (che ha sostituito il Dpcm 23 dicembre 2011) e aggiunge la dichiarazione relativa ai rifiuti speciali e quella relativa alla alla dichiarazione Raee (rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche). Il Dpcm era stato emanato in seguito alla  sospensione del Sistri (articolo 52, legge 134/2012) e di tutti gli adempimenti connessi, ivi compresa la dichiarazione Sistri (“mudino”).
A seguito della sospensione del Sistri, l’obbligo di presentazione del Mud per i produttori e i gestori di rifiuti di cui all’articolo 189, Dlgs 152/2006 (“Codice ambientale”), rimane vigente. Tuttavia, il nuovo modello crea un unico testo di riferimento per tutti i soggetti e riunifica gli obblighi di dichiarazione Mud e “mudino”. Del nuovo Mud tornano a essere destinatari i trasportatori che il “mudino”, invece, aveva escluso. l Mud 2013 è articolato in 6 Comunicazioni (Rifiuti speciali, Veicoli fuori uso, Imballaggi, Raee, Rifiuti urbani, Produttori di Aee) che dovranno essere trasmesse alle autorità competenti esclusivamente in via telematica (con l’eccezione della comunicazione semplificata rifiuti speciali che deve essere spedita per posta).
Per chi viola l’obbligo di presentazione della denuncia ambientale annuale istituita dalla legge 70/1994, il Dlgs 152/2006 cd. “Codice ambientale” prevede il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie che possono andare da un minimo di 26 euro (presentazione ritardata del Mud entro il 29 giugno) a un massimo di 15.500 euro (omessa presentazione o presentazione incompleta del Mud).

domenica 21 aprile 2013

Disciplinare Ispra 5 aprile 2013 Materiali da scavo - Obbligo di comunicazione dei pareri sui piani di utilizzo ai sensi dall'articolo 13 del Dm 161/2012


L’Ispra ha predisposto il disciplinare e pubblicato sul web il relativo sistema informativo attraverso il quale tutte le P.a. potranno comunicare, in attuazione del Dm 161/2012, i pareri relativi ai piani di utilizzo.

Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dei dati relativi alla qualità ambientale del territorio nazionale, l’articolo 13 del Dm 161/2012 (regolamento che detta le condizioni per il riutilizzo come sottoprodotti dei materiali da scavo) stabilisce l’obbligo per tutte le autorità competenti di comunicare i pareri in merito ai piani di utilizzo all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra).

Lo stesso articolo affida all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) il compito di pubblicare un disciplinare sulle informazioni da trasmettere, gli standard e le modalità di trasmissione, adempimento assolto dall’Istituto il 5 aprile 2013 (con un ritardo di 5 mesi sui tempi stabiliti dal regolamento) con la pubblicazione del disciplinare e del relativo sistema informativo.

Dal 5 aprile 2013 tutte le P.a. interessate possono così autenticarsi e effettuare le comunicazioni previste collegandosi al portale Ispra www.terrerocce.isprambiente.it.


“lo sviluppo sostenibile, lungi dall’essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto un processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali”.