lunedì 28 maggio 2012

Punta Perotti, storia di un ecomostro


 Articolo tratto da Rinnovabili.it

L’Italia dovrà versare oltre 49 milioni di euro in totale alle tre società che hanno fatto ricorso contro la confisca di Punta Perotti. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell’uomo aggiungendo che “lo Stato italiano si deve astenere dal domandare ai ricorrenti di rimborsare i costi della demolizione degli immobili e i costi per la riqualificazione dei terreni”. Si tratta dell’ennesimo episodio della lunga vicenda dell’ecomostro di Bari. Vicenda iniziata quando nel 1992 le tre società ricorrenti, proprietarie di terreni sulla costa di Bari in località Punta Perotti, ottennero dal Consiglio comunale di Bari l’approvazione di due piani di lottizzazione dalle stesse presentati, alla quale seguì la conclusione di convenzioni di lottizzazione con il Comune di Bari, il rilascio dei permessi di costruire e l’avvio dei lavori di costruzione. Nel 1996 fu aperto un procedimento penale per lottizzazione abusiva che si concluse con il rinvio a giudizio dei legali rappresentati delle società coinvolte e con la successiva assoluzione degli stessi nei diversi gradi di giudizio. In primo grado si sostenne l’illiceità della costruzione degli immobili in quanto non conformi alla c.d. Legge Galasso (l. n. 431 del 1985), che vietava di rilasciare permessi di costruire riguardanti i siti di interesse naturale, tra i quali rientravano le zone costiere. Tuttavia gli imputati furono assolti sia perché l’amministrazione locale aveva rilasciato i permessi di costruire, sia, soprattutto, perché la normativa regionale, sotto il profilo del coordinamento con la c.d. legge Galasso, risultava lacunosa, individuando così uno di quei pochi casi di “ignoranza scusabile”. Il giudice dell’appello ha poi riconosciuto la legalità del rilascio dei permessi di costruire e della procedura di adozione ed approvazione delle convenzioni di lottizzazione. Sulla vicenda si pronunciò infine la Corte di Cassazione la quale cassò senza rinvio la decisione della Corte d’Appello riconoscendo l’illegalità dei piani di lottizzazione e dei permessi di costruire sul rilievo che i terreni interessati erano soggetti ad un divieto assoluto di costruire oltre che ad un vincolo paesaggistico imposto dalla legge.
Successivamente i proprietari si sono rivolti alla Corte europea ed hanno sostenuto, in particolare, che la confisca subita è incompatibile con l’articolo 7 della Convenzione il cui primo comma, esaminando il profilo dell’efficacia nel tempo della legge penale, sancisce che i cittadini dei Paesi membri della Convenzione non possono essere condannati per un fatto non previamente previsto come reato dal diritto vigente, ovvero non possano essere assoggettati a pene più gravi di quelle applicabili al momento della commissione del fatto.
La Corte europea ha accolto la doglianza sulla base delle seguenti motivazioni.
In base all’art. 7 della Convenzione, la legge deve definire chiaramente i reati e le pene che li reprimono. Nel caso di Punta Perotti, la Corte di Strasburgo, sottolineando il fatto che, secondo la Corte di Cassazione, gli imputati hanno commesso un errore inevitabile e scusabile nell’interpretazione delle norme violate, ha riconosciuto che le condizioni di accessibilità e prevedibilità della legge, non sono state soddisfatte.
Parallelamente, la Corte si è occupata della natura giuridica della confisca che per un consolidato orientamento della giurisprudenza nazionale costituisce sanzione amministrativa che il giudice penale deve disporre allorché accerti la sussistenza di una lottizzazione abusiva, in funzione di supplenza rispetto alla pubblica amministrazione. La Corte di Strasburgo ha ritenuto che la confisca sia una pena, sicché la giurisdizione italiana prevedendone l’applicazione al di fuori di ipotesi di responsabilità penale incorre nell’infrazione dell’art. 7 della Convenzione. Gli elementi a sostegno di questa tesi sono stati il suo collegamento con un reato accertato dal giudice penale, la finalità repressiva e non riparatoria della misura controversa e la sua gravità. La Corte, constatato che il reato, rispetto al quale la confisca è stata inflitta ai ricorrenti, non aveva alcuna base legale ai sensi della Convenzione e che la sanzione era arbitraria, ha affermato inoltre che vi è stata un’ingerenza arbitrario nel diritto al rispetto dei beni dei soggetti ricorrenti con conseguente violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1
Con la sentenza di ieri, la Corte Europea dei diritti dell’uomo, sulla base dell’art. 41 della Convenzione (“se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa”) ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei ricorrenti, i quali nonostante la revoca della confisca non hanno goduto degli immobili costruiti perché demoliti e dei terreni ove è sorta o sta sorgendo un’area verde. È una sentenza che senza smentire il clamore scaturito dai precedenti eventi, fa discutere. La demolizione delle costruzioni è stata il simbolo della lotta agli abusi edilizi e agli ecomostri, ma le conseguenze che ne sono derivate non sono di poco conto. La causa di tutto è una normativa non chiara che la Corte di Strasburgo non ha potuto non riconoscere.
Maria Giovanna Laurenzana


lunedì 21 maggio 2012

Il progetto Enel di conversione a carbone della centrale termoelettrica a olio combustibile di Porto Tolle.



Venerdì 20 aprile è stata emessa la sentenza della sesta sezione del Consiglio di Stato che respinge per inammissibilità il ricorso con cui la Regione Veneto ha chiesto di revocare la sentenza dello stesso Consiglio di Stato del 17 maggio 2011. In quella pronuncia è stato dichiarato illegittimo il decreto del Mistero dell’Ambiente che stabiliva la compatibilità ambientale del progetto Enel di conversione a carbone della centrale termoelettrica a olio combustibile di Porto Tolle, in provincia di Rovigo.

Il passaggio decisivo si avrà il 22 maggio, quando il Consiglio di Stato sarà chiamato a decidere sulla compatibilità della sentenza del maggio 2011 con le norme approvate dalla regione Veneto.

In quella data i giudici si esprimeranno sulla richiesta che l’avvocatura dello stato per conto dei Ministeri dell’Ambiente, Sviluppo e Beni Culturali, ha avanzato per avere delucidazioni sull’applicazione della stessa sentenza di inammissibilità della VIA (valutazione di impatto ambientale) nazionale, al fine di riattivare la procedura. Il pronunciamento è slittato al 22 maggio per superare un vizio di notifica  nei confronti dell’Enel.

La richiesta di delucidazione (giudizio di ottemperanza) da parte dei ministeri è dettata dalla modifica fatta dalla Regione Veneto della legge istitutiva del Parco Delta del Po; in base alla norma isititutiva del parco del 1997 i giudici avevano bocciato la VIA alla riconversione a carbone. Ma con la modifica della legge del 1997, il Veneto aveva inserito la possibilità di riconvertire a carbone la centrale, in presenza di un abbattimento delle emissioni inquinanti del 50%.

 Venerdì 18 maggio prendendo spunto dal caso di Porto Tolle a Roma presso la sede della Provincia si è tenuto il convegno organizzato da Greenpeace Italia “La produzione elettrica da carbone: impatti, esternalità, danni sanitari. Il caso Enel. Sono intervenuti: il prof. Massimo Scalia (fisica ambientale presso l’Università La Sapienza di Roma), Fleur Schele (SOMO centre for research on Multinational Corporations) Laury Myllyvirta (Greenpeace International) Andrea Boraschi (campagna clima ed energia Greenpeace Italia) Giuseppe Onufrio (direttore esecutivo di Greenpeace Italia).


Nel novembre 2011 l’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA) ha pubblicato uno studio sugli impatti sanitari, ambientali ed economici dell’inquinamento atmosferico dei principali impianti industriali europei. In quella ricerca “Revealing the costs of air pollution from industrial facilities in Europe”1 – l’EEA presenta una classifica dei 20 impianti industriali più inquinanti, per emissioni atmosferiche, nel nostro continente: al 18esimo posto viene classificata la centrale termoelettrica a carbone Enel Federico II, a Brindisi.

Lo studio EEA fornisce una stima del costo aggregato dei danni sanitari, economici e ambientali di quell’impianto: un importo economico tra i 536 e i 707 milioni di euro, in riferimento ai dati di emissioni del 2009 (fonte registro E-PRTR). Greenpeace Italia ha deciso di utilizzare lo stesso metodo applicato dall’EEA, estendendolo a tutte le centrali termoelettriche a carbone di Enel in Italia e in Europa e a tutte le centrali alimentate con fonti fossili di Enel in Italia.

Lo scopo della ricerca di Greenpeace è di mettere in luce gli impatti e le esternalità che derivano dall’impiego del carbone nella produzione termoelettrica, così come calcolati attraverso la metodologia EEA, facendo riferimento a dati di emissione di fonte istituzionale.

Durante il convegno di venerdì 18 maggio è stato presentato lo studio che Greenpeace Italia ha commissionato all’istituto di ricerca indipendente e non profit SOMO che si può visionare on line sul sito di Greenpeace Italia.
Rosanna Carbotti

mercoledì 9 maggio 2012

IL TRASPORTO DEI RIFIUTI AGRICOLI. LE MODIFICHE DEL DECRETO LIBERALIZZAZIONI


Visti gli ultimi aggiornamenti normativi (D.Lgs. 3 dicembre 2010, n.205, DM 11 novembre 2011, n.219 e D.Lgs. 9 febbraio 2012, n.5) pare opportuno un approfondimento nel campo dei rifiuti agricoli.
Secondo il D.Lgs. 152/06 e smi i rifiuti sono classificati secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi.
In particolare i rifiuti provenienti da abitazioni rurali sono normalmente classificati come urbani e quindi gestiti a tutti gli effetti come tali; mentre i rifiuti provenienti dall’esercizio delle attività agricole sono definiti rifiuti speciali.

Ai sensi dell,art. 185 comma 1 lett. c) non sono soggetti alla disciplina dei rifiuti contenuta nella parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi i seguenti rifiuti agricoli:
- le materie fecali, se non contemplate dal Regolamento (Ce) n.1774/2002, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana (art. 185, comma 1, lett. f);
-le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali, riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici anche dopo il trattamento in impianti aziendali che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni, dei materiali di partenza.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione dei rifiuti (parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi), in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (Ce) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio (art. 185, comma 2, lett. b);
- le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (Ce) n. 1774/2002 (art. 185, comma 2, lett. c).
Secondo il D.Lgs. 152/06 e smi (art. 183, comma 1), lettera bb)) per deposito temporaneo si deve intendere il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci.
Perché si profili come DEPOSITO TEMPORANEO devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- il 'deposito temporaneo' deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.
Se non è possibile rispettare le condizioni per il deposito temporaneo va richiesta l'autorizzazione allo stoccaggio nelle sue forme di deposito preliminare, se i rifiuti sono destinati allo smaltimento, o messa in riserva se possono essere oggetto di recupero.
nel caso di recupero dei rifiuti è da verificare la possibilità di accedere alle cosiddette procedure semplificate, ovvero di non procedere alla richiesta di autorizzazione ma inviare semplicemente una comunicazione di inizio attività alle sezioni regionali dell'albo gestori rifiuti.
E’ obbligatoria l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per tutte le Imprese che trasportano i propri rifiuti, pericolosi e non. L’iscrizione prevista con regime semplificato (art.212, c.8 del D.Lgs. 152/06) per mezzo di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante dell’organizzazione dell’Impresa da cui i rifiuti sono prodotti è riservata a:
- produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti;
- produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di 30 kg/l al giorno dei propri rifiuti.

Dal 10 febbraio 2012 (D.Lgs. 9 febbraio 2012, n.5) esiste una specifica deroga, dettata dall’articolo 28 che testualmente recita:

“1. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 è inserito il seguente: '9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

Tale nuova norma dispone l’inserimento di un nuovo  comma 9-bis nell’art. 183 D.Lgs. n. 152/06 che la suddetta movimentazione non si considera trasporto, a condizione che sia comprovato, da elementi oggettivi ed  univoci,  che  sia  finalizzata  unicamente  al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei  rifiuti  in  deposito temporaneo.

In funzione di tale deroga è ammesso il trasporto in assenza della prescritta iscrizione (art.212, c.8).
Per tutti gli altri l’iscrizione all’Albo segue la procedura ordinaria (categoria 1, 4 o 5).
Maria Giovanna Laurenzana

giovedì 3 maggio 2012

Decreti Rinnovabili, una strada in salita

tratto da Rinnovabili.it


In attesa dei pareri della Conferenza Unificata e dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, il c.d. Decreto rinnovabili fa ancora discutere.

Dopo le proteste delle associazioni di categoria, arriva anche il parere negativo della Commissione Ambiente della Camera. Nel parere sul documento di economia e finanza, la Commissione ha posto due condizioni: modificare i recenti schemi dei decreti interministeriali recanti la disciplina degli incentivi per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di politica ambientale assunti in sede europea e di promuovere il rafforzamento e il consolidamento di una filiera industriale integrata delle rinnovabili.

Come da più parti evidenziato, questo decreto renderebbe impervia la strada per una espansione delle rinnovabili.

Nelle premesse si afferma: “tenendo conto delle esigenze di bilanciamento del mix di fonti, dei tempi e costi di adeguamento della rete, si ritiene che il nuovo target di energia elettrica da fonte rinnovabile al 2020 possa essere pari al 32-35% dei consumi elettrici totali.” Il raggiungimento di questo target comporterà un costo indicativo cumulato di tutte le tipologie di incentivo degli impianti a fonte rinnovabile, con esclusione di quelli fotovoltaici, non superiore a 5,5 miliardi di euro annui (art. 3 c.2).

Questa cifra, che ai non addetti ai lavori può sembrare alta, in realtà non è sufficiente. Infatti, come si legge in una recente relazione al Parlamento, l’AEEG stima per il 2012 un costo cumulato per gli incentivi alle rinnovabili (escluso Conto energia e incluso Cip6 solo quota FER) pari a 3,5 miliardi di euro. In sostanza, il nuovo decreto coprirebbe soltanto i due miliardi di euro di differenza, (il “costo indicativo cumulato” comprende anche i costi di tutti gli impianti già in esercizio).

Inoltre dal prossimo anno si prevedono ulteriori oneri: introduzione di un registro, contingentamento annuo della potenza incentivabile e aste al ribasso per i grandi impianti.

Per gli impianti di potenza superiore a 5 MW (superiore a 20 MW per idroelettrico e geotermoelettrico) sono previste delle procedure pubbliche di asta al ribasso, in forma telematica. Il bando relativo alla prima procedura d’asta, per il contingente di potenza disponibile per l’anno 2013, sarà pubblicato entro il 31 luglio 2012. Il decreto ha fissato per il periodo 2013-2015 i contingenti in MW da mettere ad asta (art. 12 c.4).

Invece, gli impianti di potenza superiore a 50 kW e inferiore alle soglie sopra le quali scatta l’asta, devono richiedere al GSE l’iscrizione ad un registro informatico che prevede volumi massimi predefiniti per ciascun anno e per tecnologia e con selezione in base a criteri di priorità. La prima procedura di iscrizione al registro, per il contingente di potenza disponibile per l’anno 2013, sarà pubblicata entro il 31 luglio 2012. Anche per questi impianti il decreto ha fissato i contingenti disponibili in MW, per il periodo 2013-2015 (art. 9 c. 4).

Infine, gli impianti fino a 50 kW non sono soggetti né alle aste né all’iscrizione al Registro.

Per gli impianti che entrano in esercizio nel 2013, le tariffe di riferimento sono quelle riportate nell’Allegato 1 al decreto. Negli anni successivi, il valore delle tariffe è decurtato del 2% all’anno (art. 7 c. 1).

Il periodo di diritto all’incentivo è predisposto sulla vita media utile degli impianti (all. 1).

Per gli impianti fino a 1 MW “il GSE provvede, ove richiesto, al ritiro dell’energia elettrica netta immessa in rete, erogando una tariffa incentivante onnicomprensiva dell’incentivo e del prezzo zonale orario dell’energia, ferme restando le determinazioni dell’Autorità in materia di dispacciamento” (art. 7 c.4).

Per gli impianti di potenza superiore, “anche soggetti alle aste al ribasso, il GSE eroga, in riferimento alla produzione netta immessa in rete, il pertinente incentivo spettante. L’energia prodotta dai medesimi impianti resta nella disponibilità del produttore” (art. 7 c.5).
Il decreto prevede inoltre, che i nuovi incentivi (analogamente a quanto previsto dal Quinto Conto energia), siano alternativi allo Scambio sul posto e al Ritiro dedicato dell’energia.

Gli impianti alimentati a biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili possono beneficiare, in aggiunta all’incentivo sulla produzione elettrica, anche di un “premio cogenerazione ad alto rendimento” (art.8).
Il premio cogenerazione può essere sottoposto ad alcuni possibili incrementi tariffari (ad esempio nel caso di riduzioni di emissioni negli impianti a biogas oppure di utilizzo per teleriscaldamento del calore cogenerato). Il premio non è comunque cumulabile con i nuovi Certificati Bianchi per la cogenerazione.

Il decreto disciplina anche le modalità e la tempistica con cui il GSE emetterà e ritirerà i Certificati Verdi relativi alle produzioni degli anni dal 2012 al 2015 (artt. 19 ss).

Alla richiesta di iscrizione al registro o di partecipazione alle procedure d’asta, deve essere corrisposto al GSE un contributo per le spese di istruttoria pari alla somma di una quota fissa di 150 €, più una quota variabile, dagli 80 ai 2.200 € a seconda della taglia dell’impianto (art. 21).
Inoltre per la copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo in capo al GSE,  tutti i soggetti beneficiari degli incentivi (anche quelli già in esercizio), ad eccezione degli impianti CIP 6/92, dal 1° gennaio 2012 corrisponderanno al GSE un contributo di 0,2 centesimi di euro per ogni kWh di energia incentivata. Inoltre è previsto che possano richiedere i nuovi incentivi soltanto “i soggetti titolari del pertinente titolo autorizzativi”.

In attesa di esprimere il suo parere sul decreto, l’AEEG ha sottolineato come il 2020 sia ormai troppo vicino e che gli obiettivi che l’Italia si è data non potranno essere migliorati se non attraverso l’utilizzo di una nuova generazione di impianti da fonti rinnovabili in grado di competere ad armi pari con le fonti tradizionali. Peraltro, rileva l’AEEG, la linea d’azione finora adottata, che coniugherebbe gli obiettivi di riduzione delle emissioni e di aumento della produzione di energia da FER, con criteri di efficienza e di sostenibilità economica, non ha trovato fino ad oggi piena attuazione né in fase di definizione del PAN né in fase di creazione dei sistemi di incentivazione. Con particolare riferimento all’obiettivo del 17 % per le fonti rinnovabili, l’Autorità ritiene che il suo raggiungimento sia possibile agendo su quattro fonti: aumentare i consumi di energia elettrica da fonti rinnovabili, aumentare i consumi di calore prodotto fa fonti rinnovabili, aumentare l’utilizzo di biocarburanti, ridurre i consumi finali totali di energia primaria. In conclusione, mettendo sullo stesso piano il maggiore utilizzo di energia rinnovabile e l’efficienza energetica, si ridurrebbero i costi per il raggiungimento degli obiettivi. Al contrario, il decreto rinnovabili riduce i semplicemente i costi e basta.

Maria Giovanna Laurenzana
“lo sviluppo sostenibile, lungi dall’essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto un processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali”.