domenica 24 giugno 2012

Responsabilità per danno all'ambiente.

L’evoluzione del quadro normativo in materia di responsabilità per danno all’ambiente: la disciplina comunitaria (dir.2004/35/CE) e la parte VI del D.lgs 152/2006.

Alla base della normativa italiana sul danno ambientale troviamo la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale. La finalità: introduzione di un regime di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
1° considerando: la direttiva afferma che la prevenzione e la riparazione, nella misura del possibile, del danno ambientale contribuiscono a realizzare gli obiettivi ed i principi della politica ambientale comunitaria, stabiliti nel trattato.
2° considerando: prevenzione e riparazione “dovrebbero essere attuate applicando il principio chi inquina paga e coerentemente con il principio dello sviluppo sostenibile”.

Art. 1: la direttiva istituisce un quadro per l responsabilità ambientale, basato sul principio “chi inquina paga”, per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale.
Principi informatori:
-         principio di prevenzione,
-         no indennizzo ai privati,
-         principio di ragionevolezza.

Principio di prevenzione:
2° considerando “…l’operatore la cui attività ha causato un danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno sarà considerato finanziariamente responsabile.
In tal modo si riducono gli operatori ad adottare misure e a sviluppare pratiche atte a ridurre al minimo i rischi di danno ambientale.
Art.5: azione di prevenzione misure prese per reagire a un evento, un atto o un’omissione che ha creato una minaccia imminente di danno ambientale, al fine di impedire o minimizzare tale danno. Il relativo onere grava sull’operatore che “nel caso i cui il danno ambientale non si è verificato ma esiste una minaccia imminente che si verifichi” deve, senza indugio, adottare le misure di prevenzione necessarie, è fatta salva, in qualunque momento, la facoltà dell’autorità competente di chiedere informazioni all’operatore su minacce imminenti di danno ambientale o su casi sospetti, chiedere all’operatore di riprendere le misure i prevenzione necessarie, dare all’operatore le istruzioni da seguire riguardo alle misure di prevenzione necessarie da adottare, adottare essas tessa le misure di prevenzione necessarie.
Art.6:azioni di riparazione: qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un’alternativa equivalente a tali risorse e servizi come previsto nell’allegato II.
La previsione di misure di riparazione intende garantire che l’ambiente danneggiato sia riportato alle condizioni originarie, attraverso la previsione di apposite misure.
E’ previsto un sistema piramidale che gradua il tipo di intervento distinguendo tra:
-         riparazione primaria: diretti a riportare le risorse naturali ed i servizi danneggiati alle condizioni originarie;
-         riparazione complementare: ottenere un livello di risorse naturali e servizi analogo a quello che si sarebbe ottenuto se l sito danneggiato fosse tornato alle condizioni originarie;
-         riparazione compensativa: nel caso in cui risulti necessario apportare ulteriori miglioramenti alle specie e agli habitat naturali protetti o alle acque nel sito danneggiato o in sito alternativo.   
 Altri principi informatori: art. 3 par. 3 la nuova disciplina, ferma restando la pertinente legislazione nazionale, non conferisce ai privati un diritto ad essere indennizzati in seguito ad un danno ambientale o ad una minaccia imminente di tale danno.

Principio generale di ragionevolezza:
-         1° considerando: “prevenzione e riparazione, nella misura del possibile, del danno ambientale”.
-         3° considerando: “riparazione del danno ambientale a costi ragionevoli per la società” attraverso un richiamo al principio di proporzionalità.
-         6° considerando: “si dovrebbe tuttavia tenere conto di situazioni specifiche in cui la legislazione comunitaria o quella nazionale equivalente consentano deroghe a livello di protezione stabilito per l’ambiente”.
Art. 3: ambito di applicazione:
-         ipotesi di responsabilità oggettiva: danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell’allegato II e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di dette attività.
-         Richiesto requisito minimo della colpa: danno alle specie e agli habitat naturali protetti causato da una delle attività professionali non elencate nell’allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una delle dette attività.
     Art. 17: principio di irretroattività: applicazione della direttiva nel tempo.
             Le disposizioni contenute nella direttiva non si applicano:
-         al danno causato da un’emissione, un evento o un incidente verificatosi prima del 30 aprile 2007 (data di entrata in vigore della direttiva);
-         al danno verificatosi dopo la medesima data, se derivante da una specifica attività posta in essere e terminata prima di tale data;
-         al danno in relazione al quale siano passati più di 30 anni dall’emissione,evento o incidente che l’ha causato.


Nel d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 le norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente sono contenute nella parte VI:
-         artt. 299-310: disciplina attuativa della direttiva, applicabile ai soli esercenti attività professionali sottoposte a regolamentazione amministrativa in quanto pericolose per la salute (solo all’operatore considerato come qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata che esercita o controlla un’attività professionale avente rilevanza ambientale (art. 302, comma 4).
-         Artt. 311 e ss.: disciplina applicabile a chiunque, volta a rendere più efficiente la previgente disciplina dell’art. 18 legge 349/1986 di portata generale. Possibilità per il Ministero dell’Ambiente di chiedere, in via giudiziale o attraverso un’ingiunzione amministrativa, una somma di denaro a titolo di risarcimento danni all’autore dell’illecito che non ha provveduto al ripristino.

Esclusioni:
-         danno per il quale siano trascorsi più di 30 anni dall’emissione, dall’evento o dall’incidente che l’hanno causato;
-         ipotesi di inquinamento di carattere diffuso se non è possibile accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e l’attività dei singoli operatori;
-         situazioni  inquinamento per le quali siano effettivamente avviate le procedure relative alla bonifica, o sia stata avviata o sia intervenuta bonifica dei siti nel rispetto delle norme vigenti in materia, salvo che, all’esito di tale bonifica non permanga un danno ambientale.

Principio di prevalenza del risarcimento in forma specifica (bonifica) rispetto a quello per equivalente sancito dall’art. 311, esistenza di un ordine progressivo logico- giuridico tra ripristino dello stato dei luoghi e risarcimento in forma pecuniaria per equivalente.
Art. 311 azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente patrimoniale.
È previsto un ordine gerarchico nel risarcimento del danno:
- risarcimento in forma specifica (ripristino);
- misure complementari o compensative di cui alla direttiva 2004/35/CE;
- risarcimento per equivalente.

È necessario adeguare la normativa italiana alla direttiva 2004/35/CE anche a fronte della procedura di infrazione 2007/4679 avviata dalla commissione nei confronti del nostro paese. Con tale procedura di infrazione la Commissione ha rappresentato la violazione, sotto vari profili, da parte della normativa interna dei principi posti dalla direttiva. Tali profili di incompatibilità riguardano:
-mancata previsione di ipotesi di responsabilità oggettiva, obbligo di riparazione per  soli danni causati da comportamenti dolosi o colposi (art. 311 comma 2).
- ammissibilità, tra le forme di riparazione consentite, del risarcimento per equivalente patrimoniale.
Applicazione parziale dei principi di derivazione comunitaria in materia di imputazione, quantificazione e risarcimento del danno ambientale.

L’unico ente legittimato ad essere risarcito e ad acquisire i relativi crediti con vincolo di destinazione ad apposito fondo di rotazione per il finanziamento degli interventi di risanamento delle aree danneggiate è lo Stato in persona del Ministero dell’Ambiente. Esiste però una legislazione passiva per la responsabilità del danno da ritardo nell’adozione delle misure necessarie. Le Regioni, province ed enti locali possono presentare denunce ed osservazioni, e sono legittimati ad agire per l’annullamento degli adottati in violazione delle norme di protezione ambientale e per il risarcimento danni da ritardo nell’attivazione.  

Nella legislazione statunitense: il CERCLA (Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act) prevede una responsabilità di tipo oggettivo, solidale e retroattiva nei confronti del potentially responsible parties. Si tratta di una disciplina molto rigorosa per la quale i produttori saranno responsabili oltre che per i costi di clean up, anche per i danni arrecati alle risorse naturali (natural resources damages) e gli unici casi in cui non saranno responsabili sono quelli di forza maggiore, guerra, atto vandalico.
Rosanna Carbotti

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lo sviluppo sostenibile, lungi dall’essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto un processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali”.