Cementifici e CSS.
Esame delle norme contenute nello
schema di DPR n. 529 approvato dal CDM lo scorso 26 ottobre 2012 e bloccato il
12 febbraio dalla Commissione Ambiente della Camera: provvedimento, concernente
regolamento recante disciplina dell’utilizzo di combustibili solidi secondari
(CSS) in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali in
cementifici soggetti al regime dell’autorizzazione integrata ambientale, ai
sensi dell’art. 214, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e
s.m.
Il regolamento
è composto da 6 articoli.
L’art. 1 definisce al comma 1, in linea
con quanto previsto dal comma 11 dell’art. 214 del dlgs 152/2006 il capo di
applicazione dello schema di decreto che riguarda l’utiizzo di CSS come definiti
dall’art. 183 comma 1 lettera cc) in parziale sostituzione di combustibili
fossili tradizionali, negli impianti di produzione di cemento a ciclo completo,
con capacità produttiva superiore a 500 t giornaliere di clinker, soggetti al
regime di cui al titolo III bis della Parte II del medesimo decreto e dotati di
certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero
di registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sul’adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
(emas) di cui al regolamento (CE) n. 1221/2009.
L’art. 2 opera un rinvio dinamico alle
successive modificazioni e integrazioni della normativa europea e statale
citata nel regolamento .
L’art. 3 individua le condizioni di
utilizzo dei CSS in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali e
costituisce “modifica non sostanziale”di cui all’art. 5 comma 1 lettere I) ed
I-bis del dlgs 152/2006 se sussistono determinati requisiti che garantiscano un
miglioramento della situazione ambientale e l’utilizzo dei CSS abbia come
effetto di ridurre le emissioni inquinanti, ivi incluse quelle di gas serra, di
incrementare l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili mediante un utilizzo
sostenibile della biomassa a scopi energetici , di risparmiare risorse
naturali, di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili non rinnovabili, di
raggiungere un più elevato livello di recupero dei rifiuti nel rispetto della
gerarchia di trattamento dei rifiuti, di ridurre le quantità della frazione
biodegradabile dei rifiuti smaltiti i discarica.
Altri
requisiti sono che il CSS sia prodotto in impianti autorizzati in procedura
ordinaria di cui all’art. 208 del dlgs 152/2006 che riguarda l’autorizzazione
unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, oppure
dotati di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN 15358 o
registrati EMAS. La norma UNI EN 15538 specifica i requisiti dei sistemi di
gestione per la qualità nella produzione e commercializzazione di combustibili
solidi secondari dalla raccolta fino alla consegna.
Nell’impianto
siano utilizzate le migliori tecniche disponibili, individuate ai sensi del
Titolo III bis della Parte II del dlgs 152/2006, tenendo conto, in particolare
dei documenti BREF (BAT reference documents) pubblicati dalla Commissione europea
e delle informazioni di cui
rispettivamente, al’art. 29 bis ed all’art. 29 terdecies del medesimo decreto.
Nell’impianto
siano applicati le prescrizioni, le condizioni di esercizio, le norme tecniche
e i valori limiti di emissione fissati conformemente al dlgs 133/2005 fatti
salvi prescrizioni e parametri più restrittivi dettati dall’AIA. Si ricorda che
l’art. 29 decies dispone una serie di controlli sull’osservanza delle
prescrizioni dell’AIA ed in caso di inosservanza, prevede (al comma 9) una
serie di sanzioni che vanno dalla diffida ad eliminare le irregolarità entro un
termine assegnato, fino alla revoca dell’AIA.
Il
quantitativo giornaliero di CSS utilizzato nell’impianto sia inferiore a 100 t.
con riferimento alla predetta soglia, si ricorda che ai sensi dell’Allegato I
n. 10 della direttiva 2011/92/Ue e della lettera n) dell’allegato III alla
parte seconda del dlgs 152/2006 sono sottoposti a via regionale i progetti relativi
ad impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità
superiore a 100 t/giorno mediante operazioni di incenerimento e trattamento.
Le eventuali
operazioni edilizie connesse e strumentali, ivi incluse quelle per lo
stoccaggio e l’alimentazione del CSS siano realizzate nel perimetro dello
stabilimento in cui è situato l’impianto. La norma fa salvo il disposto dell’art.
8, comma 1 del dlgs 133/2005 secondo cui nell’esercizio dell’impianto di
incenerimento e coincenerimento devono essere adottate tutte le misure affinché
le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e
la movimentazione dei rifiuti, nonché per la movimentazione o lo stoccaggio dei
residui prodotti, siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni e
gli odori, secondo i criteri della migliore tecnologia disponibile.
Il comma
2 dispone che l’uilizzo del CSS è soggetto ad autorizzazione in conformità al procedimento
di cui all’art. 5.
Il
comma 3 prevede che, anche nel caso in cui determinate tipologie di CSS
dovessero cessare di essere un rifiuto in forza dell’art. 184 ter del dlgs
152/2006 (end of waste) in ogni caso rimane ferma l’osservanza delle condizioni
e dei valori limite previsti dal dlgs 133/2005 sull’incenerimento dei rifiuti.
L’art. 4 concerne la comunicazione di
avvio del procedimento unico di aggiornamento dell’AIA che il gestore dell’impianto
che intende utilizzare CSS è tenuto ad inoltrare. L’autorità competente è l’autorita
competente al rilascio dell’AIA. Ai sensi del combinato disposto del numero 3.1
dell’allegato VIII e dell’allegato XII alla parte seconda del dlgs 152/2006 gli
impianti rientranti nel campo di applicazione dello schema in commento sono
soggetti ad AIA regionale, per cui l’autorità competente è la regione. La comunicazione
è corredata da una relazione tecnica, da una sintesi non tecnica destinata al
pubblico.
L’art. 5 disciplina l’iter procedimentale
e gli effetti del provvedimento di aggiornamento dell’AIA.
Importante
il comma 2 che disciplina la fase di pubblicità e partecipazione. Viene in
particolare prevista la pubblicazione integrale della comunicazione sui siti
web del comune e dell’autorità competente e data la possibilità, a chiunque vi
abbia interesse, di far pervenire osservazione scritte nel termine di 30
giorni, anche per via telematica. L’autorità competente verificata la
sussistenza delle prescrizioni e tenuto conto delle osservazioni, provvede ad
aggiornare l’AIA entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione o dell’eventuale
documentazione integrativa. L’autorità può anche disporre misure integrative
necessarie al rispetto del dlgs. 133/2005 in materia di incenerimento. Sono
fatte salve le prescrizioni, anche più restrittive contenute nell’AIA. Qualora
l’autorità competente non si pronunci entro il prescritto termine, ferma
restando l’applicazione delle conseguenze sfavorevoli di cui agli artt. 2,
commi da 9 a 9 quinquies e 2-bis della l 241/1990 è previsto l’esercizio del
potere sostitutivo ai sensi dell’art. 8 della L.131/2003. Previsto quindi il
risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza
dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
Il provvedimento
di aggiornamento dell’AIA, oltre a produrre il consueto effetto sostitutivo
delle autorizzazioni ambientali settoriali di cui all’Allegato IX alla Parte II
del codice ambientale (art. 29-quater, comma 11) sostituisce ogni ato di
assenso (ambientale e non) eventualmente presupposto o comunque necessario, ivi
inclusi quelli previsti dalla medesima parte II del dlgs 152/2006 e i titoli
edilizi.
L’art. 6 reca le disposizioni transitorie
e finali, rivolte a consentire l’applicazione delle disposizioni dello schema
di regolamento anche ai procedimenti in itinere, procedimenti in corso relativi
al rilascio dell’AIA o alla verifica (di cui all’art. 20 del dlgs 152/2006) di
assoggettabilità a VIA.
Il comma
5 opera un rinvio alle disposizioni relative a controlli e sanzioni in materia
di AIA dettate dal Titolo II-bis della Parte II del dlsgs 152/2006 nonché alle
norme in materia di gestione dei CSS dettate dalla parte IV del decreto, ed in particolare
alle norme attuative dell’art. 184-ter. Su tale punto il comma 2 dell’art.
184-ter del dlgs 152/2006 prevede l’emanazione di uno o più decreti del
Ministro dell’Ambiente volti ad adottare, in conformità alle disposizioni dell’UE
i criteri specifici che devono essere rispettati, per specifiche tipologie di
rifiuto, onde dichiararne l’end of waste. Il comma 3 dell’art. 184-ter ha
individuato le norme vigenti che continuano ad applicarsi nelle more dell’adozione
di tali decreti tra questi si ricorda il DM Ambiente 5 febbraio 1998.
Nel medesimo
articolo si precisa che l’utilizzo dei combustibili solidi secondari (CSS)
concorre al raggiungimento degli obiettivi nazionali di promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili (17% dei consumi lordi nazionali) in misura proporzionale
alla biomassa contenuta.
Si prevedono
accordi e contratti di programma, stipulati ai sensi dell’art. 206, commi 1,
lettera f) 2 e 3 del dlgs 152/2006 sia possibile stabilire, nel rispetto della
normativa dell’UE, ulteriori forme di semplificazione amministrativa.
Rosanna Carbotti