IL SIN di Taranto: vicenda giudiziaria Ilva,
bonifica quartiere Tamburi mai effettuata, AIA Ilva, DL. 129/2012.
I siti di
interesse nazionale (SIN) sono regolati dall’art. 252 del decreto legislativo
152/2006, si tratta di una particolare categoria di siti inquinati richiedenti
attività di bonifica, ovvero siti che sono portatori di un interesse che
travalica l’ambito locale o regionale. C’è un interesse nazionale che
giustifica l’intervento dello Stato nella conduzione della procedura, infatti
la competenza è attribuita al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
La Legge
9/12/1998, n. 426, all'articolo 1, disciplina la realizzazione di interventi di
bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, anche al fine di consentire
il concorso pubblico. Il comma 4 individua, tra i 57 siti di bonifica di
interesse nazionale, quello di “Taranto”, atteso l'alto livello di inquinamento
dell'area e l'elevata compromissione delle diverse matrici ambientali e
conseguente pericolo per la salute della collettività. Il SIN di Taranto è
stato poi perimetrato con Decreto del Ministero dell'Ambiente 10/1/2000.
Per quanto
riguarda l'area di Taranto, è stato stipulato apposito Accordo di Programma in
data 11 aprile 2008 e, successivamente, vi è stato un Protocollo d'Intesa sul
SIN di Taranto il 5 novembre 2009.
Taranto dal 1961 “ospita”
il più importante polo siderurgico d’Europa: l’Italsider, che dal 1988 muta la
denominazione in “Ilva” a causa della messa in liquidazione del gruppo
Italsider-Finsider. Privatizzato nel
1995, oggi di proprietà del gruppo Riva, si estende per 15 milioni di metri
quadrati ed occupa quasi 13 mila fra operai, impiegati e dirigenti.
L’Ilva di Taranto è
da anni sul banco degli imputati per disastro ambientale e sanitario. Già dagli
anni ‘90 con due delibere del Consiglio dei Ministri veniva dichiarato e
confermato il territorio della provincia di Taranto quale “area ad elevato rischio ambientale”, e veniva approvato il “Piano di disinquinamento per il risanamento
del territorio della provincia di Taranto”.
La
vicenda giudiziaria.
Il 26 luglio 2012
la procura di Taranto emette un provvedimento con cui il GIP Todisco dispone il
sequestro senza facoltà d’uso dell’intera area a caldo dello stabilimento
siderurgico ILVA, ovvero l’area agglomerazione, i parchi minerali, le cokerie,
l’area altiforni, le acciaierie e la gestione materiali ferrosi. Alle
operazioni dovranno sopraintendere due funzionari dell’Arpa Puglia e uno dei
dipartimenti di prevenzione dell’ASL di Bari che dovranno anche garantire il
rispetto delle norme di sicurezza. Il GIP dispone gli arresti domiciliari per 8
indagati tra dirigenti ed ex dirigenti. Le accuse sono disastro doloso e colposo, avvelenamento di sostanze alimentari,
omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, danneggiamento
aggravato di beni pubblici, getto e sversamento di sostanze pericolose,
inquinamento atmosferico.
A gennaio 2012, nell’ambito dell’incidente
probatorio, e’stata depositata la maxi perizia sull’ILVA di circa 500 pagine
effettuata dal pool di chimici Sanna, Monteguzzi, Santilli e Felici dalla quale è emersa la realtà che gli
abitanti di Taranto conoscono da anni “dallo stabilimento si diffondono gas,
vapori, sostanze aeriformi e sostanze solide (polveri etc) contenenti sostanze
pericolose per la salute dei lavoratori operanti all’interno degli impianti e
per la popolazione del vicino centro abitato di Taranto e eventualmente di
altri viciniori, con particolare riguardo a Benzo(a)pirene, Ipa di varia natura
e composizione nonché diossine, Pcb, polveri di minerali”.
Sulla questione è stata
presentata anche una perizia epidemiologica che così conclude:
“l’esposizione
continuata agli inquinanti dell’atmosfera emessi dall’impianto siderurgico ha
causato e causa nella popolazione fenomeni degenerativi di apparati diversi
dell’organismo umano che si traducono in eventi di malattia e di morte”.
Il 3 agosto
arriva un altro provvedimento del GIP, che dispone il risanamento degli
impianti sequestrati ma senza prevedere alcuna facoltà d’uso degli stessi ai
fini produttivi.
Il GIP revoca
l’incarico di custode giudiziario al presidente dell’Ilva Bruno Ferrante per
conflitto di interessi.
L’Ilva
deposita due appelli ed una richiesta di incidente di esecuzione al Tribunale
del Riesame di stabilire se il GIP fosse competente ad emettere le ordinanze
impugnate per le quali viene richiesto l’annullamento. Secondo i legali
dell’acciaieria, poteva emettere ulteriori provvedimenti solo il Riesame, che
aveva confermato il sequestro degli impianti consentendo l’utilizzo “in
funzione” della eliminazione delle situazioni di pericolo e dell’avvio di un
monitoraggio in continuo.
Il 7 agosto
2012 il collegio del Riesame conferma gli arresti domiciliari per Emilio Riva,
per il figlio Nicola e per un ex dirigente. L’attuale presidente viene nominato
custode ed amministratore di aree e impianti. Vengono revocati i domiciliari
per cinque degli otto dirigenti Ilva. Viene decisa la facoltà d’uso a patto che
l’uso sia finalizzato alla bonifica e al risanamento ambientale. I custodi
dovranno garantire la sicurezza degli impianti realizzando tutte le misure
tecniche necessarie per eliminare situazioni di pericolo.
Nelle ultime
ore i custodi giudiziari hanno dato l’ordine di avviare le procedure di
spegnimento degli altoforni 1 e 5 e di tutte le batterie delle cokerie (ad
esclusione della 7 e della 8) e la chiusura dell’acciaieria 1.
Tamburi:
il quartiere dove i bambini non possono giocare e la bonifica mai effettuata.
L’area maggiormente
esposta al rischio inquinamento è il quartiere periferico “Tamburi”situato a
ridosso dell’industria siderurgica.
Nel 2010 al fine di
procedere alla bonifica e messa in sicurezza del suddetto quartiere ai sensi
dell’art. 242 dlgs. 152/2006, è stata eseguita la caratterizzazione da parte dell’Ing. Tommaso Farenga ed i risultati
ottenuti hanno portato a denominare la zona ufficialmente ‘inquinata’. Si è
parlato di berillio, presente in un quarto dei campionamenti
fatti: un metallo pesante che nel suolo del quartiere supera del 30-40% (a
seconda delle zone) il valore minimo preso in esame nell’Analisi di
rischio –effettuata fino a 5 metri di profondità su 75 ettari di strade
asfaltate e non- e che si è resa necessaria dopo i risultati della
caratterizzazione.
I risultati
dell’Analisi di rischio nello specifico hanno evidenziato “ un rischio totale per le sostanze cancerogene, scenario bambini, pari
ad un valore che risulta essere non accettabile (3.86E-05 mentre 1E-05 è il valore limite D.Lgs.152/06). I rischi
per sostanze cancerogene derivanti da ciascun contaminante, per il suolo
superficiale è risultato non accettabile per PCB (ingestione di suolo e
contatto dermico) e Berillio (ingestione di suolo). Il rischio totale (HI) per
le sostanze non cancerogene è pari a 3.12 (1 è il valore limite D.Lgs.152/06) e
risulta non accettabile’’. E’ dunque emerso un rischio sanitario per sostanze
cancerogene e non cancerogene diversamente distribuite nelle aree analizzate.
Il rischio non accettabile per il suolo superficiale riguarda anche i seguenti
composti: Benzo(a)pirene, Antimonio,
Ferro, Piombo, Manganese. Nel caso di Berillio, Ferro e Manganese si sono
verificati superamenti dei limiti consentiti per legge in tutte le aree
analizzate.
Ricordiamo, infine, che, sebbene si rendano necessari interventi d’emergenza di bonifica e di messa in sicurezza delle aree contaminate, la presenza costante della fonte inquinante nei pressi del centro abitato, continuerà a rappresentare un rischio per la salute degli abitanti del quartiere Tamburi per il verificarsi di successive nuove deposizioni sui terreni e poiché gli inquinanti vengono assunti anche e soprattutto per inalazione (non solo per contatto)”.
Ricordiamo, infine, che, sebbene si rendano necessari interventi d’emergenza di bonifica e di messa in sicurezza delle aree contaminate, la presenza costante della fonte inquinante nei pressi del centro abitato, continuerà a rappresentare un rischio per la salute degli abitanti del quartiere Tamburi per il verificarsi di successive nuove deposizioni sui terreni e poiché gli inquinanti vengono assunti anche e soprattutto per inalazione (non solo per contatto)”.
Ma nonostante i
risultati dell’Analisi di rischio, il Rione Tamburi ad oggi non ha ancora
subito alcun trattamento di bonifica.
Autorizzazione integrata
ambientale.
Il D. Lgs. 18/2/2005 n.
59 recepisce integralmente la Direttiva IPPC che prescrive la sottoposizione
degli impianti riportati nell'allegato I ad una autorizzazione ambientale unica
denominata AIA, sostitutiva di tutte le altre autorizzazioni ambientali
eventualmente necessarie in base alle normative di settore. Il riferimento è
all'elenco di cui all'allegato II (in cui rientrano Autorizzazione alle emissioni
in atmosfera, Autorizzazione allo scarico di cui al D. Lgs. 152/1999,
Autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o
recupero dei rifiuti di cui al D. Lgs. 22/1997). Viene anche previsto il
coordinamento tra IPPC e sistemi di certificazione ambientale. Da sottolineare
che la disciplina in tema di AIA va coordinata con gli articoli 216 e 216 R.D.
27/7/1934 n. 1265 (“Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”, c. d.
TULLSS).
Il D. Lgs. 3/4/2006 n. 152, regola la Valutazione di Impatto Ambientale, la Valutazione Ambientale Strategica, i rifiuti, gli scarichi industriali, la bonifica di siti contaminati, i “Siti di Interesse Nazionale” ai fini della bonifica, l'Autorizzazione Integrata Ambientale. il coordinamento tra VIA e AIA, disponendo (nella versione in vigore il 31/7/2007) una integrazione facoltativa della VIA nell'AIA e successivamente la sostituzione dell’AIA con la VIA.
In particolare, l'art. 29-quater disciplina la procedura per il rilascio dell'AIA. Il comma 15 dispone che “in considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessità e del preminente interesse nazionale dell'impianto”, possono essere conclusi specifici accordi tra le amministrazioni al fine di garantire, “in conformità con gli interessi fondamentali della collettività, l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali”. Sono poi previsti accordi di programma (art. 246) con riferimento alla bonifica di siti contaminati, per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti. Ai sensi dell'art. 252, ai fini della bonifica possono essere individuati siti di interesse nazionale: viene ripresa la legge 426/1998. Inoltre, ai sensi dell'art. 252-bis, sono individuati siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale e lo sviluppo economico-produttivo, tra cui quelli di cui alla legge 426/1998 ed ulteriori (si veda il D.M. 18 settembre 2001, n. 468).
Il D. Lgs. 13/8/2010 n. 155 ha recepito la Direttiva 2008/50/CE sulla “qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”. La finalità è quella di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso; ottenere informazioni sulla qualità dell'aria ambiente (intesa come l'aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro definiti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) come base per individuare le misure da adottare per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi dell'inquinamento sulla salute umana e sull'ambiente e per monitorare le tendenze a lungo termine, nonché i miglioramenti dovuti alle misure adottate; mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi; garantire al pubblico le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente. Il predetto decreto stabilisce, tra l'altro, i valori limite per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio.
Il D. Lgs. 3/4/2006 n. 152, regola la Valutazione di Impatto Ambientale, la Valutazione Ambientale Strategica, i rifiuti, gli scarichi industriali, la bonifica di siti contaminati, i “Siti di Interesse Nazionale” ai fini della bonifica, l'Autorizzazione Integrata Ambientale. il coordinamento tra VIA e AIA, disponendo (nella versione in vigore il 31/7/2007) una integrazione facoltativa della VIA nell'AIA e successivamente la sostituzione dell’AIA con la VIA.
In particolare, l'art. 29-quater disciplina la procedura per il rilascio dell'AIA. Il comma 15 dispone che “in considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessità e del preminente interesse nazionale dell'impianto”, possono essere conclusi specifici accordi tra le amministrazioni al fine di garantire, “in conformità con gli interessi fondamentali della collettività, l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali”. Sono poi previsti accordi di programma (art. 246) con riferimento alla bonifica di siti contaminati, per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti. Ai sensi dell'art. 252, ai fini della bonifica possono essere individuati siti di interesse nazionale: viene ripresa la legge 426/1998. Inoltre, ai sensi dell'art. 252-bis, sono individuati siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale e lo sviluppo economico-produttivo, tra cui quelli di cui alla legge 426/1998 ed ulteriori (si veda il D.M. 18 settembre 2001, n. 468).
Il D. Lgs. 13/8/2010 n. 155 ha recepito la Direttiva 2008/50/CE sulla “qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”. La finalità è quella di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso; ottenere informazioni sulla qualità dell'aria ambiente (intesa come l'aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro definiti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) come base per individuare le misure da adottare per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi dell'inquinamento sulla salute umana e sull'ambiente e per monitorare le tendenze a lungo termine, nonché i miglioramenti dovuti alle misure adottate; mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi; garantire al pubblico le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente. Il predetto decreto stabilisce, tra l'altro, i valori limite per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio.
L’AIA prevede che una fabbrica sia autorizzata se
adotta le BAT, ossia le migliori tecnologie disponibili. Il dlgs 59/2005 all’art.
7 definisce così il significato di “disponibili”:le tecniche sviluppate su
una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e
tecnicamente valide
nell’ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purche’ il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
nell’ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purche’ il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
Una tale definizione di “disponibile” porta a
subordinare l’efficacia tecnica alle ragioni della “ragionevolezza economica”.
La risposta sta nell’articolo 8 della normativa
sull’AIA (dlgs 59/2005) che è stato trasfuso nell’art. 29 septies del Codice
dell’Ambiente (dlgs 152/2006).
Art. 8. Migliori tecniche disponibili e norme di
qualità ambientale
Se, a seguito di una valutazione
dell’autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte,
risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area,
misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili,
al fine di
assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l’autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.
assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l’autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.
Dalla perizia dei chimici risulta infatti che le
tecnologie dell’Ilva non rientrano nelle migliori BREF (Bat Reference), ossia
nelle migliori
tecnologie in assoluto. In alcuni casi le tecnologie adottate sono fuori dal “range” delle Bref, e questo è gravissimo, perché vuol dire che i vari tecnici della Commissione Aia, compresi quelli degli enti locali, non hanno vigilato, o hanno vigilato al contrario, come sembra emergere dalle intercettazioni, dove compaiono alcuni nomi.
tecnologie in assoluto. In alcuni casi le tecnologie adottate sono fuori dal “range” delle Bref, e questo è gravissimo, perché vuol dire che i vari tecnici della Commissione Aia, compresi quelli degli enti locali, non hanno vigilato, o hanno vigilato al contrario, come sembra emergere dalle intercettazioni, dove compaiono alcuni nomi.
Il 30 settembre è fissato come termine per il rilascio
della nuova AIA.
D.L. 129/2012 Disposizioni urgenti per il
risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di
Taranto.
Il decreto legge 129/2012 si compone di tre articoli, è
volto – secondo quanto evidenziato nelle premesse e nella relazione
illustrativa – a fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e
sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto. Un Protocollo
d’intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e
riqualificazione di Taranto è stato stipulato il 26 luglio
2012 tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del e del mare,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo
economico, il Ministero per la coesione territoriale, la regione Puglia, la
provincia di Taranto, il Comune di Taranto e il Commissario straordinario del Porto
di Taranto. Il quadro complessivo degli interventi del Protocollo ammonta a 336,7 milioni di
euro.
Il provvedimento, che è stato
approvato dall'Assemblea nella seduta di martedì 18 settembre, non è stato
modificato e passa ora all'esame del Senato.
Passando al contenuto del provvedimento,
l’art. 1,comma 1, demanda a un D.P.C.M. la nomina di un Commissario
straordinario al fine di assicurare l’attuazione degli
interventi previsti dal Protocollo d’intesa del 26 luglio 2012 in cui
sono compresi gli interventi che fanno riferimento alle risorse stanziate
con le delibere CIPE del 3 agosto 2012 per un importo
specificato nella norma pari a euro 110.167.413 a valere sulle
risorse della regione Puglia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, la cui
realizzazione è ritenuta prioritaria.
Il Commissario, la cui nomina non
dà diritto ad alcun compenso, resta in carica per la durata di un anno
prorogabile con un ulteriore D.P.C.M. e può avvalersi di un soggetto
attuatore e degli uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche,
centrali, regionali e locali, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché di organismi partecipati
di cui all’art. 4, comma 2, del Protocollo (comma 6). Al Commissario è
intestata un’apposita contabilità speciale (comma 4) e il comma 7 dell’art. 1
specifica le disposizioni applicabili in materia di controlli e di
rendicontazione.
L’art. 1, comma 2,
precisa che restano fermi gli interventi
previsti nel Protocollo di intesa con oneri a carico dell’Autorità
portuale di Taranto e che, a tal fine, è assicurato il coordinamento
fra il Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 ed il commissario
straordinario dell’Autorità portuale di Taranto.
L’art. 1, comma 3, prevede
che all’attuazione degli altri interventi previsti nel Protocollo sono altresì
finalizzate risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’esercizio
finanziario 2012 , nel limite massimo di 20 milioni di euro.
Sulla base di quanto disposto
dall’art. 1, comma 5, il Commissario è individuato
quale soggetto attuatore per l’impiego delle risorse, per un
importo pari a 30 milioni di euro, del Programma Operativo Nazionale
(PON) Ricerca e Competitività, nonché delle risorse già assegnate
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Reti e Mobilità,
per un importo pari ad euro 14 milioni.
Il comma 8
dell’art. 1 prevede, inoltre, che i finanziamenti a tasso agevolato a
valere sul cd. Fondo rotativo Kyoto art. 57 D.L. 83/
2012 fino ad un importo massimo di 70 milioni di euro - possono
essere concessi, secondo i criteri e le modalità definiti dal medesimo articolo
57, anche per gli interventi di riqualificazione e di
ambientalizzazione compresi nell’area del sito di interesse nazionale
di Taranto.
L’art. 2 riconosce, infine,
l’area industriale di Taranto area in situazione di crisi industriale complessa
ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art.
27del decreto–legge 22 giugno 2012, n.
83, che consente di attivare i progetti di riconversione e
riqualificazione industriale la cui finalità è quella di agevolare gli
investimenti produttivi, anche di carattere innovativo, dei territori
interessati. L’art. 3 dispone l’entrata in vigore del provvedimento.
Per quanto riguarda l'attività parlamentare, nella
seduta del 14 agosto si sono svolte le comunicazioni del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla situazione dell’ILVA
di Taranto e sulle prospettive di riqualificazione presso le
Commissioni riunite VIII e X. Nella seduta dell'Assemblea del Senato del 5 settembre, infine, si è svolta
un'informativa del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture
e dei trasporti e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare sui più recenti sviluppi della vicenda dell'Ilva
di Taranto.
Rosanna Carbotti